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Legge

L.R. Veneto 9/2017

Prima variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce la prima variazione generale al bilancio 2017-2019 della Regione Veneto: rivede l’addizionale regionale IRPEF per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017, autorizza nuovo indebitamento per investimenti e per la Superstrada Pedemontana Veneta, aggiorna entrate, spese e allegati di bilancio e modifica la contabilità regionale. Le misure finanziarie hanno applicazione limitata agli esercizi 2017-2019 e agli anni 2018-2019 per alcune coperture.

Prima variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 del Veneto

Prima variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 del Veneto

La legge dispone la variazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione del Veneto, intervenendo sia sulle entrate tributarie sia sulle autorizzazioni di spesa e di indebitamento. Le modifiche hanno effetto nel solo ambito regionale e incidono in particolare sugli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Addizionale regionale IRPEF

Per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, la Regione rimodula l’addizionale regionale all’IRPEF per scaglioni di reddito, ai sensi della normativa statale richiamata.

  • nessuna maggiorazione fino a 28.000 euro;
  • maggiorazione di 1,60 punti percentuali per la parte di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
  • maggiorazione di 2,00 punti percentuali per la parte di reddito oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
  • maggiorazione di 2,10 punti percentuali per la parte di reddito oltre 75.000 euro. Resta confermato quanto previsto dalla legge regionale sui tributi regionali. Le maggiori entrate sono quantificate per il solo esercizio 2018 in 220 milioni di euro e sono iscritte tra le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Ricorso all’indebitamento per spese di investimento specifiche

Per finanziare spese di investimento specifiche nel triennio 2017-2019, la Regione autorizza la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento fino a 86.048.000 euro complessivi. Sono previsti limiti annuali alle erogazioni:

  • 35.188.000 euro nel 2017;
  • 24.516.000 euro nel 2018;
  • 26.344.000 euro nel 2019. La Giunta regionale può contrarre l’indebitamento per una durata massima di 30 anni e a un tasso massimo del 5%; per i tassi variabili, il limite si riferisce al tasso iniziale alla stipula. È ammesso anche il ricorso diretto alla BEI. Il servizio del debito è coperto mediante iscrizione in bilancio delle somme necessarie e, in via sussidiaria, con mandato irrevocabile al Tesoriere. L’onere annuale è stimato in 1.889.683,22 euro per il 2018 e in 3.290.007,16 euro per il 2019.

Superstrada Pedemontana Veneta

Per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, la legge riconosce per il 2018 un contributo in conto capitale di 300 milioni di euro e autorizza, nel 2017, la contrazione di un mutuo di pari importo, con erogazione a decorrere dal 2018. Anche in questo caso:

  • durata massima del mutuo: 30 anni;
  • tasso massimo: 5%;
  • possibilità di ricorso diretto alla BEI;
  • copertura del servizio del debito mediante stanziamenti di bilancio e mandato al Tesoriere in via sussidiaria. L’onere annuale è quantificato in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019.

Variazioni di bilancio e aggiornamento degli allegati

Per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 sono introdotte variazioni compensative degli stanziamenti di competenza, secondo gli allegati alla legge. Inoltre, dalla data di entrata in vigore:

  • sono sostituiti gli elenchi degli interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente, variazioni di attività finanziarie e ricorso all’indebitamento;
  • sono modificati gli allegati 7, 8, 11, 12 e 16 del bilancio 2017-2019, come indicato negli allegati della legge.

Modifiche alla contabilità regionale

La legge interviene sull’ordinamento del bilancio e della contabilità regionale, attribuendo alla Giunta regionale la possibilità di apportare al bilancio finanziario gestionale le conseguenti variazioni derivanti da modifiche del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento, al fine di rendere più efficiente il procedimento amministrativo. Sono inoltre abrogati i commi 4 e 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 39 del 2001.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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