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Legge

L.R. Veneto 10/2017

Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Normativa regionaleL.R. Veneto 10/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto promuove e sostiene l’istituto dell’amministratore di sostegno per tutelare i soggetti deboli, prevedendo formazione, supporto operativo, sportelli dedicati, monitoraggio e coordinamento istituzionale. La disciplina è in vigore dal 21 aprile 2017 e assegna alla Giunta regionale compiti attuativi e di programmazione, con prime misure organizzative entro 120 giorni.

Valorizzazione dell’amministratore di sostegno nel Veneto

Valorizzazione dell’amministratore di sostegno nel Veneto

La legge regionale del Veneto promuove la conoscenza e l’uso dell’amministratore di sostegno come strumento di aiuto e tutela delle persone fragili. Il provvedimento disciplina interventi di informazione, formazione, supporto operativo e monitoraggio, inserendoli nella programmazione socio-sanitaria regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione del Veneto, nel rispetto della legge statale sull’amministratore di sostegno e in coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale, intende:

  • valorizzare l’istituto come strumento di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene;
  • promuovere percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione;
  • diffondere buone prassi nell’organizzazione del sostegno delle persone fragili. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale veneto.

Interventi promossi dalla Giunta regionale

Per raggiungere tali finalità, la Giunta regionale promuove e sostiene:

  • la diffusione della cultura dei diritti umani collegata alla tutela delle persone deboli;
  • percorsi di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sull’amministratore di sostegno;
  • la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di sostegno;
  • servizi e iniziative di supporto nell’ambito della programmazione regionale e dei piani di zona;
  • il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attivazione e promozione dell’istituto, in raccordo con altri enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari.

Servizio di supporto all’amministratore di sostegno

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, e dopo una fase di concertazione tra aziende ULSS e conferenze dei sindaci, la Giunta regionale promuove l’istituzione del servizio di supporto all’amministratore di sostegno, presso le aziende ULSS o presso i comuni in convenzione. L’attivazione avviene previo parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria; i pareri devono essere resi entro 30 giorni, decorso il quale la Giunta può procedere anche senza di essi. Il servizio deve:

  • diffondere materiale informativo e organizzare incontri pubblici, corsi di formazione e aggiornamento, nonché iniziative di orientamento e accompagnamento per aspiranti amministratori di sostegno e familiari;
  • fornire supporto tecnico diretto o indiretto, anche tramite professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;
  • promuovere percorsi di mutualità tra amministratori, beneficiari e familiari;
  • svolgere funzione di osservatorio sui bisogni di informazione, formazione, aggiornamento e sulle esigenze delle famiglie, delle persone interessate e delle organizzazioni coinvolte;
  • realizzare studi e ricerche sul tema. Il servizio forma e conserva l’elenco delle persone disponibili a svolgere l’incarico, iscrivendo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale.

Elenco regionale e vigilanza

La Giunta regionale vigila sull’attività dei servizi e istituisce presso la struttura regionale competente, per finalità statistiche e conservative, un elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno. L’elenco è alimentato annualmente con i nominativi iscritti negli elenchi dei servizi locali e indica chi ricopre o ha ricoperto tale incarico.

Sportelli di promozione e ascolto

Per evitare spostamenti verso gli uffici del tribunale, la Giunta regionale promuove sistemi di ascolto personale del beneficiario con gravi difficoltà di locomozione o psichiche, anche da remoto tramite videoconferenza. Favorisce inoltre la realizzazione di sportelli di promozione dell’amministratore di sostegno presso comuni, aziende ULSS ed enti pubblici, anche tramite appositi protocolli.

Coordinamento e monitoraggio

Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo permanente sull’amministrazione di sostegno, con funzioni di studio, ricerca, coordinamento applicativo e rilevazione dello stato di attuazione della legge. Composizione e funzionamento del tavolo sono demandati al provvedimento attuativo previsto per l’istituzione del servizio. La Giunta effettua annualmente il monitoraggio sull’attivazione dell’istituto a livello locale e regionale, tramite un sistema informativo e con il supporto dell’Osservatorio regionale politiche sociali. La Regione promuove inoltre forme di collaborazione tra Stato, Regioni e tra Regioni per definire percorsi integrati comuni di sostegno, sul piano normativo e applicativo.

Clausola valutativa

Entro due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge, indicando in particolare:

  • numero dei servizi di supporto attivati;
  • corsi di formazione e aggiornamento svolti;
  • numero di persone formate e aggiornate;
  • numero di iscritti nell’elenco regionale nei primi due anni;
  • attuazione del monitoraggio dell’istituto a livello regionale.

Aspetti finanziari

Per il 2017 gli oneri sono quantificati in 50.000 euro e coperti mediante le risorse della Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019, con corrispondente riduzione delle risorse della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, riferite allo stanziamento per la legge regionale n. 42/1988. Per gli esercizi successivi la copertura avviene nei limiti delle risorse annualmente autorizzate dalle rispettive leggi di bilancio.

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