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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06450/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 emessi dal Comune nei confronti di un consorzio di sviluppo industriale. Il consorzio aveva impugnato gli avvisi sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili posseduti da enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, deducendo che la propria attività avesse natura pubblicistica e non imprenditoriale e che i proventi derivanti dalla locazione dei lotti fossero reinvestiti per finalità istituzionali senza scopo di lucro. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa valutazione della documentazione e violazione dell'art. 7 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 36 l. 317/1991; con il secondo ha censurato la motivazione della sentenza di appello, ritenendola apparente o comunque insufficiente, perché non avrebbe verificato la destinazione concreta dei singoli immobili ai compiti istituzionali e avrebbe escluso l'esenzione solo in ragione della natura di ente pubblico economico del consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era sufficiente e non apparente, perché consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Nel merito ha ribadito che l'esenzione IMU/ICI per gli enti pubblici si applica solo agli immobili destinati direttamente ed esclusivamente a compiti istituzionali e non quando i beni siano utilizzati nell'ambito di attività economiche o concessi a terzi verso corrispettivo. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che, rispetto ai singoli immobili, non era stata dimostrata l'effettiva destinazione a attività pubblica e priva di fine di lucro. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il consorzio è stato condannato alle spese, con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992

    esenzione IMU/ICI per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

    L'esenzione richiede l'utilizzo diretto e immediato del bene per compiti istituzionali dell'ente proprietario; non si applica a immobili impiegati in attività economiche o concessi a terzi a fronte di un corrispettivo.

  • art. 36, legge n. 317 del 1991

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura pubblicistica delle funzioni del consorzio e della pretesa esenzione, senza che la Corte ne ricavi una diversa soluzione.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    Individua il soggetto passivo dell'imposta in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale del bene.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011

    immobili posseduti ... dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti ... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

    Conferma il medesimo regime agevolativo: l'esenzione riguarda solo i beni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

  • art. 31, comma 18, legge n. 289 del 2002

    Norma interpretativa che estende l'esenzione ai consorzi tra enti territoriali e tra enti individualmente esenti, ma imponendo la prova della destinazione esclusiva a compiti istituzionali.

  • art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio motivazionale oggi denunciabile è solo l'anomalia costituzionalmente rilevante o l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammessa la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.

  • art. 12 preleggi

    Usato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che deduca omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la decisività.

  • art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    Concorre all'onere di specifica indicazione e produzione degli atti/documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Integra la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU/ICI prevista per gli enti pubblici presuppone che l'immobile sia utilizzato direttamente e in modo esclusivo per compiti istituzionali; se il bene è impiegato in un'attività economica o concesso a terzi dietro corrispettivo, l'agevolazione non spetta.
  • Nei consorzi di sviluppo industriale la natura di ente pubblico economico non esclude automaticamente l'esenzione, ma il soggetto deve dimostrare, per ciascun immobile, la destinazione esclusiva a funzioni pubblicistiche e non all'ordinaria attività industriale o commerciale.
  • Ai fini del vizio di motivazione in cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare una insufficiente o non condivisa valutazione delle prove.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a sorreggere la sentenza.
  • In cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie: il ricorso deve indicare specificamente il fatto decisivo omesso, non limitarsi a contestare l'apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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