Cassazione Civile, Ordinanza n. 18707/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti connessi a finanziamenti agevolati concessi a un'impresa colpita da eventi alluvionali. L'impresa aveva ottenuto nel 1995 un finanziamento ai sensi del D.L. n. 691/1994, con assistenza di MedioCredito Centrale; aveva poi chiesto di avvalersi della procedura di rilocalizzazione prevista dal D.L. n. 130/1997, sostenendo che ciò dovesse comportare l'estinzione del precedente debito e lamentando il rifiuto opposto per mancata dismissione della sede originaria. In seguito aveva anche domandato un contributo a fondo perduto ai sensi del D.L. n. 220/2004, non ottenendolo. Parallelamente, era insorta una lite sul conto corrente sul quale erano transitati i finanziamenti, conclusasi con decreto ingiuntivo, opposizione, transazione e rinuncia all'opposizione. In primo grado era stata accolta solo la domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. In appello l'impresa ha censurato: l'interpretazione restrittiva della disciplina sulla rilocalizzazione; la qualificazione come ripristinatorie e non solutorie delle rimesse sul conto; la negata cumulabilità tra rilocalizzazione e rinegoziazione; la mancata affermazione di responsabilità nella gestione del contributo a fondo perduto; la limitazione del risarcimento per segnalazione in Centrale Rischi; e la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. In Cassazione i ricorrenti hanno riproposto, con sei motivi, tali censure, denunciando violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi, nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l'estinzione del finanziamento originario era subordinata all'effettiva rilocalizzazione dell'attività e quindi alla dismissione del sito precedente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a una rivalutazione di merito e perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio sulle rimesse ripristinatorie e solutorie, nonché perché la mancata ammissione di un teste non è denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, non avendo esso aggredito la ratio decidendi relativa alla necessità che le imprese beneficiarie della rinegoziazione non fossero inadempienti nel rimborso. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica e in parte per relationem, è stata reputata sufficiente, e comunque era autonoma anche per il rilievo della mancanza di ragionevole affidamento sul contributo. Il quinto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: le domande risarcitorie ulteriori erano state ritenute tardive o generiche, la censura ex art. 360, n. 5, era preclusa e non vi era contraddizione logica sulla illegittimità di una sola segnalazione. Il sesto motivo è stato integralmente dichiarato inammissibile perché non risultava devoluta in appello la specifica domanda di ricalcolo del saldo per il periodo successivo al 31 marzo 2002; inoltre la questione del giudicato era correttamente trattata. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
delimita i possibili vizi denunciabili in cassazione; il ricorso non può trasformarsi in una rivalutazione del merito e l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente discusso.
art. 366 c.p.c.
impone una puntuale specificazione delle censure e dei fatti posti a fondamento del motivo; la mancata aggredizione della ratio decidendi comporta inammissibilità.
art. 345 c.p.c.
le nuove allegazioni e prove tardive in appello sono precluse.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o il motivo siano effettivamente devoluti al giudice di appello.
art. 2909 c.c.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti della domanda effettivamente decisa; non si estende a questioni non sottoposte al giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
D.L. n. 691/1994
costituisce la base del primo finanziamento agevolato per il ripristino delle attività colpite dagli eventi alluvionali.
D.L. n. 130/1997, art. 4-quinquies
l'estinzione del precedente finanziamento è condizionata all'effettiva rilocalizzazione dell'attività e non alla sola presentazione della domanda.
D.M. 24 aprile 1998, art. 4
prevede la revoca del finanziamento in caso di mancata destinazione alle finalità previste.
D.M. 24 aprile 1998, art. 5, comma 2
richiede la documentazione delle modalità di utilizzo del precedente finanziamento entro il periodo di preammortamento.
D.L. n. 132/1999
la rinegoziazione non è cumulabile, nel caso concreto, con il beneficio della rilocalizzazione per imprese inadempienti nei rimborsi.
D.P.G.R. Piemonte n. 6/R del 22 maggio 2001, art. 24
richiede, ai fini della procedura, la presentazione della domanda di estinzione, circostanza non accertata nel merito.
L. n. 448/2001, art. 52, comma 28
richiamata dal ricorso, ma la Corte osserva che riguarda i soli finanziamenti ex D.L. n. 691/1994 e non quelli di rilocalizzazione.
D.L. n. 220/2004, art. 1-bis
invocato come base del contributo a fondo perduto; la Corte rileva comunque l'assenza di un ragionevole affidamento e di prova del danno.
D.L. n. 691/1994, art. 3-bis, comma 1
richiamato nel motivo sul contributo a fondo perduto; non modifica la conclusione di assenza di danno provato.
L. n. 257/2004
legge di conversione del D.L. n. 220/2004, richiamata in relazione al contributo a fondo perduto.
Cass. Sez. U, n. 24418/2010
utilizzata per distinguere rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie nei rapporti di conto corrente.
Cass. Sez. U, n. 642/2015
la motivazione per relationem non è nulla se la decisione rende comunque percepibili le ragioni dell'organo giudicante.
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- Nei finanziamenti agevolati destinati alla rilocalizzazione di attività produttive, l'estinzione del precedente debito è subordinata all'effettiva realizzazione della rilocalizzazione e alla cessazione del sito originario; la sola presentazione della domanda o l'approvazione della pratica non bastano.
- Quando il giudice di appello aderisce alla motivazione del primo giudice, la sentenza non è nulla per motivazione per relationem se le ragioni della decisione risultano comunque chiaramente attribuibili al giudice e integrate da autonome valutazioni.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito o che non confronti specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non può essere dedotto per contestare la mancata ammissione di un mezzo istruttorio o per sollecitare un diverso apprezzamento delle prove.
- La deduzione di un'omessa pronuncia richiede che la domanda o il motivo siano stati effettivamente devoluti al giudice di appello; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Nel giudizio relativo a segnalazioni in Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato nei suoi specifici pregiudizi; non è sufficiente un'allegazione generica o un danno in re ipsa.
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo copre solo le questioni effettivamente dedotte o deducibili nel perimetro della domanda decisa e non si estende automaticamente a periodi o rapporti ulteriori non sottoposti al giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18645/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18646/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18647/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18648/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18649/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18650/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →