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Provvedimento

Deliberazione n. 445 del 17/07/2025

Provvedimento del 17 luglio 2025

Garante Privacy445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica quattro provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Le piattaforme destinatarie sono state ingiunte di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in caso di acquisizione in chiaro, di conservarlo per fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita alla ratifica di tali determinazioni urgenti.

Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta, Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 17 luglio 2025, quattro provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali.

Presupposti della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’attivazione del Garante nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. La norma attribuisce all’Autorità il potere di intervenire in via accelerata nelle ipotesi di c.d. revenge porn, prevedendo la decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 238/2025, 239/2025 e 240/2025 del 15 luglio 2025, disponendo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l. e TikTok Technology Limited:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 17 luglio 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica riguarda Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il testo non contiene ulteriori valutazioni sanzionatorie o prescrizioni diverse da quelle già adottate in via urgente.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito dell'intervento

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento urgente nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok per prevenire la diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 238, 239 e 240 del 15 luglio 2025, con cui ha ingiunto alle società coinvolte l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 luglio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentipubblica amministrazione

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