Ordinanza ingiunzione o revoca n. 423 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Tocco da Casauria ha diffuso illecitamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione Albo pretorio e poi nell’Albo pretorio storico, atti contenenti dati personali del reclamante relativi alla sospensione, revoca e cessazione del rapporto di lavoro/incarico. L’Autorità ha ritenuto insussistente una base giuridica idonea per tale diffusione, evidenziando che né la pubblicità legale né la trasparenza amministrativa consentono automatismi nella pubblicazione online di dati personali. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento.
Comune di Tocco da Casauria: diffusione illecita all’albo pretorio online di atti sul rapporto di lavoro del reclamante e sanzione di euro 2.000
Comune di Tocco da Casauria: diffusione illecita all’albo pretorio online di atti sul rapporto di lavoro del reclamante e sanzione pecuniaria
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato dal reclamante nei confronti del Comune di Tocco da Casauria per la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, di atti relativi alla sospensione, revoca e cessazione del rapporto di lavoro/incarico del medesimo. Il procedimento ha riguardato la diffusione nella sezione "Albo pretorio" e, successivamente, nell’"Albo pretorio storico" di decreti sindacali e di una determina contenenti dati personali e informazioni attinenti alla vicenda lavorativa.
Origine del procedimento e svolgimento istruttorio
Il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR, contestava la pubblicazione di due decreti sindacali e di una determina riguardanti il reclamante, con indicazione del nominativo, della qualifica e di elementi collegati alla cessazione del rapporto con il Comune. Dalla documentazione prodotta emergeva inoltre che la pubblicazione si era protratta oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 124 del d.lgs. 267/2000.
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha sostenuto di aver pubblicato solo i dati strettamente necessari, invocando il principio di minimizzazione e le esigenze di pubblicità legale e trasparenza amministrativa. Ha inoltre affermato che gli atti non erano indicizzabili dai motori di ricerca e che l’albo storico era stato soppresso. In udienza ha ribadito che la pubblicazione era avvenuta in buona fede e che il DPO, successivamente coinvolto, non aveva ravvisato criticità.
Norme applicate e quadro di riferimento
Il Garante ha richiamato la disciplina generale del GDPR e del Codice privacy, sottolineando che ogni trattamento deve essere conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, nonché sorretto da una base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice.
L’Autorità ha ribadito che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentita solo in presenza di una specifica previsione normativa idonea a giustificarla e che non basta il generico richiamo alla pubblicità legale ex art. 124 TUEL, art. 32 l. 69/2009 o alla trasparenza amministrativa ex d.lgs. 33/2013. È stato richiamato anche il principio di accountability, con riferimento agli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, nonché le linee guida del Garante in materia di pubblicità e trasparenza sul web.
Valutazione dell’illiceità della diffusione
Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento perché il Comune ha diffuso informazioni riferite al rapporto di lavoro del reclamante senza un’idonea base normativa e in modo non conforme ai principi di minimizzazione e di liceità. In particolare:
- il decreto sindacale che riportava il nominativo dell’interessato e la revoca dell’incarico ha comportato una diffusione di dati personali direttamente identificativi;
- il decreto pubblicato solo con l’oggetto è stato comunque ritenuto idoneo a rendere indirettamente identificabile l’interessato, per effetto del rinvio a un altro atto integralmente pubblicato;
- la determina di presa d’atto delle dimissioni, già dal suo oggetto, conteneva il nominativo e riferimenti alla vicenda lavorativa;
- la permanenza online oltre i 15 giorni ha determinato un’ulteriore diffusione non supportata da base giuridica, anche tramite la sezione "Albo pretorio storico".
L’Autorità ha inoltre osservato che la natura delle informazioni diffuse poteva risultare potenzialmente afflittiva e idonea a ingenerare equivoci sulle cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Irrilevanza delle difese del Comune
Non sono state ritenute decisive né l’argomentazione secondo cui gli atti riguardavano l’organizzazione dell’ente, né il richiamo alla successiva pubblicazione in "Amministrazione trasparente". Il Garante ha precisato che anche in tale sede occorre selezionare con attenzione i dati da pubblicare secondo la normativa di settore, senza automatismi e senza eccedere rispetto alle finalità perseguite.
Parimenti, è stata esclusa la configurabilità dell’errore scusabile: la buona fede invocata dal Comune non è stata considerata sufficiente, poiché l’ente avrebbe potuto e dovuto conformarsi alle indicazioni già fornite dal Garante in materia di pubblicazione online di dati personali.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Poiché la violazione è derivata da un’unica condotta o da trattamenti tra loro collegati, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. Le violazioni degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice sono state ricondotte all’art. 83, par. 5, GDPR, con massimo edittale fino a 20 milioni di euro.
Nella quantificazione della sanzione, l’Autorità ha considerato:
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- l’assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR o di dati relativi a condanne penali o reati;
- la natura colposa della condotta;
- la parziale minimizzazione già adottata dal Comune;
- le misure attenuative dichiarate, tra cui la non indicizzazione degli atti e la soppressione dell’albo storico;
- l’assenza di precedenti pertinenti;
- il contesto organizzativo complesso.
All’esito, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo e conseguenze operative
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Tocco da Casauria per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ha quindi ordinato al Comune il pagamento della sanzione di euro 2.000, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice entro 30 giorni. In caso di mancata definizione, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Poiché gli atti non erano più consultabili online al momento della decisione, il Garante ha escluso ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR per i trattamenti esaminati, ma ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno. È inoltre richiamata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal reclamante contro il Comune di Tocco da Casauria. Lamentava la pubblicazione sul sito istituzionale, in Albo pretorio, di un decreto sindacale di sospensione dell’incarico, di un successivo decreto di revoca e di una determina di presa d’atto delle dimissioni dal servizio, atti contenenti il nominativo, la qualifica e informazioni sul rapporto di lavoro e sulla sua cessazione.
Difese del Comune
Il Comune ha sostenuto di aver pubblicato solo dati strettamente necessari, richiamando il principio di minimizzazione e le finalità di pubblicità legale e trasparenza amministrativa. Ha inoltre affermato che gli atti non erano indicizzabili dai motori di ricerca, che l’albo storico era stato soppresso e che la pubblicazione era durata 15 giorni. In udienza ha ribadito la buona fede, l’assenza di dati sensibili e la convinzione di operare sulla base dell’art. 124 TUEL, dell’art. 32 l. 69/2009 e dell’art. 14 d.lgs. 33/2013.
Valutazione sulla base giuridica e sui principi GDPR
Il Garante ha ricordato che ogni trattamento deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR e deve poggiare su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter Codice privacy. Nel caso concreto non risultava una specifica previsione normativa che autorizzasse la diffusione online dei dati personali relativi a dimissioni, sospensione o revoca di incarico, e le norme invocate dal Comune non bastano da sole a legittimare la pubblicazione integrale o comunque eccedente.
Illiceità della pubblicazione all’albo pretorio e all’albo storico
L’Autorità ha ritenuto illecito sia il decreto con i dati identificativi e il riferimento alla revoca dell’incarico, sia il decreto pubblicato solo nell’oggetto ma comunque indirettamente identificabile per il rinvio a un atto integralmente pubblicato, sia la determina recante l’oggetto "Presa d’atto dimissioni dal servizio" con indicazione del nominativo. È stata inoltre contestata la permanenza online oltre i 15 giorni previsti dall’art. 124 TUEL, poiché oltre tale termine la continuata disponibilità degli atti nell’albo storico integra un’ulteriore diffusione priva di base normativa.
Sanzione e criteri di quantificazione
Trattandosi di un unico trattamento o di trattamenti tra loro collegati, si applica l’art. 83, par. 3, GDPR. La violazione è stata ricondotta all’art. 83, par. 5, GDPR, con massimo teorico fino a 20 milioni di euro. Considerati il numero limitato di interessati, l’assenza di dati particolari o giudiziari, la natura colposa della condotta, le misure attenuative dichiarate dal Comune, l’assenza di precedenti e il contesto organizzativo, il Garante ha determinato la sanzione in euro 2.000.
Esiti ulteriori e misure disposte
Poiché gli atti non risultavano più consultabili online al momento della decisione, il Garante ha escluso ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR per gli specifici trattamenti esaminati. Ha però disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno, oltre a confermare la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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