Prescrizioni del Garante n. 426 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che la società, quale titolare del trattamento, non ha riscontrato nei termini un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR presentata da una ex dipendente sui dati personali contenuti nel computer aziendale ad uso promiscuo. La società ha sostenuto di aver differito l’accesso per ragioni legate a un procedimento giudiziario sul licenziamento, ma l’Autorità ha ritenuto non dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa e ha confermato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Nel corso del procedimento la società ha poi consentito l’accesso, e il Garante ha preso atto dell’adesione, disponendo la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione interna delle violazioni.
Società Tecnologie Avanzate s.r.l. – tardivo riscontro a istanza di accesso ex art. 15 GDPR sui dati personali contenuti nel pc aziendale ad uso promiscuo
Società Tecnologie Avanzate s.r.l. – tardivo riscontro a istanza di accesso ex art. 15 GDPR
Il provvedimento riguarda una società datrice di lavoro e trae origine dal reclamo di una ex dipendente che chiedeva l’accesso e la copia dei propri dati personali conservati su un computer aziendale ad uso promiscuo. L’istanza non ha ricevuto riscontro nei termini di legge e la società ha differito la consegna sostenendo l’esigenza di preservare eventuali prove in un parallelo contenzioso di lavoro.
Fatti e svolgimento del procedimento
La reclamante aveva inoltrato alla società, il 2 maggio 2022, una richiesta di esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 15 GDPR. Secondo quanto riferito, la richiesta non è stata soddisfatta entro il termine previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR. A seguito del reclamo presentato al Garante il 13 settembre 2022, l’Autorità ha avviato l’istruttoria e ha invitato la società a fornire chiarimenti. Solo dopo tale intervento la società ha comunicato che il computer aziendale era disponibile per il recupero dei dati personali.
Difese della società
Nelle memorie difensive e nel corso dell’audizione, la società ha sostenuto che:
- il pc era stato restituito dalla lavoratrice il 28 aprile 2022 e conservato in un armadio blindato, chiuso a chiave;
- il dispositivo non era stato utilizzato da terzi ed era protetto da password personale;
- il differimento dell’accesso era stato disposto per non pregiudicare il procedimento giudiziario sul licenziamento e per evitare un possibile inquinamento delle prove;
- l’accesso era stato poi consentito il 20 febbraio 2023. La società ha inoltre affermato che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna compromissione dei diritti della lavoratrice.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha richiamato l’art. 12, par. 3, GDPR, che impone al titolare di fornire riscontro entro un mese dalla richiesta, nonché il par. 4 del medesimo articolo, che obbliga a informare l’interessato dei motivi dell’eventuale inottemperanza o del ritardo e delle possibilità di reclamo e ricorso. Sono state richiamate anche le Linee guida EDPB n. 1/2022 sul diritto di accesso, secondo cui il rifiuto totale o parziale deve essere motivato con riferimento alle circostanze concrete.
Il Garante ha poi esaminato il richiamo della società all’art. 2-undecies, lett. e), del Codice privacy, osservando che le limitazioni ai diritti dell’interessato sono ammissibili solo se necessarie e proporzionate, in conformità anche all’art. 23 GDPR. Nel caso concreto, tuttavia, la società non ha dimostrato l’esistenza di un pregiudizio effettivo e concreto al diritto di difesa che giustificasse il rinvio dell’accesso, né ha prodotto elementi documentali sufficienti a sostegno della propria tesi.
Esito
Il Garante ha quindi confermato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, qualificando come illecito il tardivo riscontro all’istanza di accesso. Pur non essendo riportata una sanzione pecuniaria, l’Autorità ha preso atto dell’avvenuto adempimento nel corso del procedimento e ha disposto:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
Profili operativi per i titolari del trattamento
Il provvedimento ribadisce che, anche in presenza di un contenzioso di lavoro o di esigenze difensive, il differimento del diritto di accesso non può essere automatico né generico. Il titolare deve:
- motivare puntualmente il ritardo o il rifiuto;
- dimostrare il concreto pregiudizio che deriverebbe dall’ostensione;
- informare comunque l’interessato entro i termini di cui all’art. 12 GDPR;
- documentare in modo adeguato le ragioni della limitazione, specie quando si invochi l’art. 2-undecies del Codice.
Punti principali
Origine del reclamo e richiesta di accesso
La ex dipendente ha presentato reclamo lamentando che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva chiesto di accedere ed estrarre copia dei propri file personali salvati sul computer aziendale ad uso promiscuo, senza ricevere risposta entro il termine previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR. La richiesta era stata notificata alla società il 2 maggio 2022.
Posizione della società e differimento dell’accesso
La società ha sostenuto di aver custodito il pc sotto chiave e di non aver consentito accessi a terzi, affermando di aver rinviato il recupero dei dati per evitare l’eventuale inquinamento delle prove nel giudizio di lavoro relativo al licenziamento. Ha richiamato anche un asserito suggerimento del giudice del lavoro e ha affermato che il differimento fosse legittimo e non lesivo dei diritti della lavoratrice.
Valutazione del Garante sulla risposta ai diritti ex artt. 12 e 15 GDPR
L’Autorità ha rilevato che il titolare del trattamento deve fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta, informando comunque l’interessato in caso di mancato accoglimento o di ritardo. Le Linee guida EDPB sul diritto di accesso richiamate nel provvedimento confermano l’obbligo di motivare il rifiuto o il differimento e di informare l’interessato circa reclamo e ricorso.
Limiti al diritto di accesso e mancata prova del pregiudizio concreto
Il Garante ha richiamato l’art. 2-undecies, lett. e), del Codice privacy e l’art. 23 GDPR, osservando che eventuali limitazioni ai diritti vanno interpretate restrittivamente e valutate in concreto. Nel caso esaminato, la società non ha dimostrato in modo adeguato un pregiudizio effettivo e concreto al diritto di difesa tale da giustificare il differimento dell’accesso, né ha prodotto documentazione idonea.
Esito e provvedimenti adottati
L’Autorità ha confermato l’illiceità del trattamento limitatamente al tardivo riscontro all’istanza di accesso, per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Ha preso atto che, nel corso del procedimento, la società ha poi aderito alla richiesta dell’interessata. Sono stati disposti la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
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