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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 429 del 17/07/2025

Provvedimento del 17 luglio 2025

Garante Privacy429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un esercizio pubblico di Arezzo trattava dati personali mediante un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante, ma privo di idonei cartelli informativi. La condotta è stata ritenuta illecita per violazione dei principi di trasparenza e dell’obbligo di informativa ex artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR. Il provvedimento dà atto dell’avvio del procedimento sanzionatorio, della mancata presentazione di scritti difensivi e dispone la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione interna delle violazioni.

Esercizio pubblico Waheed Abdul: videosorveglianza attiva senza cartelli informativi e violazione degli obblighi di trasparenza

Videosorveglianza senza informativa presso un esercizio pubblico di Arezzo

Il Garante ha esaminato un trattamento di dati personali effettuato da un esercizio pubblico mediante un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante, risultato privo di cartelli informativi. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione della Questura di Arezzo e si è concluso con la dichiarazione di illiceità del trattamento per violazione degli obblighi di trasparenza e informativa.

Origine della segnalazione e avvio del procedimento

La Questura di Arezzo - Divisione Polizia amministrativa e sociale ha trasmesso al Garante, con nota del 12 giugno 2024, il verbale del controllo effettuato il 28 maggio 2024 presso un esercizio pubblico in Arezzo. Nel corso dell’accertamento era stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da una telecamera funzionante, ma privo di qualsiasi cartello informativo.

Sulla base degli atti ricevuti, l’Ufficio del Garante ha notificato al titolare del trattamento, con nota del 3 ottobre 2024, l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. La contestazione riguardava la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del GDPR. Il titolare non ha presentato scritti difensivi.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ha ricordato che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve quindi rispettare, tra l’altro, il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’obbligo di fornire all’interessato le informazioni previste dall’art. 13 GDPR.

Per i sistemi di videosorveglianza, il Garante richiama il principio per cui gli interessati devono essere informati prima di accedere a un’area videosorvegliata, mediante idonei cartelli che rendano consapevole della presenza dell’impianto. Sono richiamate anche le indicazioni già fornite dall’Autorità con il provvedimento dell’8 aprile 2010, le FAQ in materia di videosorveglianza e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono informazioni essenziali sul segnale di avvertimento e ulteriori dettagli su un secondo livello informativo.

Esito dell’istruttoria

Dalla documentazione agli atti, inclusa la documentazione fotografica, è emerso che l’impianto era attivo e funzionante ma non era corredato da idonei cartelli informativi. Il Garante ha quindi concluso che il trattamento non era conforme al quadro regolatorio applicabile e che la mancata informazione agli interessati contrastava con l’art. 13 GDPR e con il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR.

Valutazione di illiceità

L’Autorità ha qualificato il trattamento come illecito, in quanto effettuato in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del GDPR. Nel dispositivo disponibile il Garante dichiara espressamente l’illiceità del trattamento ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR.

Dispositivo e adempimenti disposti

Il provvedimento dispone:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e in conformità all’art. 58, par. 2, GDPR.

Il testo fornito non riporta una sanzione amministrativa pecuniaria né prescrizioni ulteriori in merito alla rimozione della violazione. È invece indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da una segnalazione della Questura di Arezzo, che aveva trasmesso al Garante il verbale del controllo del 28 maggio 2024 presso un esercizio pubblico ad Arezzo, dove era stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza con una telecamera funzionante, ma senza alcun cartello informativo.

Contestazione e avvio del procedimento sanzionatorio

Sulla base della documentazione ricevuta, l’Ufficio ha notificato al titolare del trattamento, con nota del 3 ottobre 2024, l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR. Il titolare non ha presentato scritti difensivi.

Valutazione giuridica del trattamento

Il Garante ha ricordato che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e che deve rispettare il principio di trasparenza e l’obbligo informativo verso gli interessati. In particolare, chi entra in un’area videosorvegliata deve essere sempre informato della presenza dell’impianto tramite idonea segnaletica, in linea con le indicazioni del Garante, con le FAQ in materia e con le Linee guida EDPB n. 3/2019.

Accertamento dell’illiceità

Dalla documentazione istruttoria è emerso che l’impianto era attivo e funzionante, ma privo di cartelli informativi idonei. Per tale ragione l’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR.

Esito del provvedimento

Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dal titolare. Il testo disponibile non riporta una sanzione pecuniaria né ulteriori misure correttive specifiche oltre alla pubblicazione del provvedimento e all’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzatrasparenzainformativa agli interessatisanzioni gdpr

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