Prescrizioni del Garante n. 422 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il trattamento di dati personali connesso alla procedura online per richiedere l’abbonamento agevolato al trasporto pubblico locale di Messina nell’ambito dell’iniziativa "MOVE ME". L’Autorità ha ritenuto che, per quella specifica procedura, il Comune di Messina fosse titolare del trattamento e ATM responsabile del trattamento, ma che in concreto ATM avesse trattato i dati in assenza dell’assetto ex art. 28 GDPR e senza un idoneo presupposto di liceità. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento e irrogato un ammonimento ad ATM, considerata la natura di violazione minore e l’assenza di ulteriori presupposti per misure correttive o sanzioni pecuniarie.
Azienda Trasporti Messina S.p.A.: ammonimento per trattamento illecito dei dati nella procedura online di richiesta degli abbonamenti agevolati "Move Me" per il TPL di Messina
Azienda Trasporti Messina S.p.A. - ammonimento per la procedura online degli abbonamenti agevolati "MOVE ME"
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sulla procedura online per la richiesta degli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico locale di Messina nell’ambito dell’iniziativa "MOVE ME". Il procedimento è scaturito da una segnalazione relativa al modulo web utilizzato dagli utenti e alle informative/checkbox sul trattamento dei dati personali.
Origine della segnalazione e contenuto del form online
Dalla documentazione acquisita è emerso che, nel form per richiedere l’abbonamento agevolato, erano presenti due caselle di spunta relative ai dati personali. La prima riportava un richiamo non aggiornato alla normativa privacy, con riferimenti al d.lgs. 196/2003 anziché al GDPR. La seconda riguardava il consenso per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati, ed era formulata in modo tale da risultare obbligatoria per poter proseguire nella procedura.
Nell’informativa contenuta nel bando per l’assegnazione degli incentivi "Move me" la base giuridica veniva individuata nel "consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda". Lo stesso documento indicava inoltre finalità connesse alla procedura, al servizio di trasporto pubblico locale e alla verifica degli obiettivi del progetto.
Istruttoria e posizioni delle parti
Nel corso dell’istruttoria ATM ha sostenuto di essere titolare del trattamento, ritenendo corretto il proprio ruolo in quanto gestore del servizio e soggetto deputato all’emissione degli abbonamenti agevolati. Ha inoltre affermato che il Comune di Messina avrebbe dovuto essere considerato responsabile del trattamento, anche per esigenze di rendicontazione del finanziamento pubblico.
Il Comune, viceversa, ha precisato di essere estraneo alla concreta procedura di registrazione e ha sostenuto che ATM avesse autonomamente inserito nel form la richiesta di consenso per marketing diretto, senza coinvolgimento dell’ente. Ha inoltre affermato che il Comune non aveva alcuna finalità di marketing e che la propria attività si limitava alla predisposizione del bando e alla copertura economica della differenza tariffaria.
Qualificazione dei ruoli: Comune titolare, ATM responsabile
Il Garante ha ritenuto che, limitatamente alla specifica iniziativa sugli abbonamenti agevolati, il Comune di Messina fosse titolare del trattamento e ATM responsabile del trattamento. Secondo l’Autorità, la finalità del trattamento era collegata a una funzione pubblica del Comune, che aveva predisposto il bando, definito requisiti e dati da raccogliere e promosso l’iniziativa. La circostanza che ATM gestisse operativamente la registrazione e l’emissione degli abbonamenti non era sufficiente a qualificarla come titolare autonomo.
L’Autorità ha inoltre osservato che la qualifica di responsabile richiede un atto giuridico o contratto ex art. 28 GDPR, che nel caso di specie non risultava adottato. Il rapporto tra Comune e ATM, anche se inserito in un contesto di affidamento del servizio pubblico locale, avrebbe dovuto essere formalizzato specificamente per i trattamenti di dati connessi all’iniziativa.
Base giuridica del trattamento e consenso
Il Garante ha escluso che il trattamento potesse essere fondato sul consenso. In presenza di un’autorità pubblica o di un soggetto che agisce per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, il consenso non costituisce normalmente un valido fondamento giuridico, anche per l’evidente squilibrio tra interessato e titolare. Inoltre, il consenso richiesto nel form era obbligatorio, elemento incompatibile con la libertà della manifestazione di volontà richiesta dagli artt. 5, 6 e 7 GDPR e dai relativi considerando.
È stato altresì ritenuto non pertinente il richiamo all’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, perché il trattamento non era necessario all’esecuzione del contratto di trasporto in senso stretto, ma era preliminare alla verifica dei requisiti per l’agevolazione. Il trattamento è stato quindi ricondotto, per il soggetto pubblico titolare, all’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, senza che tuttavia ATM potesse giovarsi di una base giuridica autonoma in assenza della corretta designazione ex art. 28.
Violazioni accertate
Il Garante ha concluso che il trattamento effettuato da ATM era illecito, in quanto non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza e privo di idoneo presupposto normativo. In particolare, ha rilevato la violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- artt. 6 e 9 GDPR;
- artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy.
L’Autorità ha richiamato anche l’orientamento espresso nelle proprie precedenti decisioni e nella giurisprudenza di legittimità, sottolineando che, in assenza di designazione ex art. 28 GDPR e di altri presupposti legittimanti, il trattamento da parte del soggetto operante per conto dell’ente deve considerarsi privo di base giuridica.
Valutazione finale e misura adottata
Pur ravvisando l’illiceità del trattamento, il Garante ha valutato il caso come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Ha considerato, in particolare, l’assenza di danni comprovati, la finalità dell’iniziativa volta a favorire la mobilità sostenibile e a garantire benefici economici ai cittadini, la collaborazione prestata da ATM e l’assenza di precedenti pertinenti.
Per tali ragioni, l’Autorità ha ritenuto sufficiente un ammonimento nei confronti di ATM, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare una sanzione pecuniaria. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e la sua annotazione nel registro interno del Garante.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto dell'istruttoria
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa al modulo online per la richiesta di abbonamento agevolato al TPL di Messina, accessibile tramite il sito di ATM. Nel form erano presenti due check-box sul trattamento dei dati personali: una con richiami normativi non aggiornati e un’altra relativa al consenso per finalità di marketing diretto, resa obbligatoria per proseguire. L’istruttoria ha riguardato la specifica iniziativa annuale di abbonamento agevolato, non l’intera erogazione del servizio di trasporto pubblico locale.
Valutazione dei ruoli privacy
Dall’analisi del bando e delle modalità operative, il Garante ha concluso che il Comune di Messina doveva essere considerato titolare del trattamento e ATM responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, par. 1, nn. 7 e 8, 24 e 28 GDPR. La sola circostanza che ATM gestisse materialmente il servizio e la registrazione online non bastava a qualificarla come titolare autonomo. Il rapporto tra Comune e ATM avrebbe dovuto essere formalizzato con un contratto o altro atto giuridico ex art. 28 GDPR, che però non risultava adottato.
Base giuridica e illiceità del trattamento
Il Garante ha escluso che il consenso potesse fungere da base giuridica valida, sia perché il titolare è un soggetto pubblico, sia perché il consenso era richiesto in modo obbligatorio per accedere al beneficio. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, poiché il trattamento era finalizzato alla verifica dei requisiti per l’agevolazione e non all’esecuzione del contratto di trasporto in senso stretto. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza e per assenza di idoneo presupposto normativo.
Norme violate e criteri valutativi
Sono state ritenute violate le disposizioni di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 GDPR, nonché 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. Il Garante ha richiamato anche le linee guida EDPB sui concetti di titolare e responsabile del trattamento e sul consenso. Pur ravvisando l’illiceità, ha considerato l’assenza di danni comprovati, la finalità socialmente favorevole dell’iniziativa, la collaborazione dell’ente, l’assenza di precedenti e la qualificazione della fattispecie come violazione minore.
Esito finale
L’Autorità ha rilevato formalmente l’illiceità del trattamento effettuato da ATM e ha ammonito la società quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva esaurito i suoi effetti. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e la sua annotazione nel registro interno.
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