L.R. Campania 13/2017
Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania n. 13/2017 istituiva il Servizio di sociologia del territorio nei servizi sociali regionali, disciplinandone funzioni, attività, requisiti degli operatori e copertura finanziaria. Tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza n. 147/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, rendendo l’atto oggi non applicabile.
Istituzione del Servizio di sociologia del territorio nella Regione Campania
Istituzione del Servizio di sociologia del territorio nella Regione Campania
La legge regionale Campania n. 13 del 2017 istituiva nel sistema dei servizi sociali regionali il Servizio di sociologia del territorio, con l’obiettivo di garantire ai cittadini l’accesso a prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche. Il testo vigente indica però che la Corte costituzionale, con sentenza n. 147 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, con conseguente inattualità applicativa della disciplina.
Finalità e inserimento nella programmazione sociale
Il Servizio era concepito come insieme coordinato di attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini e doveva essere previsto nei Piani sociali di zona dai Comuni, singoli o associati, oppure dagli Ambiti territoriali competenti. Alla sua elaborazione e valutazione degli effetti partecipava almeno un operatore. Il servizio doveva essere garantito in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo.
Funzioni e ambiti di intervento
La disciplina attribuiva al servizio una pluralità di funzioni sociali e relazionali, orientate sia alla prevenzione del disagio sia al supporto di percorsi di inclusione. In particolare, il servizio era finalizzato a:
- contribuire al benessere della convivenza e prevenire fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
- promuovere lo sviluppo sociale armonico dell’individuo nei diversi contesti di vita;
- favorire l’integrazione tra politiche sociali, politiche educative e altri interventi pubblici e privati per l’inserimento o reinserimento di persone a rischio di emarginazione;
- fornire analisi sociali e valutazioni dei bisogni della comunità territoriale per la programmazione, progettazione e pianificazione di interventi sociali e di rigenerazione urbana.
Attività operative previste
Il testo elencava numerose attività socio-relazionali e comunicazionali, da svolgersi in diversi contesti di fragilità o conflitto. Il servizio era destinato, tra l’altro, a:
- contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti e gruppi con disagio sociale;
- centri di accoglienza per donne e minori maltrattati o abusati;
- soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale o stalking;
- famiglie con membri con disabilità;
- famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- famiglie nei percorsi di affido e adozione;
- minori e adulti dell’area penale;
- cittadini immigrati, per favorirne l’integrazione psico-sociale;
- scuola, con interventi per il benessere di docenti, studenti e genitori e per il contrasto a disagio giovanile, dispersione scolastica, comportamenti a rischio, bullismo, dipendenza da internet e ludopatia;
- mediazione familiare nei casi di separazione o divorzio ad alta conflittualità.
Collaborazione istituzionale e pianificazione territoriale
Il servizio era chiamato a collaborare, nell’ambito territoriale, alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari, così da rendere coerenti le azioni con i bisogni rilevati. Inoltre poteva collaborare alla progettazione sociale per l’accesso a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e di altri soggetti pubblici o privati. Era anche previsto un ruolo di supporto alla ricerca, all’analisi dei bisogni territoriali e, se richiesto, all’espressione di pareri su progetti di ristrutturazione e rigenerazione urbana.
Requisiti degli operatori
La legge stabiliva che il servizio si avvalesse di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi di legge. La partecipazione di un operatore sociologo era dunque elemento qualificante della struttura organizzativa prevista.
Regime finanziario e copertura
La norma finanziaria prevedeva che dall’attuazione della legge non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti dovevano essere coperti con le risorse già disponibili per i Piani sociali di zona, nell’ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Disposizione transitoria e decorrenza
Il servizio doveva operare per ciascun ambito territoriale sociale dopo l’adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. L’entrata in vigore era fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Stato di efficacia della legge
Il testo pubblicato segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 147 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in via consequenziale degli articoli richiamati. Per questo motivo la disciplina è oggi da considerarsi non utile ai fini applicativi concreti.
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