L.R. Campania 12/2017
Sistema di Protezione Civile in Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il sistema regionale di protezione civile in Campania: ruoli di Regione, Province/Città Metropolitana, Comuni, volontariato e strutture operative; pianificazione, prevenzione, soccorso ed emergenza; incendi boschivi; interventi finanziari. Prevede anche ambiti territoriali ottimali e il Comitato/Consulta del volontariato. È una disciplina ancora attuale, ma molte misure hanno efficacia operativa legata alle disponibilità di bilancio e ai piani adottati.
Sistema di protezione civile della Campania
Sistema di protezione civile della Campania
La legge organizza il sistema regionale di protezione civile della Campania, nel quadro del servizio nazionale, definendo funzioni, soggetti coinvolti, strumenti di pianificazione, interventi in emergenza, rapporti con il volontariato e misure di sostegno. La disciplina opera solo nel territorio campano e si coordina con la normativa statale in materia di protezione civile.
Finalità, principi e tipologia degli eventi
La Regione Campania concorre alla tutela dell’incolumità delle persone, dei beni, degli insediamenti, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività produttive dai danni derivanti da eventi naturali o da eventi connessi all’attività dell’uomo. La legge distingue tre categorie di eventi:
- eventi fronteggiabili dai singoli enti con interventi ordinari;
- eventi che richiedono il coordinamento di più enti o amministrazioni;
- calamità che richiedono l’intervento e il coordinamento dello Stato.
Sistema regionale di protezione civile e attività fondamentali
Il sistema regionale comprende Regione, agenzie regionali, Servizio sanitario regionale, Province, Comuni singoli o associati, comunità montane, unioni di comuni, volontariato, strutture scientifiche, soggetti privati e, in raccordo, organi statali e altre strutture operative nazionali. Le attività principali riguardano:
- conoscenza e aggiornamento dei rischi;
- prevenzione e pianificazione dell’emergenza;
- formazione e addestramento;
- informazione alla popolazione;
- allertamento di enti e cittadini;
- soccorso alle popolazioni colpite;
- gestione dell’emergenza e primo ripristino;
- reti di monitoraggio e sorveglianza;
- telecomunicazioni unificate e standardizzate.
È previsto inoltre un registro delle strutture, dei mezzi e degli strumenti posseduti dagli enti e dagli organismi che concorrono al sistema, con obbligo di comunicare le nuove acquisizioni alla struttura regionale competente.
Pianificazione territoriale ottimale di protezione civile
La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile, costituiti da uno o più Comuni, sulla base dei criteri statali e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Per ogni ambito è individuato un ente capofila, che approva il Piano d’ambito d’intesa con i Comuni interessati. L’atto regionale deve anche regolare revisione periodica, aggiornamento e diffusione ai cittadini del piano.
Funzioni della Regione
La Regione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e pianificazione, con particolare riferimento ai principali rischi presenti sul territorio campano, tra cui rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, da neve e da incidente industriale. In particolare:
- predispone linee guida per programmi di previsione, prevenzione, informazione e piani di emergenza;
- conserva e gestisce l’archivio dei piani territoriali, comunali e intercomunali;
- stabilisce procedure operative e modalità di attivazione degli interventi di propria competenza;
- supporta gli enti locali nella preparazione all’emergenza;
- dispone interventi per il superamento dell’emergenza e il primo recupero;
- definisce standard formativi e organizzativi per personale e strutture;
- promuove la cultura di protezione civile, soprattutto tra i giovani;
- cura l’allertamento regionale e l’informazione alla popolazione in concorso con i sindaci;
- definisce le procedure per gli interventi coordinati nei casi di emergenza di rilevanza più ampia;
- incentiva lo sviluppo delle strutture locali;
- promuove il volontariato, i coordinamenti provinciali, le associazioni e i gruppi comunali;
- istituisce un tavolo permanente gratuito per monitorare i piani relativi ai rischi eruttivi del Vesuvio e dei Campi Flegrei.
La Regione mantiene inoltre i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile, rilascia l’intesa per la dichiarazione dello stato di emergenza, coordina la sala operativa regionale con le strutture provinciali e cura la rete regionale degli idropluviometri.
Sale operative, colonna mobile e supporto organizzativo
La legge prevede una sala operativa regionale attiva 24 ore su 24, presso il centro regionale di protezione civile, composta da personale specializzato e incaricata della gestione delle operazioni di soccorso. In caso di eventi calamitosi, fornisce informazioni alle strutture provinciali integrate e si raccorda con i prefetti.
È prevista anche la colonna mobile regionale, struttura modulare e autosufficiente per interventi tempestivi negli eventi di cui alle lettere a) e b) della tipologia degli eventi.
La Regione favorisce inoltre l’istituzione delle Sale Operative Provinciali Integrate (SOPI), allocate presso le strutture provinciali del genio civile regionale e costituite anche da altre strutture utili alla protezione civile. Le SOPI sono riferimento territoriale per il volontariato e si raccordano con il prefetto, cui compete il coordinamento del soccorso.
Comitato regionale di protezione civile
È istituito il Comitato regionale di protezione civile, composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dai presidenti delle Province, dal presidente regionale ANCI, dal presidente UNCEM, dai dirigenti regionali competenti e, con invito, dai prefetti e da altri soggetti pubblici o esperti.
Il Comitato:
- propone obiettivi, progetti e attività alla Giunta regionale;
- esprime pareri su programmi di previsione e prevenzione, piano incendi boschivi e piano operativo regionale per i grandi rischi;
- svolge funzione di raccordo istituzionale;
- formula direttive per l’organizzazione degli uffici e il coordinamento di servizi e mezzi;
- promuove l’organizzazione e l’impiego del volontariato.
La partecipazione è gratuita, il Comitato dura cinque anni ed è disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della Presidenza della Giunta regionale.
Province, Città Metropolitana di Napoli, Comuni e comunità montane
Le Province e la Città Metropolitana di Napoli svolgono attività di protezione civile, previsione, prevenzione, gestione dell’emergenza e superamento. Predispongono i rispettivi piani provinciali e metropolitani in raccordo con le Prefetture, sulla base degli indirizzi regionali.
I piani di ambito territoriale e organizzativo ottimale devono coordinarsi con i piani provinciali e metropolitani; se non approvati entro dodici mesi dagli indirizzi regionali, sono predisposti e approvati dalla Provincia o dalla Città Metropolitana nel cui territorio ricade l’ambito e diventano parte integrante del relativo piano.
I Comuni:
- raccolgono e aggiornano i dati di protezione civile;
- redigono e attuano i piani comunali e intercomunali di emergenza;
- vigilano sui servizi urgenti predisposti dalle associazioni locali;
- informano la popolazione sui rischi;
- attivano i servizi di prima assistenza;
- favoriscono la nascita e lo sviluppo del volontariato locale.
Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, dirige i soccorsi per gli eventi di competenza comunale e ne informa immediatamente Prefetto e Presidente della Regione. Le comunità montane concorrono con proprie strutture all’attuazione delle attività di protezione civile e alla predisposizione dei piani comunali e intercomunali.
Volontariato di protezione civile e Consulta regionale
Le organizzazioni di volontariato sono componente essenziale del sistema. Esse operano in integrazione con le componenti istituzionali e definiscono, d’intesa con gli enti competenti, le modalità del proprio intervento; partecipano ai coordinamenti operativi di emergenza e comunicano alla Regione i mezzi e le strutture disponibili.
La Regione disciplina l’impiego del volontariato, favorendone formazione, aggiornamento, esercitazione e dotazione di mezzi. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato sono censite e verificate sotto il profilo tecnico-operativo e inserite in un elenco regionale articolato per ambiti territoriali. L’iscrizione al Registro è condizione per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione.
È inoltre istituita la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, organismo consultivo e rappresentativo dell’associazionismo iscritto nell’elenco regionale. La Consulta favorisce la partecipazione delle organizzazioni alle attività regionali e svolge funzione di impulso e proposta su interventi, formazione, educazione alla solidarietà, resilienza e orientamento al volontariato. La Giunta regionale ne disciplina costituzione, nomina, durata e funzionamento; la partecipazione è gratuita.
Enti e società partecipate regionali
Gli enti e le società partecipate regionali del polo ambientale e del governo del territorio concorrono al sistema di protezione civile, operando in raccordo con le strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo e salvaguardia territoriale. Partecipano alle attività di prevenzione, monitoraggio, previsione, supporto logistico, informativo e formativo, e fanno parte della colonna mobile regionale con personale, mezzi e attrezzature propri. In caso di stato di calamità o emergenza dichiarato a livello statale, possono essere autorizzati a operare fuori dal territorio regionale.
Previsione, prevenzione, soccorso e primo recupero
La previsione si fonda su analisi storiche, individuazione degli scenari di rischio, sistemi previsionali e di monitoraggio, sorveglianza in tempo reale. La prevenzione e la pianificazione dell’emergenza comprendono programmi di mitigazione, informazione alla popolazione, procedure di gestione coordinata, quantificazione delle risorse necessarie, definizione delle esigenze, predisposizione del parco risorse regionale, formazione ed esercitazioni, oltre al controllo sulle pianificazioni degli enti.
Il soccorso assicura la prima assistenza alle popolazioni colpite e include allertamento, telecomunicazioni, utilizzo delle risorse, primo intervento tecnico, soccorso sanitario e socio-assistenziale. Il primo recupero è finalizzato al ritorno alle normali condizioni di vita. Le attività di recupero integrale restano regolate dalla normativa settoriale e da specifici provvedimenti.
Gestione delle emergenze e stati di crisi
Per gli eventi di lieve o media rilevanza, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza e può chiedere il supporto delle SOPI. Per gli eventi di rilevanza regionale, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di crisi, indicandone durata ed estensione territoriale; il Prefetto, coordinandosi con la Regione, dirige i servizi di emergenza a livello provinciale. Per le calamità di intensità eccezionale, il Presidente della Giunta attiva le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell’organo statale competente e partecipa alle intese previste dalla normativa statale.
Interventi per il superamento dell’emergenza e contributi
Per favorire il ritorno alla normalità nelle aree colpite da stato di crisi o emergenza, la Regione può stanziare fondi entro i limiti del bilancio, anche in anticipazione di stanziamenti statali. Le risorse sono destinate al ripristino in sicurezza di strutture e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, alla rimozione del pericolo, alla prevenzione del rischio e ad eventuali contributi per cittadini e imprese danneggiati dagli eventi calamitosi di tipo b) o a).
I Comuni colpiti da eventi di tipo c) possono raccogliere donazioni mediante conti correnti dedicati al superamento dell’emergenza, anche tramite eventi di beneficenza.
Interventi di potenziamento del sistema e finanziamento
La Giunta regionale approva annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per rafforzare il sistema di protezione civile: formazione, informazione, acquisizione di mezzi, strumenti, strutture logistiche e risorse per il funzionamento operativo. Tali interventi sono destinati a migliorare la funzionalità degli enti locali, superare criticità dei piani territoriali e aumentare l’efficacia del concorso regionale in emergenza.
Un regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire criteri generali e modalità per individuare gli interventi e presentare le istanze. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sui risultati ottenuti.
Incendi boschivi
La Giunta regionale approva un piano per previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in sinergia con S.M.A. Campania e nel rispetto della normativa statale. Il piano, soggetto a revisione annuale, individua:
- aree e periodi a rischio;
- azioni vietate e possibili deroghe;
- attività formative per la prevenzione;
- attività informative per la popolazione;
- programmazione e quantificazione annuale degli interventi per manutenzione, ripristino di opere, accessi al bosco, punti di approvvigionamento idrico e pulizia/gestione del bosco.
Il piano disciplina anche i presupposti per la dichiarazione dello stato di pericolosità e le modalità di pubblicizzazione. In emergenza, la protezione civile regionale interviene con S.M.A. Campania tramite sala operativa regionale e SOPI.
Intese con regioni confinanti
La Regione può concludere intese con le Regioni finitime per attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione ed emergenza, per ciascuna ipotesi di rischio. La Giunta regionale attiva tali intese definendone ambiti e condizioni in coerenza con i piani regionali operativi.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
La legge prevede espressamente l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, facendo riferimento alle risorse già disponibili nella Missione 11, Programma 01 del bilancio 2017-2019. L’entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Attualità della disciplina
La legge resta rilevante come quadro organizzativo della protezione civile regionale campana, ma alcune previsioni operano solo entro limiti di bilancio, tramite piani, regolamenti o atti attuativi. Non contiene una disciplina a termine complessivamente esaurita, pertanto non è da considerare obsoleta in senso generale.
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