L.R. FVG 7/2001
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la legge regionale urbanistica 52/1991 ai rinvii del d.lgs. 490/1999, interviene su PRG, attività estrattive, mutamenti d’uso, sanzioni e autorizzazioni paesaggistiche, disciplina le lottizzazioni convenzionate e gli scarichi domestici non in fognatura. Le norme decorrono dal 15 marzo 2001; alcuni regimi sono transitori o limitati a procedimenti già avviati.
Modifiche alla disciplina urbanistica e paesaggistica del Friuli Venezia Giulia
Modifiche alla disciplina urbanistica e paesaggistica del Friuli Venezia Giulia
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7 del 2001 interviene in modo ampio sulla legge regionale n. 52/1991, aggiornando i rinvii alla disciplina statale sui beni culturali e paesaggistici e rivedendo vari aspetti della pianificazione urbanistica, delle sanzioni, delle autorizzazioni e delle procedure comunali.
Aggiornamento dei rinvii alla normativa sui beni culturali e paesaggistici
Una parte rilevante del provvedimento sostituisce i riferimenti alle previgenti leggi statali del 1939 e al DPR n. 616/1977 con i corrispondenti richiami al decreto legislativo n. 490/1999. L’adeguamento riguarda numerosi articoli della legge regionale urbanistica, in particolare le disposizioni su vincoli culturali e paesaggistici, autorizzazioni, sanzioni e procedimenti collegati alla tutela dei beni e delle località protette.
Adozione e approvazione del PRGC
Nel procedimento di adozione e approvazione del piano regolatore generale comunale viene precisato che la Giunta regionale non conferma l’esecutività della deliberazione consiliare, limitatamente alle parti modificate a seguito di osservazioni o opposizioni, quando tali modifiche confliggano con obiettivi e strategie urbanistiche o non siano effettivamente dirette al superamento delle riserve. Nei procedimenti interessati trovano inoltre applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale n. 7/2000.
Attività estrattive, parcheggi pertinenziali e mutamento di destinazione d’uso
Per le attività estrattive si stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali non possono fissare modalità o limiti di attuazione o gestione che rientrino nelle competenze autorizzatorie della normativa di settore; le previsioni contrastanti sono prive di efficacia.
Tra gli interventi non aventi rilevanza urbanistica vengono inclusi i parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare, anche interrati o seminterrati, se realizzati nell’area di pertinenza o in altra area con la stessa destinazione di zona, a condizione che la distanza non superi 500 metri e che il vincolo pertinenziale sia formalizzato con atto unilaterale d’obbligo trascritto.
Il mutamento di destinazione d’uso si configura quando l’uso in atto di un’unità immobiliare cambia per oltre il 25% della superficie utile oppure per più di 50 mq, con o senza opere edilizie.
Opere comunali e collaudo
Per le opere comunali disciplinate dalla legge regionale, l’atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono il certificato di abitabilità o agibilità.
Commissione edilizia e Commissione edilizia integrata
Il parere della Commissione edilizia non è più obbligatorio se il Consiglio comunale, con propria deliberazione, ritiene l’organo non indispensabile ai fini istituzionali dell’ente. Resta però fermo che, in materia paesaggistica, la Commissione edilizia integrata è organo indispensabile per l’esercizio delle funzioni comunali.
Viene inoltre previsto che la presenza dei membri esperti può rilevare anche ai fini dell’istituzione della Commissione edilizia.
Sanzioni urbanistiche per interventi abusivi o difformi
Per gli interventi eseguiti senza autorizzazione o in difformità da essa, nonché per le modifiche di destinazione d’uso senza opere quando ricadano nella fattispecie sanzionata, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, con minimo di lire 1 milione. Se l’autorizzazione in sanatoria viene richiesta mentre le opere sono in corso, si applica la sanzione minima. Non è dovuta la sanzione quando le opere siano state eseguite in assenza di autorizzazione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali.
Per le opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia prevista dalla legge regionale, la sanzione è anch’essa pari al doppio dell’aumento del valore venale, con minimo di lire 1 milione; se la denuncia di inizio attività è presentata quando i lavori sono già iniziati, si applica la sanzione minima. È esclusa l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge n. 47/1985 per la mancata denuncia, ferma restando l’applicazione dell’art. 2 c.p. per le opere anteriori alla nuova disciplina.
È inoltre abrogato il comma 12-bis dell’articolo 101 della legge regionale n. 52/1991; nei casi di area vincolata, il Sindaco deve intimare la presentazione di un progetto di ripristino entro congruo termine prima dell’ingiunzione.
Revisione degli indirizzi metodologici del PTRG
La revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale, in attesa dell’approvazione del PTRG, può essere disposta dalla Regione in presenza di rilevanti interessi, anche di tutela ambientale, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e parere della Commissione consiliare competente.
La procedura prevede: adozione della revisione da parte della Giunta su proposta dell’Assessore competente; parere della Commissione consiliare entro 90 giorni; pubblicazione nel BUR; possibilità per Province, Comuni, istituzioni e cittadini di inviare osservazioni entro 60 giorni; approvazione finale del Presidente con decreto, su conforme deliberazione della Giunta, ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione.
Regime transitorio sulla revisione degli standard urbanistici
Il procedimento di revisione degli standard urbanistici regionali già avviato alla data di entrata in vigore della legge si conclude secondo la nuova disciplina, ma senza applicare la forma di pubblicità e l’eventuale fase consultiva previste per la nuova procedura.
Piani regolatori generali intercomunali
La legge ridefinisce la disciplina dei PRGI. Possono costituirsi tra Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale, individuati con i Comuni contermini, sulla base di una continuità territoriale adeguata e con approvazione della Giunta regionale su richiesta degli enti interessati. I Comuni concordano quale sia tenuto alla redazione del piano e la ripartizione delle spese.
Sono ammessi anche PRGI tra Comuni contermini che si costituiscono in Unione di Comuni. Il progetto e le varianti sono adottati dai Consigli comunali interessati in riunione disgiunta; osservazioni e opposizioni sono presentate ai singoli Comuni secondo la competenza territoriale, che si pronunciano autonomamente. Le varianti ordinarie al PRGI sono di competenza dei singoli Comuni.
Protezione delle bellezze naturali e funzioni paesaggistiche
Il titolo X della legge regionale n. 52/1991 viene riorganizzato come disciplina delle funzioni amministrative delegate in materia di protezione delle bellezze naturali, ai sensi del d.P.R. n. 469/1987 e del d.lgs. n. 490/1999.
Le funzioni regionali non specificamente regolate sono esercitate dalla Giunta regionale. La funzione consultiva è attribuita alla sezione prima del Comitato tecnico regionale; per l’esame delle proposte di vincolo, la sezione è integrata dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato.
Gli elenchi dei beni e delle località soggetti a tutela vengono predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e approvati dalla Giunta sentito il Comitato tecnico regionale. Sono previste pubblicazione nel BUR, affissione agli albi comunali per tre mesi, deposito per libera visione, comunicazioni su quotidiani e, per i beni di cui alle lettere a) e b), notifica ai proprietari o detentori. Gli interessati possono proporre opposizione entro tre mesi dalla notifica o dalla scadenza del periodo di pubblicazione; la Giunta decide entro 60 giorni. Dopo l’approvazione, gli elenchi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e nel BUR, e la dichiarazione di notevole interesse pubblico è trascritta nei registri immobiliari.
Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni tutelati è vietata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione ex codice della strada e previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità con aspetto, decoro e pubblico godimento dei luoghi.
Autorizzazione paesaggistica e interventi esclusi
Sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica alcune opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, conservazione tipologica, restauro e opere interne, purché non alterino lo stato dei luoghi né l’aspetto esteriore degli edifici.
Viene anche ridefinita la disciplina dei territori che, alla data del 6 settembre 1985, erano già zone omogenee A o B oppure contigui ad esse e serviti da opere e attrezzature collettive già realizzate. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge i responsabili comunali dei procedimenti urbanistici devono individuare tali territori e trasmettere la delimitazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Restano valide le concessioni edilizie già rilasciate e con lavori iniziati alla data di entrata in vigore della legge anche se le zone A e B o contigue sono state delimitate successivamente al 6 settembre 1985.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni ed enti pubblici, la competenza regionale rimane solo per le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia ai sensi dell’articolo 89; per le opere statali, compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministro competente conserva il potere di rilasciare o negare l’autorizzazione entro 60 giorni, anche in difformità dalla decisione regionale.
Sanzioni paesaggistiche
Per la determinazione dell’indennità pecuniaria, il danno arrecato corrisponde al costo del ripristino degli immobili e delle aree manomesse; il profitto conseguito, limitatamente alle modificazioni immobiliari, è pari al 3% del valore venale dell’immobile. Per le sanzioni di competenza regionale, il valore venale è determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
Se manca un danno ambientale per interventi realizzati senza autorizzazione, si applica una sanzione pari al profitto conseguito tramite la violazione, comunque non inferiore a lire 1 milione. L’accertamento deve indicare anche le prescrizioni tecniche per l’eventuale adeguamento dell’opera al contesto ambientale.
Conclusione delle lottizzazioni convenzionate
Per le convenzioni di lottizzazione stipulate da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge, sono previste regole di semplificazione per chiudere i rapporti pendenti. Le obbligazioni relative a opere di urbanizzazione primaria e cessione aree si considerano adempiute, anche senza completa documentazione, quando il Comune abbia di fatto assunto la gestione pubblica delle opere realizzate, purché queste siano state regolarizzate con concessione edilizia in sanatoria. Il Comune accerta l’adempimento con deliberazione di Giunta e procede allo svincolo delle garanzie; resta comunque a suo carico l’acquisizione formale delle aree destinate a urbanizzazione primaria, se non già effettuata.
Sovvenzioni per la formazione degli strumenti urbanistici
Sono rese ammissibili alle sovvenzioni regionali previste per i Comuni anche le spese già sostenute, purché lo strumento urbanistico non sia ancora approvato alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Salvaguardia di zona tipica e discariche
In materia di salvaguardia di zona tipica, le Province possono escludere in fase autorizzativa le discariche di seconda categoria tipo A e le discariche di rifiuti inerti.
Scarichi di acque reflue domestiche non in rete fognaria
La concessione edilizia, e nei casi previsti l’autorizzazione edilizia, vale anche come autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitate in rete fognaria. Il provvedimento edilizio deve indicarlo espressamente. L’autorizzazione dura quattro anni e si rinnova tacitamente se non vi sono modifiche allo scarico, da comunicare tempestivamente con autocertificazione. Nuovi scarichi o modifiche di scarichi esistenti sono autorizzati dal Comune competente.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il 15 marzo 2001 e opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata a procedimenti già avviati o a convenzioni stipulate da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore.
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