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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04213/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dispone la correzione della propria sentenza n. 15605/2025 nei punti indicati, ordinando la rettifica della data dell'udienza, della composizione del collegio e dell'indicazione della parte intimata omessa. Viene anche disposto che la cancelleria curi gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 19. La decisione non modifica il precedente rigetto del ricorso nel merito, ma si limita a correggere gli errori materiali riscontrati.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La pronuncia riguarda esclusivamente la correzione di errori materiali contenuti nella precedente sentenza della Corte di cassazione n. 15605/2025, resa nel giudizio tra una società e una compagnia assicurativa, con una terza società indicata come intimata. La Corte rileva d'ufficio tre imprecisioni materiali: l'erronea indicazione della data dell'udienza di decisione, riportata come 7 maggio 2025 anziché 5 giugno 2025; l'erronea indicazione di un componente del collegio, indicato come Giovanni Fanticini invece di Raffaele Rossi; l'omessa menzione, nell'epigrafe, della società intimata LABEC S.r.l. a socio unico, regolarmente notificata ma non costituita. Il procedimento non attiene al merito della controversia originaria, ma solo alla rettifica formale del provvedimento già emesso.

Norme richiamate

  • art. 19

    La Corte dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti dalla norma, nel quadro del procedimento di correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • Il giudice può correggere d'ufficio gli errori materiali contenuti in un provvedimento quando essi risultino obiettivamente riconoscibili dagli atti di causa e dal fascicolo telematico.
  • La correzione di errore materiale ha natura meramente rettificativa e non incide sul contenuto decisorio della pronuncia originaria, che resta ferma nel suo esito.
  • L'omessa indicazione di una parte regolarmente notificata o l'erronea individuazione di dati formali del provvedimento possono essere emendati mediante procedimento di correzione, senza necessità di riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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