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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 131 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro la Lista civica "Monte San Vito Cambia" per la pubblicazione su Facebook del suo nominativo e del suo ruolo politico, tratti da una comunicazione inviata al Sindaco e successivamente diffusi dalla Lista. L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per difetto di un idoneo presupposto di liceità ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a), e dell’art. 5, par. 2, GDPR, mentre ha archiviato il rilievo relativo all’art. 9 GDPR richiamando l’ipotesi dei dati resi manifestamente pubblici dall’interessato. Considerata la minore gravità della violazione, il ravvedimento del titolare e la limitazione degli effetti lesivi, il Garante ha adottato un ammonimento e disposto l’annotazione nel registro interno.

Lista civica "Monte San Vito Cambia": ammonimento per diffusione su Facebook di dati personali dell’interessato relativi a una petizione politica

Lista civica "Monte San Vito Cambia": diffusione su Facebook di dati personali relativi a una petizione politica

Il provvedimento riguarda il reclamo presentato da un interessato nei confronti della Lista civica "Monte San Vito Cambia" per la pubblicazione, sulla pagina Facebook della Lista, del suo nominativo e del suo ruolo politico in relazione a una iniziativa cittadina sull’apertura delle scuole durante l’emergenza Covid-19. Il Garante ha esaminato la vicenda come trattamento effettuato da un autonomo titolare, distinto dal Sindaco che aveva originariamente ricevuto la comunicazione con i nominativi dei sottoscrittori.

Origine della vicenda e attività istruttoria

Secondo quanto ricostruito nel reclamo, nel marzo 2021 il Comitato "Marche per Monte San Vito – Priorità alla scuola" aveva trasmesso una richiesta al Sindaco e ad altri destinatari istituzionali, accompagnata da un file con i nominativi dei soggetti aderenti all’iniziativa. L’interessato ha lamentato che, il 6 aprile 2021, la Lista civica abbia diffuso su Facebook il suo nominativo, associandolo alla petizione e al suo ruolo politico locale.

La Lista, invitata a rendere osservazioni, ha sostenuto che la comunicazione del Comitato avesse natura pubblica o comunque implicasse il consenso all’uso dei dati per le finalità connesse alla richiesta, e che la successiva diffusione fosse giustificata dal diritto di cronaca e di critica politica. Ha anche rappresentato di avere rimosso i dati dal post e di avere avviato un percorso formativo interno.

Valutazioni sulle difese del titolare

Il Garante non ha ritenuto condivisibili le giustificazioni addotte. Ha chiarito che i dati dell’interessato, pur acquisiti dal Sindaco nell’ambito delle sue funzioni istituzionali e poi condivisi con il gruppo di maggioranza per definire una linea politica, non potevano essere successivamente diffusi dalla Lista su Facebook in assenza di un autonomo e valido presupposto di liceità.

È stato quindi rilevato che la Lista civica ha operato un trattamento ulteriore e diverso rispetto alla finalità originaria, senza consenso dell’interessato e senza altra base giuridica idonea. Né è stata ritenuta applicabile la disciplina dei trattamenti per finalità giornalistiche o di manifestazione del pensiero, poiché la Lista ha trattato i dati per una finalità propria, in contesto politico, e non nell’ambito di un’attività giornalistica in senso proprio o comunque rilevante ai fini delle esenzioni invocate.

Violazioni accertate e norme applicate

L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di liceità, correttezza e trasparenza;
  • art. 5, par. 2, GDPR, per mancato rispetto del principio di responsabilizzazione.

Il Garante ha invece escluso la violazione dell’art. 9 GDPR, ritenendo applicabile l’ipotesi di cui all’art. 9, par. 2, lett. e), in ragione della notorietà del ruolo politico dell’interessato e della pubblicità già data ai fatti nel dibattito locale.

Valutazione della gravità e misure conseguenti

Nel valutare la risposta sanzionatoria, il Garante ha considerato la violazione di entità minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando:

  • la rimozione dei dati dal post oggetto di reclamo;
  • la programmazione di un piano di formazione interno;
  • la limitazione degli effetti pregiudizievoli, anche in ragione della notorietà dell’interessato nella piccola comunità locale.

In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice privacy, l’Autorità ha quindi adottato un ammonimento nei confronti della Lista civica "Monte San Vito Cambia", senza irrogare una sanzione pecuniaria. È stata inoltre disposta l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Impugnazione

Il provvedimento indica la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni per i residenti all’estero.

Punti principali

Origine del reclamo e fatti contestati

L’interessato ha lamentato che i suoi dati personali, raccolti dal Comitato "Marche per Monte San Vito – Priorità alla scuola" in occasione di una petizione/sondaggio sull’apertura delle scuole durante l’emergenza Covid, siano stati successivamente diffusi dalla Lista civica "Monte San Vito Cambia". In particolare, la Lista ha pubblicato il 6 aprile 2021 un post sulla propria pagina Facebook con il nominativo dell’interessato e il suo ruolo politico, collegandolo alla sottoscrizione dell’iniziativa.

Difese del titolare del trattamento

La Lista civica ha sostenuto che la comunicazione ricevuta dal Sindaco autorizzasse l’uso dei dati per la finalità della richiesta cittadina e che la condivisione con il gruppo consiliare fosse necessaria per definire una linea politica. Ha inoltre invocato il diritto di cronaca e di critica politica, richiamando le regole deontologiche in materia giornalistica, l’interesse pubblico della notizia e la notorietà del reclamante come esponente politico locale.

Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento

L’Autorità ha accertato che la Lista civica ha trattato i dati personali dell’interessato in assenza di idonei presupposti di liceità. I dati erano stati acquisiti dal Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e poi comunicati agli esponenti di maggioranza per fini di interlocuzione politica, ma la successiva diffusione da parte della Lista su Facebook è avvenuta come trattamento autonomo, senza consenso né altro valido fondamento giuridico. Il Garante ha quindi ritenuto violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e il principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5, par. 2, GDPR.

Esclusione della violazione dell’art. 9 GDPR

Pur trattandosi di dati riferibili anche al ruolo politico dell’interessato, il Garante ha ritenuto di archiviare il rilievo ex art. 9 GDPR, richiamando l’ipotesi dell’art. 9, par. 2, lett. e), relativa a dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato.

Esito e misure adottate

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ma ha considerato la violazione di minore gravità ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, tenendo conto della rimozione dei dati dal post, del piano formativo programmato dalla Lista e della limitazione degli effetti lesivi in ragione della notorietà pubblica dell’interessato. In luogo di una sanzione pecuniaria, ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprdiritti dell'interessatopubblica amministrazionerapporti con attività politicasocial media e diffusione dati

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