L.R. Toscana 4/2005
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Toscana la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dovuta dagli studenti immatricolati e iscritti agli istituti indicati, e ne destina il gettito a borse di studio e prestiti d'onore. Regola importo, versamento, esoneri, rimborsi, riparto tra aziende e tassa di abilitazione professionale. Le disposizioni si applicano dall’anno 2005 per i versamenti relativi al 2005/2006.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione in Toscana
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione
La legge disciplina, per la sola Regione Toscana, il prelievo dovuto dagli studenti universitari e assimilati e la tassa di abilitazione all’esercizio professionale. Il gettito è vincolato al finanziamento di borse di studio e prestiti d’onore nel sistema regionale per il diritto allo studio.
Ambito soggettivo e istituti interessati
La tassa regionale riguarda gli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio degli istituti indicati dalla legge, inclusi quelli con sedi o sezioni decentrate o distaccate anche fuori regione. Rientrano tra gli istituti:
- università e istituti universitari statali;
- università non statali legalmente riconosciute con sede legale in Toscana;
- istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede legale in Toscana;
- scuole di mediatori linguistici con sede legale in Toscana abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea.
Corsi di studio soggetti alla tassa
Sono assoggettati al prelievo i principali corsi dell’area universitaria e dell’alta formazione, secondo le tipologie indicate dalla legge:
- per le università: corsi di laurea, dottorato di ricerca e specializzazione, esclusi i corsi di specializzazione dell’area medica;
- per accademie di belle arti e Istituto superiore industrie artistiche: corsi che rilasciano diplomi accademici e, in via residuale, i corsi degli ordinamenti precedenti alla riforma del 1999;
- per conservatori e istituti musicali pareggiati: corsi che rilasciano diplomi accademici accessibili con diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- per la scuola superiore per mediatori linguistici: corsi accessibili con diploma di scuola secondaria di secondo grado e finalizzati a titoli equipollenti a quelli universitari.
Versamento, termini e modalità operative
La tassa è versata alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario competenti. Le modalità operative sono definite dalle aziende d’intesa con gli istituti, nell’ambito dei rapporti tra i medesimi.
Il pagamento è dovuto in un’unica soluzione entro il termine previsto per immatricolazioni e iscrizioni. Gli istituti possono accettare le iscrizioni solo previa verifica dell’avvenuto versamento nella misura dovuta.
Per gli studenti che abbiano presentato domanda per prestazioni che comportano l’esonero, il termine di pagamento è differito al 31 marzo successivo.
In caso di trasferimento, nello stesso anno accademico, da un istituto toscano ad un altro istituto toscano, la tassa non è nuovamente dovuta.
Importo della tassa regionale
L’ammontare della tassa regionale è fissato in euro 98,00. La legge consente la variazione dell’importo secondo la procedura richiamata dalla normativa finanziaria regionale.
Esoneri dal pagamento
Sono esonerati dal pagamento:
- gli studenti beneficiari di borse di studio o prestiti d’onore;
- gli studenti non beneficiari che abbiano comunque conseguito l’idoneità ai benefici;
- altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nella programmazione regionale;
- gli studenti disabili esonerati dal proprio istituto dal pagamento della tassa di iscrizione o immatricolazione.
Rimborsi
Chi trasferisce la propria iscrizione ad istituti con sede legale in un’altra regione o provincia autonoma può chiedere il rimborso della tassa regionale alla competente azienda. L’istanza va presentata entro tre anni dalla data del trasferimento, a pena di decadenza.
Riparto del gettito e strumenti finanziari
Il gettito complessivo della tassa è ripartito tra le aziende in coerenza con gli atti di programmazione regionale e indipendentemente dagli introiti effettivi di ciascuna azienda.
Per l’attivazione e l’erogazione dei prestiti agli studenti, le aziende possono costituire presso banche convenzionate fondi di rotazione e di garanzia.
Rapporti tra aziende, Regione e istituti
Le aziende e gli istituti sottoscrivono intese per definire:
- le procedure di assolvimento dell’obbligo tributario;
- il riconoscimento del diritto all’esonero;
- la trasmissione agli istituti degli elenchi degli studenti esonerati.
Entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende comunicano alla Regione il numero e il valore delle borse di studio e dei prestiti d’onore concessi, il numero degli esoneri riconosciuti e il numero dei versamenti con la somma complessivamente incassata.
Regime contabile e riversamento alla Regione
Sulla base delle comunicazioni annuali, e ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche, la Regione iscrive in entrata di bilancio le somme introitate dalla riscossione della tassa e le destina alle borse di studio e ai prestiti d’onore, prevedendo il corrispondente stanziamento di spesa.
La tassa introitata dalle aziende regionali è riversata alla Regione, che può procedere anche mediante compensazione sulle erogazioni spettanti alle singole aziende.
Tassa di abilitazione all’esercizio professionale
Per chi consegue l’abilitazione all’esercizio professionale con titolo accademico rilasciato da un’università con sede in Toscana, la tassa di abilitazione è determinata in euro 103,00.
Il pagamento deve essere dimostrato:
- al momento della consegna del titolo di abilitazione; oppure
- per le professioni per le quali non è previsto il rilascio del titolo, al momento dell’iscrizione all’albo o al ruolo professionale.
Decorrenza, disciplina transitoria e abrogazioni
Le disposizioni si applicano dall’anno 2005, per i versamenti dovuti relativamente all’anno accademico 2005/2006. Per l’anno accademico 2004/2005 continua ad applicarsi la previgente disciplina regionale.
Sono abrogate, salvo il regime transitorio, la legge regionale 19 giugno 1996, n. 44, e l’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65.
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