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Legge

L.R. Toscana 5/2005

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 5/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 5/2005 aggiorna la l.r. 32/2002 in materia di politiche del lavoro, apprendistato e rete dei servizi per l’impiego. Istituisce albo delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati, disciplina convenzioni per svantaggiati e disabili, rafforza il raccordo con la borsa nazionale del lavoro e demanda al regolamento regionale diverse regole operative. Ancora rilevante per la disciplina del settore.

Modifiche al testo unico toscano su lavoro, formazione e apprendistato

Modifiche alla disciplina toscana su lavoro, formazione e apprendistato

La legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 5 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro (l.r. 32/2002), incidendo soprattutto sull’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, sull’accreditamento degli operatori e sulla regolazione dell’apprendistato. Il provvedimento rafforza inoltre gli obiettivi di stabilità occupazionale e di inclusione di lavoratori svantaggiati e disabili.

Politiche del lavoro e finalità generali

Vengono integrate le finalità della normativa regionale con obiettivi più specifici di politica attiva del lavoro. La Regione Toscana:

  • promuove il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa, per favorire condizioni lavorative stabili;
  • promuove azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati;
  • favorisce, nell’inserimento lavorativo, la stabilità del lavoro;
  • valorizza la bilateralità tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come forma libera di collaborazione tra le parti;
  • promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche mediante incentivi per l’occupazione.

Apprendistato: obiettivi e disciplina attuativa

La legge introduce una disciplina specifica dell’apprendistato, incentrata sulla regolazione regionale demandata al regolamento previsto dalla l.r. 32/2002, sentita la Commissione regionale permanente tripartita. Gli obiettivi qualificanti della formazione in apprendistato sono individuati come segue:

  • valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
  • certificazione delle competenze in relazione ai profili formativi;
  • definizione di standard di riferimento per le competenze dei tutor;
  • individuazione di criteri e requisiti per la capacità formativa delle imprese;
  • garanzia della formazione per tutti gli apprendisti.

Il regolamento regionale è chiamato a disciplinare i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione della formazione esterna per:

  • apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato per l’acquisizione di un diploma;
  • apprendistato per percorsi di alta formazione.

Sistema regionale per l’impiego: raccordo, convenzioni e soggetti accreditati

La riforma potenzia il raccordo del sistema regionale per l’impiego con soggetti pubblici e privati accreditati, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.

Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati secondo gli stessi criteri.

Albo regionale delle agenzie per il lavoro e elenco dei soggetti accreditati

Vengono istituiti due strumenti distinti:

  • l’albo regionale delle agenzie per il lavoro operanti nel territorio regionale;
  • l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro.

Per l’albo delle agenzie per il lavoro, il regolamento regionale deve disciplinare articolazione, tenuta, iscrizione, requisiti di autorizzazione, sospensione e revoca, con particolare attenzione alle competenze professionali e ai locali in cui l’attività si svolge. L’iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.lgs. 251/2004.

Per l’elenco dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, il regolamento disciplina articolazione, tenuta, iscrizione, requisiti di accreditamento, sospensione e revoca. L’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per svolgere i servizi al lavoro.

Convenzioni per lavoratori svantaggiati e disabili

La legge disciplina l’utilizzo di convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili. In particolare:

  • le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 276/2003 solo se stipulano una convenzione con la provincia interessata;
  • per favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative indicate dalla l.r. 87/1997.

Il regolamento regionale deve disciplinare procedure, garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e disabili, nonché requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni.

Sistema informativo regionale e borsa continua nazionale del lavoro

Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede inoltre all’interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.

Regolamento regionale: contenuti obbligatori

La legge amplia in modo significativo le materie affidate al regolamento regionale in materia di lavoro e apprendistato. Il regolamento deve disciplinare, tra l’altro:

  • tipologie dei servizi per l’impiego, standard minimi di efficienza e qualità delle prestazioni;
  • nomina, composizione e durata della Commissione regionale permanente tripartita, del Comitato di coordinamento istituzionale e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili;
  • criteri per individuare le organizzazioni sindacali e le associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
  • procedure e garanzie nelle convenzioni per lavoratori svantaggiati, incluso il valore minimo del coefficiente di calcolo;
  • criteri e procedure per le convenzioni con le agenzie autorizzate, con indicazione degli standard minimi della formazione e dei requisiti dei tutor aziendali;
  • requisiti, procedure e criteri per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono servizi al lavoro, con riferimento a capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica ed esperienze territoriali;
  • articolazione e tenuta dell’elenco degli accreditati, requisiti di iscrizione, durata, sospensione e revoca dell’accreditamento, strumenti di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi e raccordo con il sistema formativo;
  • modalità di concessione dell’autorizzazione per intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione;
  • profili formativi e modalità di organizzazione ed erogazione della formazione esterna dell’apprendistato.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e si inserisce nel quadro del testo unico regionale sul lavoro e sulla formazione. L’atto non contiene limiti temporali di efficacia né disposizioni transitorie specifiche; la sua utilità pratica riguarda la disciplina regionale dei servizi per l’impiego, dell’accreditamento e dell’apprendistato.

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