L.R. Toscana 5/2005
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 5/2005 aggiorna la l.r. 32/2002 in materia di politiche del lavoro, apprendistato e rete dei servizi per l’impiego. Istituisce albo delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati, disciplina convenzioni per svantaggiati e disabili, rafforza il raccordo con la borsa nazionale del lavoro e demanda al regolamento regionale diverse regole operative. Ancora rilevante per la disciplina del settore.
Modifiche al testo unico toscano su lavoro, formazione e apprendistato
Modifiche alla disciplina toscana su lavoro, formazione e apprendistato
La legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 5 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro (l.r. 32/2002), incidendo soprattutto sull’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, sull’accreditamento degli operatori e sulla regolazione dell’apprendistato. Il provvedimento rafforza inoltre gli obiettivi di stabilità occupazionale e di inclusione di lavoratori svantaggiati e disabili.
Politiche del lavoro e finalità generali
Vengono integrate le finalità della normativa regionale con obiettivi più specifici di politica attiva del lavoro. La Regione Toscana:
- promuove il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa, per favorire condizioni lavorative stabili;
- promuove azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati;
- favorisce, nell’inserimento lavorativo, la stabilità del lavoro;
- valorizza la bilateralità tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come forma libera di collaborazione tra le parti;
- promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche mediante incentivi per l’occupazione.
Apprendistato: obiettivi e disciplina attuativa
La legge introduce una disciplina specifica dell’apprendistato, incentrata sulla regolazione regionale demandata al regolamento previsto dalla l.r. 32/2002, sentita la Commissione regionale permanente tripartita. Gli obiettivi qualificanti della formazione in apprendistato sono individuati come segue:
- valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
- certificazione delle competenze in relazione ai profili formativi;
- definizione di standard di riferimento per le competenze dei tutor;
- individuazione di criteri e requisiti per la capacità formativa delle imprese;
- garanzia della formazione per tutti gli apprendisti.
Il regolamento regionale è chiamato a disciplinare i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione della formazione esterna per:
- apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato per l’acquisizione di un diploma;
- apprendistato per percorsi di alta formazione.
Sistema regionale per l’impiego: raccordo, convenzioni e soggetti accreditati
La riforma potenzia il raccordo del sistema regionale per l’impiego con soggetti pubblici e privati accreditati, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.
Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati secondo gli stessi criteri.
Albo regionale delle agenzie per il lavoro e elenco dei soggetti accreditati
Vengono istituiti due strumenti distinti:
- l’albo regionale delle agenzie per il lavoro operanti nel territorio regionale;
- l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro.
Per l’albo delle agenzie per il lavoro, il regolamento regionale deve disciplinare articolazione, tenuta, iscrizione, requisiti di autorizzazione, sospensione e revoca, con particolare attenzione alle competenze professionali e ai locali in cui l’attività si svolge. L’iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.lgs. 251/2004.
Per l’elenco dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, il regolamento disciplina articolazione, tenuta, iscrizione, requisiti di accreditamento, sospensione e revoca. L’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per svolgere i servizi al lavoro.
Convenzioni per lavoratori svantaggiati e disabili
La legge disciplina l’utilizzo di convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili. In particolare:
- le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 276/2003 solo se stipulano una convenzione con la provincia interessata;
- per favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative indicate dalla l.r. 87/1997.
Il regolamento regionale deve disciplinare procedure, garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e disabili, nonché requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni.
Sistema informativo regionale e borsa continua nazionale del lavoro
Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede inoltre all’interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.
Regolamento regionale: contenuti obbligatori
La legge amplia in modo significativo le materie affidate al regolamento regionale in materia di lavoro e apprendistato. Il regolamento deve disciplinare, tra l’altro:
- tipologie dei servizi per l’impiego, standard minimi di efficienza e qualità delle prestazioni;
- nomina, composizione e durata della Commissione regionale permanente tripartita, del Comitato di coordinamento istituzionale e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili;
- criteri per individuare le organizzazioni sindacali e le associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
- procedure e garanzie nelle convenzioni per lavoratori svantaggiati, incluso il valore minimo del coefficiente di calcolo;
- criteri e procedure per le convenzioni con le agenzie autorizzate, con indicazione degli standard minimi della formazione e dei requisiti dei tutor aziendali;
- requisiti, procedure e criteri per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono servizi al lavoro, con riferimento a capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica ed esperienze territoriali;
- articolazione e tenuta dell’elenco degli accreditati, requisiti di iscrizione, durata, sospensione e revoca dell’accreditamento, strumenti di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi e raccordo con il sistema formativo;
- modalità di concessione dell’autorizzazione per intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione;
- profili formativi e modalità di organizzazione ed erogazione della formazione esterna dell’apprendistato.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e si inserisce nel quadro del testo unico regionale sul lavoro e sulla formazione. L’atto non contiene limiti temporali di efficacia né disposizioni transitorie specifiche; la sua utilità pratica riguarda la disciplina regionale dei servizi per l’impiego, dell’accreditamento e dell’apprendistato.
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