Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 7/2005

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

Normativa regionaleL.R. Toscana 7/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana la gestione delle risorse ittiche e la pesca nelle acque interne, con licenze, divieti, sanzioni, pianificazione regionale e controlli. Molte competenze provinciali sono state superate dal riordino del 2016. L’efficacia delle norme opera dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo; restano utili soprattutto le disposizioni ancora vigenti su pianificazione, concessioni, vigilanza e sanzioni.

Gestione della fauna ittica e pesca nelle acque interne in Toscana

Gestione della fauna ittica e pesca nelle acque interne in Toscana

La legge regionale disciplina, nel territorio della Toscana, la gestione della fauna ittica e l’esercizio della pesca nelle acque interne, con finalità di tutela degli ecosistemi acquatici, conservazione e riequilibrio delle popolazioni ittiche e corretta fruibilità della risorsa.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica alle acque pubbliche interne di interesse per la pesca, escluse le acque interne presenti nelle aree protette statali e nel sistema regionale delle aree naturali protette. Sono considerate acque interne quelle situate a monte della congiungente tra i punti più foranei degli sbocchi a mare dei corpi idrici. Rientrano nella fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne. La fauna ittica catturata appartiene a chi l’ha legittimamente prelevata.

Organizzazione e consultazione

È prevista una Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta, presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato e composto da dirigenti regionali, rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e professionali, associazioni ambientaliste e ARPAT. La Consulta resta in carica per la legislatura e formula proposte e pareri su regolamenti, direttive, pianificazione ittiofaunistica e altri temi sottoposti dal presidente. Per questioni di particolare rilievo scientifico possono essere invitati esperti di istituti di ricerca e università.

Soggetti terzi, associazioni e concessioni a fini dilettantistici

La struttura regionale competente può affidarsi, tramite procedure selettive improntate a trasparenza, non discriminazione ed efficienza, a soggetti terzi, in particolare associazioni di pescatori di rilevanza nazionale e associazioni dilettantistiche iscritte all’elenco regionale, per la gestione di zone di frega, zone di protezione, zone a regolamento specifico, campi gara, incubatoi pubblici, recupero del novellame e della fauna ittica a rischio e interventi di contenimento delle specie alloctone.

È istituito l’elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche, riservato alle associazioni iscritte al RUNTS, con almeno 300 soci residenti in Toscana, articolazione in almeno tre sedi provinciali e finalità statutarie di promozione della pesca dilettantistica e tutela della fauna ittica. L’iscrizione va richiesta ogni anno entro il 31 dicembre e viene approvata entro il 31 gennaio successivo; i requisiti sono verificati annualmente, con cancellazione in caso di perdita di uno di essi.

La Regione può concedere la gestione dell’attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per la pesca ad associazioni dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e alle associazioni iscritte nell’elenco regionale. La concessione non può riguardare più del 15% delle acque interne di interesse per la pesca, è gratuita, ha durata massima di dieci anni ed è subordinata a selezione pubblica. La domanda deve essere accompagnata da un piano programmatico ed economico e dall’impegno alla vigilanza ittica. È escluso il pagamento per minori di 12 anni, ultrasettantenni e persone con disabilità.

Diritti esclusivi di pesca e piscicoltura

La Regione può disporre l’espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo la normativa generale sull’espropriazione per pubblica utilità. I titolari di tali diritti devono predisporre un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche, da comunicare alla struttura regionale competente entro il 31 agosto; il programma si intende approvato se non è comunicato diniego entro il 31 ottobre. Restano validi fino alla loro scadenza i diritti esclusivi già in essere alla data di entrata in vigore della legge. La decadenza si verifica in caso di mancata comunicazione della documentazione o del programma, uso non conforme o mancato esercizio per oltre cinque anni.

Il piano regionale può prevedere che fino al 5% dello sviluppo dei corpi idrici sia concesso per piscicoltura, anche in tratti dove è consentita la pesca professionale. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente per non più di dieci anni. Per le esigenze funzionali degli impianti è inoltre possibile richiedere tratti di corpo idrico di 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d’acqua o degli scarichi; tali concessioni non rientrano nel limite del 5%.

Pianificazione regionale e programmazione degli interventi

Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca sono soggette a pianificazione mediante il piano regionale per la pesca nelle acque interne, approvato dal Consiglio regionale. Il piano definisce, tra l’altro, la suddivisione in zone ittiche, i criteri per gli istituti ittici, le misure di prelievo per pesca dilettantistica, sportiva e professionale, l’elenco delle specie autoctone da tutelare, le specie alloctone da contenere, le linee di indirizzo per le immissioni ittiche, i criteri per la gestione degli impianti ittiogenici pubblici e i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni.

La Regione si avvale di ARPAT per la predisposizione e il monitoraggio del piano e può avvalersi di istituti di ricerca e università. La programmazione degli interventi si inserisce nel Programma regionale di sviluppo e nel Documento di economia e finanza regionale, che individua annualmente priorità e interventi; la Giunta attua gli interventi con deliberazione, stabilendo risorse, soggetti attuatori, beneficiari e modalità operative.

La disciplina transitoria ha previsto che i piani provinciali restassero efficaci fino all’approvazione del piano regionale, limitatamente alla pianificazione dei corpi idrici.

Assetto delle acque e acque di confine

I corpi idrici della Toscana sono suddivisi in zona a salmonidi, zona a ciprinidi e zona di foce o acque salmastre, nonché specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie. La Regione aggiorna la classificazione dei corpi idrici quando mutamenti ambientali permanenti lo rendano necessario.

Per i corpi idrici di confine interregionale, in caso di contrasto tra discipline di pesca, si applica la normativa più restrittiva per misure minime, numero dei capi, specie consentite, tempi e modi di pesca. La Regione promuove inoltre la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.

Impianti a pagamento, retoni e protezione dell’ittiofauna

Gli impianti per la pesca a pagamento in acque private o pubbliche in derivazione devono essere comunicati alla struttura regionale competente, con mappa dell’area, specie presenti e da immettere, e indicazione della connessione con il reticolo idrografico pubblico. Entro 30 giorni la Regione può imporre limitazioni alle specie immesse e misure per evitare diffusioni incontrollate; può anche disporre sopralluoghi. In tali impianti la pesca è consentita senza licenza e non è ammesso asportare fauna ittica viva.

I “retoni” sono definiti come bilance con lato della rete superiore a 5 metri. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni per consentirne l’accesso a fini didattici, di osservazione e di diffusione della cultura dell’acqua. È vietata l’installazione di nuovi retoni dal 17 ottobre 2017 fino all’approvazione del piano regionale per la pesca.

L’immissione di specie ittiche alloctone nelle acque interne regionali è vietata. In caso di interventi che comportino sommovimento del fondo alveo, interruzione o asciutta, totale o parziale, o comunque limitazioni biogeniche del corpo idrico, l’autorizzazione deve prescrivere obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica e misure operative di mitigazione. Le opere pubbliche regionali, di interesse pubblico e private che interrompono la continuità fluviale devono prevedere strutture per la risalita e il libero spostamento dei pesci; se tecnicamente impossibili, è dovuta annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico.

Licenze e forme di pesca

Sono previste quattro licenze:

  • tipo A, annuale, per pesca professionale e dilettantistica con gli attrezzi consentiti;
  • tipo B, annuale, per pesca dilettantistica con canna, tirlindana, mazzacchera e bilancia;
  • tipo C, valida 15 giorni, per gli stessi attrezzi della licenza B;
  • tipo D, giornaliera, per pesca sportiva nell’ambito di manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali.

Le tasse regionali di concessione sono fissate in euro 50 per la licenza A, euro 35 per la B, euro 10 per la C ed euro 1 per la D. Gli effetti della licenza decorrono dal pagamento della tassa. La licenza rilasciata in altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è valida in Toscana, ma le eventuali esenzioni previste da altre regioni non operano nel territorio toscano.

La pesca professionale è ammessa solo nei corpi idrici individuati dal piano regionale, in un quadro di sostenibilità. Può essere esercitata dagli imprenditori ittici in possesso della licenza A e in regola con la tassa regionale. La licenza è rilasciata dalla struttura competente previa dimostrazione della costituzione dell’impresa di pesca. I titolari sono iscritti in un elenco aggiornato di norma ogni tre anni; la Regione può limitare l’attività, ferma la priorità dei residenti che ricavano la maggior parte del reddito dalla pesca. I pescatori professionali devono trasmettere dati semestrali sui prelievi, con possibile sospensione della licenza in caso di omissione dopo diffida.

La pesca dilettantistica è consentita a chi ha versato la tassa per le licenze B o C; la ricevuta di versamento costituisce la licenza, se accompagnata da un documento di identità. Non è richiesta ai soggetti incaricati di pubbliche funzioni autorizzati, ai minori di 12 anni accompagnati da un maggiorenne responsabile, né per la pesca a pagamento negli impianti dedicati o nelle acque in concessione per la pesca dilettantistica.

Divieti e limiti operativi

Sono vietati, tra l’altro, l’uso di reti a distanza inferiore a 30 metri da scale di monta e, per le reti da posta, a distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, sbocchi di canali, cascate e ponti o sbarramenti. Sono inoltre vietati la pesca con le mani, la pesca subacquea, l’uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica, il prosciugamento, l’uso di esplosivi, della corrente elettrica, di sangue o sostanze chimiche come pastura, di sostanze intorpidanti o ucciditive, la pesca con ancorette a lancio e strappo e l’uso di vertebrati vivi come esca.

È vietato abbandonare esche, ami, fili, pesci o altri materiali sul luogo di pesca; pescare nei corsi d’acqua soggetti ad asciutta quando il tratto bagnato sia inferiore a 200 metri; immettere fauna ittica nelle acque pubbliche senza documento di trasporto o autorizzazione regionale; pasturare con la bilancia; trasferire fauna ittica viva prelevata con pesca dilettantistica, salvo autorizzazioni; ostacolare l’esercizio della pesca con atti di disturbo o ostruzionismo.

È vietato il commercio di pesci catturati nell’esercizio della pesca dilettantistica. È vietata anche la detenzione e il commercio di specie ittiche fresche dal terzo giorno successivo al divieto di pesca, o se sotto misura o catturate con mezzi non leciti, salvo materiale allevato o di importazione documentato.

Vigilanza e guardie ittiche volontarie

La vigilanza spetta agli agenti degli enti locali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale e delle associazioni regionalmente riconosciute, alle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute, nonché ad altri soggetti con qualifica di guardia giurata. I vigilanti possono chiedere l’esibizione di licenza, pescato, attrezzature, esche e pasture.

La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla struttura regionale competente, previo esame su ecologia e zoologia ittica, legislazione di settore, tecniche di pesca, diritto amministrativo e penale. La Giunta disciplina commissione, articolazione territoriale e funzionamento dell’esame; la Regione può organizzare corsi, anche tramite le associazioni iscritte all’elenco regionale. Chi già possedeva la qualifica al 17 ottobre 2017 continua a svolgere le funzioni di vigilanza e deve frequentare i corsi entro un anno dalla loro prima attivazione.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative principali prevedono:

  • da 80 a 480 euro per pesca senza licenza;
  • 30 euro per mancata esibizione della licenza, con possibile contestazione successiva della violazione più grave se il titolo non viene dimostrato entro 10 giorni;
  • da 300 a 1.800 euro per morie di fauna ittica, oltre al risarcimento dei costi di ricostituzione e ripristino;
  • sanzioni da 400 a 2.400 euro, più importi per capo, per violazioni relative a determinate condotte vietate che coinvolgano fauna o limitazioni specifiche;
  • importi da 30 a 180 euro, da 10 a 60 euro per capo o da 80 a 480 euro a seconda del tipo di violazione dei divieti, dei tempi e luoghi di pesca o dei mezzi consentiti;
  • sanzione da 300 a 1.800 euro per l’ostruzionismo all’attività piscatoria.

Le sanzioni sono raddoppiate se l’infrazione è commessa da soggetti incaricati della vigilanza. Per l’accertamento e la contestazione si applicano la legge n. 689/1981 e la legge regionale toscana n. 81/2000.

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Le licenze in corso alla data di entrata in vigore della legge restano valide fino alla scadenza. Le entrate da tasse di concessione confluiscono nel bilancio regionale; le risorse per gli interventi sono definite negli atti della programmazione regionale e, per i corrispettivi dovuti per interventi di continuità fluviale, sono imputate a specifiche entrate del bilancio.

L’efficacia delle disposizioni della legge è subordinata all’entrata in vigore del regolamento di attuazione. La Giunta deve approvare l’elenco delle specie ittiche a rischio o meritevoli di tutela entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e deve riferire periodicamente al Consiglio regionale, dal secondo anno di applicazione, sui risultati conseguiti e sulle sanzioni irrogate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.