L.R. Toscana 2/2005
Discipline del benessere e bio-naturali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana definisce le discipline del benessere e bio-naturali, ne esclude l’uso per cure o pratiche sanitarie, disciplina la formazione triennale degli operatori e istituisce un elenco regionale e il relativo Comitato consultivo. È prevista una fase transitoria per l’iscrizione degli operatori già attivi, valida solo fino alla conclusione del primo corso e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014. La legge è oggi sostanzialmente obsoleta, anche perché le modifiche del 2008 risultano abrogate.
Discipline del benessere e bio-naturali
Discipline del benessere e bio-naturali in Toscana
La legge regionale disciplina, nel territorio della Toscana, le attività riconducibili alle “discipline del benessere e bio-naturali”, con l’obiettivo di favorire un esercizio corretto e professionale di pratiche orientate al benessere globale della persona.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina regionale si inserisce nelle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della qualità della vita. Le attività regolate non sono qualificate come cure di patologie, né come prestazioni di riabilitazione fisica o psichica erogate dal servizio sanitario, né come attività connesse alla prescrizione di diete, né come attività di estetica, tatuaggio o piercing già disciplinate da altra legge regionale.
Definizione delle discipline e dell’operatore
Le discipline del benessere e bio-naturali comprendono pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali finalizzate a migliorare e conservare il benessere globale della persona. La loro impostazione si fonda su alcuni principi guida: approccio globale alla persona, miglioramento della qualità della vita anche attraverso la stimolazione delle risorse vitali, educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente, non interferenza con il rapporto medico-paziente e divieto di ricorso ai farmaci.
L’operatore è il soggetto che, con adeguata formazione, favorisce la responsabilizzazione dell’individuo rispetto al proprio stile di vita, stimola le risorse vitali della persona e non prescrive farmaci; inoltre educa a stili di vita salubri, a corrette abitudini alimentari e a una maggiore consapevolezza dei comportamenti.
Formazione per l’accesso alla professione
L’esercizio delle discipline è subordinato alla frequenza di un corso di formazione di durata almeno triennale. Il percorso formativo deve essere predisposto nell’ambito della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, nonché degli atti attuativi e delle determinazioni collegate al sistema regionale di settore.
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria un Comitato regionale con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale. Ne fanno parte i direttori generali delle strutture regionali competenti in materia sanitaria, sviluppo economico e politiche formative, due rappresentanti delle associazioni regionali dei consumatori, due rappresentanti degli artigiani e tre esperti del settore.
Entro 180 giorni dall’insediamento, il Comitato deve proporre alla Giunta:
- la definizione dei contenuti delle discipline e dei relativi corsi di formazione;
- l’elenco delle scuole nazionali e regionali operanti nel settore;
- i requisiti di qualità delle singole discipline;
- i criteri di organizzazione dell’elenco regionale e le modalità di iscrizione.
Il Comitato valuta nuovi inserimenti tra le discipline già definite, svolge monitoraggio sul settore e altre funzioni attribuite dalla Giunta. Le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta.
Elenco regionale e iscrizioni
È istituito un elenco regionale articolato in due sezioni: scuole di formazione maggiormente rappresentative e operatori delle discipline, con suddivisione in sottosezioni per specializzazione. Per le scuole è richiesta un’attività documentabile e iniziative formative da almeno tre anni; per gli operatori è richiesto il possesso dell’attestato di qualifica.
La disciplina prevede una fase transitoria: fino alla conclusione del primo corso di formazione e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino adeguata preparazione secondo i criteri regionali e dimostrino un’attività lavorativa continuativa di almeno due anni svolta prima della domanda, sulla base di una formazione finalizzata.
Rete del benessere
La Regione promuove la “Rete del benessere”, intesa come insieme delle discipline del benessere e bio-naturali, per incrementare il benessere dei cittadini e garantire uno standard di qualità delle attività svolte. Ne fanno parte gli operatori iscritti nella sezione dell’elenco regionale dedicata agli operatori.
Attualità della disciplina
La legge risulta oggi sostanzialmente non più utile nella pratica applicativa, sia per la sua risalenza nel tempo sia per il carattere transitorio di alcune disposizioni e per il fatto che le modifiche del 2008 richiamate in intestazione risultano abrogate.
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