L.R. Toscana 3/2005
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio, rivedendo programmazione, organi, nomine, bilanci, tariffe e rapporto di lavoro del personale. Non contiene una scadenza temporale propria, ma modifica in modo stabile la L.R. 44/1999; il contenuto è oggi rilevante solo come disciplina dell’assetto dell’Istituto.
Modifiche al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Toscana-Lazio
Modifiche al riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Toscana-Lazio
La legge regionale interviene sulla L.R. 29 luglio 1999, n. 44, aggiornando l’assetto organizzativo, i poteri degli organi, la programmazione delle attività e il regime del personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio. La disciplina si applica nel territorio delle due Regioni ed è finalizzata a rafforzare il raccordo con le politiche sanitarie regionali e con i servizi territoriali.
Programmazione e raccordo con le Regioni
La Regione Lazio, d’intesa con la Regione Toscana, convoca ogni anno entro il mese di settembre il Consiglio di amministrazione per individuare le linee guida della programmazione dell’esercizio successivo. Tale raccordo deve garantire il coordinamento territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali. Le due Regioni assicurano inoltre, anche attraverso specifiche previsioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell’Istituto alle politiche agrozootecniche, alimentari e ambientali, nonché il suo coordinamento con le relative agenzie.
Prestazioni e tariffe
Per le prestazioni previste dalla disciplina richiamata si applica il tariffario delle indagini e degli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene veterinaria svolti dai servizi dei presidi e dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali della Regione in cui ha sede l’Istituto. Viene eliminata la precedente disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 5 della L.R. 44/1999.
Competenze del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione assume un ruolo centrale nella programmazione e nell’approvazione degli atti fondamentali dell’Istituto. In particolare:
- predispone lo statuto e lo trasmette per l’approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;
- adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e le dotazioni organiche, su proposta del Direttore generale;
- definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale;
- adotta annualmente il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal Direttore generale;
- adotta il piano annuale di attività e il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal Direttore generale;
- adotta il bilancio di esercizio, sempre predisposto dal Direttore generale.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio. La legge introduce un vincolo di alternanza territoriale: il Presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato il Presidente del Collegio dei Revisori.
Direttore generale: nomina e funzioni
Il Direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, d’intesa con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure dell’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Al Direttore generale spettano la rappresentanza legale dell’Istituto, la gestione e la direzione dell’attività scientifica. In particolare:
- sovrintende al funzionamento complessivo dell’Istituto;
- nomina il Collegio dei Revisori;
- nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo;
- predispone il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione;
- predispone il piano annuale di attività e il bilancio preventivo economico annuale;
- assume gli atti di gestione giuridica ed economica del personale secondo il regolamento;
- stipula contratti, convenzioni e dispone spese nei limiti del bilancio;
- propone al Consiglio di amministrazione il regolamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche, nonché le eventuali variazioni;
- predispone il bilancio d’esercizio;
- presenta al Consiglio di amministrazione la relazione annuale sull’attività svolta.
Collegio dei Revisori
All’atto dell’insediamento, il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i componenti di designazione regionale. Anche in questo caso opera un vincolo di non coincidenza territoriale: il Presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Personale e rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto è disciplinato dal d.lgs. 502/1992, come modificato, e dal d.lgs. 165/2001, come modificato. La norma consolida quindi il rinvio alla disciplina del personale delle amministrazioni e strutture sanitarie pubbliche.
Atti di programmazione e bilancio
Tra gli strumenti di governo dell’Istituto risultano centrali:
- il piano triennale di attività;
- il bilancio pluriennale di previsione;
- il piano annuale di attività;
- il bilancio preventivo economico annuale;
- il bilancio d’esercizio.
La legge coordina la predisposizione di tali documenti tra Direttore generale e Consiglio di amministrazione, attribuendo al primo la fase istruttoria e al secondo l’adozione finale.
Rilevanza attuale
L’atto è una legge di modifica stabile della L.R. 44/1999 e non contiene termini di efficacia limitati a un esercizio o a un evento ormai concluso. Non risulta quindi obsoleto in sé, perché continua a incidere sull’assetto normativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Toscana-Lazio.
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