Sentenza n. 15074/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - dell’ordinanza n. 7 dell’8 maggio 2023 prot. 12548, avente ad oggetto “irrogazione sanzione pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 80 del 16/08/2019, in Rocca di Papa per i manufatti siti in loc. Madonna del tufo e via Ariccia n.1”; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi ove occorra: • il verbale di inottemperanza all’ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. 80 del 16 agosto 2019 prot. 22049; • l’ordinanza n. 80 prot. 22049 del 16 agosto 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione relativa a un impianto di telecomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza sanzionatoria deducendo, anzitutto, l'illegittimità derivata dell'atto per i vizi che avrebbero colpito l'ordinanza di demolizione e il verbale di inottemperanza, sostenendo di essere stata soltanto ospite dell'impianto e di non aver potuto ottemperare all'ordine demolitorio. Ha inoltre contestato l'insufficienza dell'istruttoria sull'inottemperanza e l'assenza di un titolo che imponesse alla società di demolire beni appartenenti a un terzo. La ricorrente ha poi sostenuto che l'abusività dell'impianto sarebbe stata smentita dal comportamento tenuto negli anni dall'amministrazione e dalla disciplina in materia di telecomunicazioni. Infine, ha dedotto l'eccessività e la sproporzione della sanzione, lamentando che non fossero stati considerati l'impossibilità di eseguire la demolizione, il limitato periodo di utilizzazione dell'impianto, la rimozione delle proprie apparecchiature nel 2022 e il modesto contributo causale alla lesione dell'interesse pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati perché riguardavano vizi dell'ordinanza di demolizione e del verbale di inottemperanza già esaminati e definitivamente esclusi nei precedenti giudizi promossi dalla società. Il quarto motivo è stato respinto perché l'opera era stata realizzata in un contesto boschivo e naturalistico interessato da una pluralità di vincoli e privo delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche necessarie per l'installazione di antenne, con conseguente applicazione ex lege della sanzione nella misura massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il giudice ha inoltre richiamato il precedente relativo alla medesima vicenda, secondo cui la quantificazione della sanzione è atto dovuto, parametrato a criteri normativi predeterminati e riferito ai medesimi soggetti destinatari dell'ordine demolitorio; la responsabilità solidale trova fondamento nella comune posizione rispetto all'abuso. La sanzione costituisce conseguenza di un illecito omissivo unitario, consistente nella mancata ottemperanza all'ingiunzione, e non deve essere differenziata in base al diverso ruolo o grado di coinvolgimento dei destinatari. La motivazione dell'applicazione della misura massima è stata ritenuta puntuale e coerente, in ragione della gravità dell'abuso, del contesto vincolato e dell'impatto dell'opera sul territorio. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione delle altre parti.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
è incontestato che l’opera è stata realizzata, come si legge nell’atto gravato, “in un contesto boschivo/naturalistico interessato da una pluralità di vincoli e privo delle necessarie caratteristiche ambientali/paesaggistiche indispensabili per l’installazione di antenne per la trasmissione radio”, con conseguente applicazione ex lege della misura massima della sanzione ai sensi dell’art. 31, co. 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Quando l'abuso edilizio è realizzato in un contesto boschivo o naturalistico soggetto a plurimi vincoli e privo delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche necessarie per l'installazione dell'opera, la sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione deve essere applicata nella misura massima.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
la misura prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 si configura come sanzione conseguente a un illecito omissivo unitario, rappresentato dalla mancata ottemperanza all’ingiunzione demolitoria nel termine assegnato. L’illecito, pertanto, non si sdoppia né si fraziona in relazione alle diverse qualificazioni soggettive dei destinatari, ma si perfeziona come violazione unica e indivisibile, imputabile a tutti coloro che erano tenuti all’adempimento e non vi hanno provveduto.
La sanzione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione colpisce un illecito omissivo unitario e indivisibile, imputabile a tutti i destinatari tenuti all'adempimento; le diverse qualificazioni soggettive non impongono una frammentazione della sanzione.
Massime di principio
- I vizi dell'ordinanza sanzionatoria fondati sull'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o del verbale di inottemperanza non possono essere utilmente riproposti quando tali atti presupposti siano stati già definitivamente esaminati e ritenuti legittimi in sede giurisdizionale.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 costituisce conseguenza di un illecito omissivo unitario, rappresentato dalla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione nel termine assegnato.
- Quando più soggetti sono destinatari dell'ordine di demolizione e non vi ottemperano, la sanzione può essere applicata unitariamente e in solido, senza differenziazioni fondate sul diverso ruolo, titolo o grado di coinvolgimento nella realizzazione dell'abuso.
- La determinazione del quantum della sanzione per inottemperanza è un atto dovuto, parametrato ai criteri normativi predeterminati, sicché l'amministrazione non dispone di un'autonoma facoltà di modulazione soggettiva o quantitativa al di fuori di tali criteri.
- L'applicazione della misura massima della sanzione è adeguatamente motivata quando l'amministrazione valorizza la particolare gravità dell'abuso, la collocazione dell'opera in un contesto naturalistico sottoposto a vincoli e l'impatto dell'intervento sul territorio.
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