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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34009/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n.112/2010 relativo all'anno 2005 per la particella n.74, foglio 3. I ricorrenti deducono: 1) illegittima "motivazione postuma" dell'atto da parte del Comune tramite memoria difensiva del giugno 2013 (rectificatio e nuova motivazione sul valore venale e sulle rendite catastali); 2) mancata considerazione, nella qualificazione come area edificabile e nella determinazione del valore, del diniego di concessione edilizia che avrebbe impedito la concreta possibilità edificatoria; 3) decadenza della pretesa impositiva in ragione della rettifica intervenuta con la memoria del 2013; 4) violazione del contraddittorio endo-procedimentale e carenza di motivazione circa i criteri di valutazione adottati dal Comune.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Motivazione della Corte: 1) il ricorso sul tema della motivazione postuma è infondato perché la memoria del giugno 2013 non costituisce nuova motivazione dell'atto impositivo ma una rettifica/reduzione della pretesa dell'ente (ammissione di errori di calcolo) e, pertanto, non pregiudica il diritto di difesa; è ammessa la rettifica in diminuzione da parte dell'ente nel corso del processo senza emissione di nuovo atto; 2) per il profilo dell'edificabilità, il giudice di merito ha correttamente valorizzato gli strumenti urbanistici vigenti e il contenuto del diniego di concessione (che derivava dall'esaurimento dei limiti quantitativi di vani e non dall'assenza di potenzialità edificatoria), confermando la qualificazione dell'area come edificabile e ritenendo legittima la determinazione della base imponibile; 3) la doglianza sulla presunta decadenza collegata alla memoria del 2013 è assorbita e rigettata perché tale memoria non ha formato nuovo atto impositivo; 4) il quarto motivo (contraddittorio e carenza motivazionale) è inammissibile per genericità e confusione, con mancata indicazione di fatti decisivi trascurati. Conclusione: rigetto del ricorso; la Corte inoltre dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (come richiamato), e non pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 4)

    Strumento di censura per violazione di legge; utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha valutato che le dedotte violazioni non sussistono nei termini prospettati.

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 3)

    Richiesta di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto originario fosse sufficiente e che la presunta integrazione motivazionale postuma non costituisse nuovo atto.

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 5)

    Censura per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato il motivo formulato in termini generici e confusi inammissibile per mancata individuazione delle circostanze di fatto decisive.

  • d.lgs. n.546/1992 (artt. 23, 24, 32)

    Norme sul processo tributario e obbligo motivazionale: la Corte ricorda che l'atto impositivo deve permettere al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e che le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti sono proprie della fase di merito.

  • L. n.212/2000 (art. 7)

    Riferimento ai diritti dei contribuenti e alle garanzie procedurali; la Corte ha considerato rispettati i diritti di difesa alla luce della chiarezza degli elementi essenziali dell'accertamento.

  • L. n.241/1990 (art. 3)

    Principio generale del dovere di motivazione dell'atto amministrativo; applicato per verificare se l'atto impositivo fosse sufficientemente motivato sin dall'origine.

  • Costituzione (art. 53)

    Riferimento ai principi costituzionali in materia tributaria (capacità contributiva e disciplina del prelievo); la Corte verifica che la qualificazione e la determinazione della base imponibile siano fondate sugli strumenti normativi e urbanistici.

  • d.lgs. n.504/1992 (artt. 1 e 5)

    Norme relative all'ICI/tributi locali: la determinazione dell'imposta presuppone l'accertamento dell'edificabilità del terreno sulla base degli strumenti urbanistici.

  • L. n.289/2002 (art. 31, comma 20)

    Richiamata quale norma di contesto nel procedimento tributario; la Corte non ha ravvisato contrasto con le regole applicabili alla qualificazione urbanistica ai fini impositivi.

  • L. n.296/2006 (art. 1, comma 161)

    Citata in relazione a termini e regole fiscali generali; la Corte non ne ha ricavato un limite alla rettifica in diminuzione della pretesa da parte dell'ente.

  • cod. civ. (art. 2948)

    Riferimento al tema della decadenza/prescrizione: la Corte ha escluso che la memoria del 2013 costituisse un nuovo atto che potesse far decorrere una diversa decadenza.

  • d.P.R. n.115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Norma citata nell'atto finale: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione degli effetti previsti, con conseguente obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La memoria difensiva dell'ente che, nel corso del processo, riconosce errori e ne riduce la pretesa non costituisce di per sé una ‘motivazione postuma’ dell'atto impositivo e non richiede l'adozione di un nuovo provvedimento quando la rettifica comporta una diminuzione dell'onere richiesto.
  • Per l'accertamento dell'edificabilità di un terreno ai fini dell'imposta immobiliare occorre fare riferimento agli strumenti urbanistici vigenti; il diniego di una singola concessione edilizia non esclude automaticamente la natura edificabile dell'area se il diniego è motivato da ragioni diverse dall'assenza di potenzialità edificatoria (es. esaurimento di limiti quantitativi).
  • La decadenza o la prescrizione della pretesa impositiva non possono essere fatte decorrere sulla base di una mera memoria difensiva che non abbia efficacia di nuovo atto impositivo.
  • In cassazione le doglianze devono indicare con chiarezza i fatti decisivi e il tipo di vizio di diritto; motivi vaghi o confusi che non individuano circostanze di fatto decisive sono inammissibili.
  • L'ente impositore può, durante il contenzioso, proporre correzioni o riduzioni della pretesa fiscale; l'aumento dell'onere invece richiede un nuovo atto formale.

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