L.R. Marche 10/2006
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8: "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese" e interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 8/2005 sulla regolarità contributiva delle imprese edili e chiarisce, con interpretazione autentica, quale sia la cassa edile di riferimento abilitata al rilascio del DURC. La disciplina riguarda le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale e l’obbligo di iscrizione presso la cassa competente per ubicazione del cantiere.
Modifiche alla disciplina regionale sulla regolarità contributiva delle imprese edili e interpretazione autentica del DURC
Modifiche e interpretazione autentica sulla regolarità contributiva delle imprese edili
La legge regionale 2 agosto 2006, n. 10 interviene sulla disciplina marchigiana in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese, modificando la l.r. 23 febbraio 2005, n. 8, e fornendo anche un chiarimento interpretativo vincolante sull’individuazione della cassa edile di riferimento per il rilascio del DURC.
Ambito di applicazione
Il provvedimento opera nel territorio della Regione Marche e riguarda le imprese edili con cantieri attivi nella regione. La disciplina incide sul sistema di iscrizione alle casse edili e sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), con riferimento alla cassa competente in relazione all’ubicazione del cantiere.
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2005
La legge apporta modifiche puntuali all’articolo 1 della l.r. 8/2005, incidendo su più commi e su una lettera del medesimo articolo. Il testo consolidato risultante è quello derivante dalle sostituzioni e integrazioni disposte dalla legge del 2006, senza ulteriori elementi espliciti nel contenuto fornito.
Interpretazione autentica della cassa edile di riferimento
La legge chiarisce che la cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, è ciascuna cassa costituita e operante nella Regione Marche ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro aderenti all’avviso comune del 16 dicembre 2003.
In base a tale interpretazione:
- l’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale;
- l’iscrizione deve avvenire presso la cassa edile operante nel livello territoriale competente, provinciale o regionale;
- il criterio di riferimento è l’ubicazione del cantiere.
Effetti pratici della disciplina
La legge mira a uniformare l’individuazione della cassa edile competente e a evitare incertezze applicative sul rilascio del DURC. Per gli operatori del settore edilizio ciò comporta che la verifica della regolarità contributiva e l’obbligo di iscrizione vadano effettuati con riguardo alla cassa territorialmente riferita al cantiere, secondo il sistema contrattuale richiamato dalla norma.
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