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Legge

L.R. Marche 9/2006

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Normativa regionaleL.R. Marche 9/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione del turismo nella Regione Marche: funzioni regionali e comunali, programmazione triennale e annuale, informazione e accoglienza, strutture ricettive, professioni turistiche, agenzie di viaggio, sanzioni, contributi e vincoli di destinazione. Molte previsioni risultano aggiornate o abrogate; restano rilevanti le regole vigenti su SCIA, classificazione, registri e controlli.

Testo unico regionale delle norme sul turismo nelle Marche

Testo unico regionale del turismo delle Marche

La legge contiene la disciplina organica del turismo nella Regione Marche, definendo finalità, assetto istituzionale, programmazione, strutture ricettive, professioni turistiche, agenzie di viaggio, controlli, sanzioni e interventi di sostegno. La portata è limitata al territorio marchigiano e molte disposizioni sono state nel tempo sostituite, integrate o abrogate.

Finalità, principi e modello organizzativo

La Regione sostiene il turismo come risorsa fondamentale per sviluppo economico, occupazione e crescita culturale e sociale. L’azione regionale mira alla promozione integrata dell’immagine del sistema turistico marchigiano, alla valorizzazione dell’offerta e dell’accoglienza, alla tutela del turista, alla qualificazione delle imprese, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e alla collaborazione con enti pubblici e privati. La programmazione può articolarsi in ambiti territoriali omogenei coordinati dai Comuni capofila, con programmazione triennale e priorità ai servizi di accoglienza.

Funzioni della Regione e strumenti di programmazione

La Regione esercita funzioni di pianificazione, coordinamento e programmazione in materia di turismo, inclusi indirizzo e vigilanza sulle funzioni conferite agli enti locali, promozione dell’immagine turistica, coordinamento dell’offerta, classificazione delle strutture ricettive, regolazione del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, formazione degli operatori, elenchi delle professioni turistiche, anagrafe delle strutture e rilevazione statistica dei flussi. Le funzioni di promozione e valorizzazione dell’offerta e quelle di formazione/aggiornamento sono in parte svolte dall’ATIM.

Il piano regionale per il turismo definisce le linee strategiche della politica turistica, contiene analisi del fabbisogno, obiettivi, indirizzi per promozione, qualità, sostenibilità, formazione, osservatorio, fonti di finanziamento e sinergie intersettoriali. Ha validità triennale, resta efficace fino al nuovo piano e può essere aggiornato prima della scadenza. La proposta è approvata dalla Giunta entro 60 giorni dalla legge di bilancio, sentito il Comitato di concertazione, e trasmessa all’Assemblea legislativa.

Il programma annuale del turismo attua il piano triennale ed è approvato dalla Giunta entro 90 giorni dalla legge di bilancio, oppure entro 30 giorni dall’approvazione del piano. Esso definisce promozione, sviluppo e commercializzazione dell’offerta, accoglienza, criteri di finanziamento di eventi e progetti turistici, partecipazione alle fiere, contributi del Titolo V, attività statistiche e riparto delle risorse annuali.

Organi consultivi e osservatorio

È istituito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo, con funzioni consultive sui principali strumenti di pianificazione e programmazione. Ne fanno parte assessore competente, dirigente regionale, direttore ATIM, rappresentanti delle categorie turistiche, della CCIAA Marche, dell’ANCI e dei Comuni sotto i 15.000 abitanti certificati come Borghi più belli d’Italia o Bandiere Arancioni. Dura per la legislatura e non dà diritto a compensi o rimborsi.

È inoltre istituito l’Osservatorio regionale del turismo, che svolge analisi e studi sull’offerta, sui flussi turistici, sull’impatto delle politiche regionali e sulle valutazioni dei turisti. Può avvalersi di enti locali, università, CCIAA e associazioni di categoria. Anche l’Osservatorio dura per la legislatura, è gratuito, può beneficiare di borse di studio/lavoro e tirocini, e deve diffondere i risultati delle attività.

Funzioni dei Comuni e informazione turistica

Ai Comuni spettano le funzioni amministrative non riservate alla Regione, tra cui SCIA e comunicazioni di inizio/cessazione, comunicazioni sulle professioni turistiche, variazione prezzi tramite piattaforma regionale, ricezione degli obblighi assicurativi delle agenzie di viaggio, trasmissione degli elenchi delle strutture, rilascio delle concessioni demaniali, vigilanza, sanzioni e ogni altro adempimento previsto dalla legge. I Comuni possono anche concorrere alla valorizzazione del territorio con interventi per informazione, accoglienza, intrattenimento ed eventi.

Il sistema IAT comprende centri regionali, punti comunali e punti riconosciuti ad altri soggetti pubblici o privati, previo assenso del Comune competente o della Regione, secondo caratteristiche e standard fissati dalla Giunta. I centri e punti IAT operano con segno distintivo unitario, possono essere gestiti anche indirettamente e possono svolgere attività di promozione locale, marketing territoriale, prenotazione e vendita di servizi turistico-culturali nel rispetto dei limiti regionali.

Strutture ricettive alberghiere: tipologie, requisiti e apertura

Le strutture alberghiere comprendono alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca e condhotel. La legge definisce le diverse tipologie e consente dipendenze in immobili separati entro limiti di distanza. Le caratteristiche tecniche e tipologiche sono demandate alla Giunta regionale.

L’esercizio richiede SCIA al Comune competente tramite SUAP, iscrizione al registro imprese e, se vi è somministrazione di alimenti e bevande, notifica sanitaria e requisiti commerciali. Le variazioni della denominazione vanno comunicate al Comune. Il Comune trasmette alla Regione, entro 15 giorni, i dati della SCIA, delle sospensioni, cessazioni e variazioni di titolarità/gestione/denominazione, e ogni anno entro il 31 gennaio gli elenchi aggiornati.

La sospensione è disposta dal Comune, previa diffida, da uno a sei mesi in caso di mancanza di requisiti di classificazione, mancato rinnovo della classificazione o irregolarità urbanistiche/edilizie/igienico-sanitarie. La cessazione interviene se vengono meno i requisiti soggettivi, se non si ottempera alle prescrizioni della sospensione o se l’attività non viene avviata entro 180 giorni dalla SCIA, salvo proroga. La cessazione volontaria va comunicata al Comune.

I periodi di apertura possono essere annuali o stagionali. Le strutture annuali possono chiudere per massimo tre mesi l’anno; quelle stagionali devono aprire almeno per tre mesi consecutivi e non più di otto mesi complessivi l’anno. Le chiusure straordinarie sono ammesse fino a 12 mesi, prorogabili di altri 12 per ristrutturazioni o ammodernamenti. I periodi superiori a otto giorni vanno comunicati e indicati anche nelle guide e nell’insegna.

Le strutture alloggiate devono garantire continuità di sorveglianza nelle all’aria aperta, assicurazione RC verso i clienti e responsabilità solidale del titolare/gestore per le sanzioni. Sono consentite attività accessorie di somministrazione e servizi complementari agli ospiti; anche saune, bagni turchi e simili sono ammessi come attività meramente accessorie senza SCIA specifica, purché rispettati i requisiti igienico-sanitari e gli obblighi informativi. La disciplina urbanistica consente, entro limiti specifici, interventi derogatori per superamento barriere architettoniche, sicurezza, risparmio energetico e miglioramento qualitativo, con vincolo di destinazione turistico-ricettiva per 20 anni. Gli ampliamenti volumetrici non possono superare il 20% e non sono ammessi nelle zone A.

Strutture all’aria aperta: campeggi, villaggi, aree di sosta e discipline collegate

Le strutture all’aria aperta si distinguono in villaggi turistici, campeggi e Marina Resort. La legge disciplina anche campeggi di transito, centri vacanze, aree di sosta per caravan e autocaravan, nonché gli allestimenti mobili e stabili presenti nelle strutture.

Nei campeggi aperti dopo l’entrata in vigore della legge deve esserci un’area di sosta non inferiore a 1.000 mq. I campeggi di transito consentono la sosta per massimo 48 ore. Le strutture all’aria aperta possono ospitare allestimenti mobili di pernottamento senza permesso di costruire, se privi di collegamenti permanenti e con impianti rimovibili; nei campeggi tali allestimenti possono costituire fino al 70% della capacità ricettiva, comprensiva degli allestimenti stabili minimi.

Le aree di sosta sono riservate alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan; possono essere realizzate da soggetti pubblici, società a prevalente capitale pubblico, associazioni di campeggiatori e pro loco, previa autorizzazione comunale. La sosta è ordinariamente limitata a 48 ore, elevabili a 72 ore nelle aree gestite dai soggetti indicati, salvo deroghe comunali.

Altre strutture ricettive extra-alberghiere

La legge disciplina country house, residenze d’epoca extra-alberghiere, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri di vacanza per minori e anziani, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed and breakfast e uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

Le country house sono attività rurali in fabbricati agricoli o borghi rurali trasformati con lavori di ammodernamento senza alterazione architettonica; possono offrire ristorazione e attività sportive/ricreative. Le residenze d’epoca extra-alberghiere sono in complessi di particolare pregio vincolati ai beni culturali. Le country house e residenze d’epoca extra-alberghiere sono gestite in forma imprenditoriale.

Le case per ferie sono strutture per soggiorno di persone o gruppi gestite, anche senza impresa, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi senza scopo di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive; sono ammessi anche ospiti in convenzione e l’autogestione. Gli ostelli per la gioventù sono destinati a giovani e accompagnatori e possono essere affidati anche a privati mediante convenzione comunale. Le case religiose di ospitalità sono una sottocategoria con finalità religiose.

I centri di vacanza per minori e anziani sono strutture della categoria case per ferie destinate rispettivamente a bambini sotto i 14 anni e ad anziani, con presenza di personale specializzato o assistenza sanitaria. I rifugi alpini devono essere custoditi e disporre di locale di ricovero sempre accessibile; i rifugi escursionistici ospitano escursionisti; i bivacchi fissi sono locali di alta montagna con attrezzature di riparo. Per i rifugi il Comune verifica requisiti sanitari e conoscenza del territorio da parte del gestore; per i bivacchi occorre nulla osta comunale compatibile con gli strumenti urbanistici e con il piano paesistico.

Gli affittacamere sono al massimo sei camere e dodici posti letto in non più di due appartamenti dello stesso stabile. Possono essere imprenditoriali o non imprenditoriali; in forma imprenditoriale possono offrire prima colazione, con corso igienico-sanitario. Le case e appartamenti per vacanze sono unità abitative arredate, con cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione turistica senza servizi centralizzati; la locazione non determina cambio di destinazione d’uso. Il bed and breakfast può essere imprenditoriale o non imprenditoriale; nel primo caso fino a sei camere e dodici posti letto, nel secondo fino a tre camere e sei posti letto, per massimo 335 giorni l’anno complessivi, con possibilità di modificare le date di chiusura entro 48 ore e con comunicazione semestrale. In entrambi i casi è richiesta la SCIA o la comunicazione di inizio attività, a seconda della forma di esercizio.

L’uso occasionale di immobili non abitualmente destinati a ricettività collettiva è consentito, in deroga, per non più di 90 giorni annui complessivi, a favore dei soggetti delle case per ferie, previo nulla osta comunale.

Procedure comuni, controlli e comunicazioni per le strutture ricettive

Le strutture del capo I e del capo II, sezione I, salvo alcune eccezioni, devono possedere i requisiti igienico-sanitari comunali e i requisiti tecnici fissati dalla Giunta. L’esercizio inizia con SCIA al Comune, anche tramite SUAP, e ogni variazione va comunicata entro 10 giorni. Il Comune trasmette alla Regione, entro 15 giorni, la SCIA e le variazioni, e ogni anno entro il 31 gennaio gli elenchi aggiornati.

I titolari o gestori devono comunicare i prezzi dei servizi con SCIA o comunicazione di inizio attività; i prezzi non possono superare quelli comunicati. Le variazioni dei prezzi e dei periodi di esercizio per l’anno successivo vanno trasmesse entro il 1° ottobre; entro il 1° marzo è possibile comunicare una modifica con effetto dal 1° giugno. Le tabelle prezzi devono essere esposte in modo visibile. La mancata o incompleta comunicazione comporta l’applicazione degli ultimi prezzi comunicati.

La Regione inserisce nelle azioni promozionali solo le strutture per le quali risultino le comunicazioni previste dalla legge. Le strutture devono fornire informazioni sull’accessibilità per persone con bisogni speciali secondo i criteri della Giunta e il sito web deve riportarle.

I clienti possono presentare reclami al Comune o alla Regione, a seconda della tipologia di struttura e della criticità riscontrata. Se il reclamo è fondato, si apre il procedimento sanzionatorio; per i prezzi indebitamente applicati è previsto il rimborso dell’eccedenza entro 15 giorni dall’avvio del procedimento. Restano salve le vie conciliative presso le Camere di commercio e il ricorso alle associazioni dei consumatori.

Registri, classificazione e qualità

La classificazione delle strutture ricettive è demandata alla Giunta, che determina livelli, procedure, requisiti e segni distintivi. La Regione promuove la riqualificazione del patrimonio ricettivo anche attraverso un marchio di qualità, assegnato secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta.

È istituito un registro regionale delle strutture ricettive del Titolo II, con esclusione di alcune sezioni e capi, nel quale confluiscono anche determinate strutture agrituristiche e ittituristiche. Alle strutture iscritte è attribuito un codice identificativo regionale, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta.

Professioni turistiche: definizione, abilitazione, elenchi ed esenzioni

Le professioni turistiche comprendono guida turistica, accompagnatore turistico, tecnico di comunicazione e marketing turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica. L’esercizio richiede specifica abilitazione, da conseguire mediante esame di idoneità; per alcune figure possono valere titoli di studio o attestati di qualificazione. La Regione riconosce i titoli abilitanti esteri secondo la normativa statale e UE, con esclusione della guida turistica. Le guide turistiche abilitate accedono gratuitamente ai beni culturali regionali e locali.

La partecipazione all’esame richiede età minima di 18 anni e diploma quinquennale. La Regione approva bandi e programmi di formazione, può organizzare corsi specifici per accompagnatori nei pellegrinaggi e favorisce l’accesso dei diplomati turistici ai corsi. Sono previste situazioni particolari per chi è già abilitato e vuole conseguire altre qualifiche o lingue.

L’esercizio della professione è subordinato a comunicazione al Comune di residenza o domicilio e alla Regione. Sono istituiti elenchi degli abilitati e di chi esercita in base alle comunicazioni. L’attività senza abilitazione, l’uso abusivo di segni distintivi, la violazione dei divieti di concorrenza e l’uso di personale non abilitato sono sanzionati. La Regione può sospendere o vietare l’esercizio in caso di reiterazioni o gravi irregolarità.

Agenzie di viaggio e turismo, direttore tecnico e associazioni

Le agenzie di viaggio e turismo possono operare con vendita diretta al pubblico, anche esclusivamente online, oppure senza vendita diretta. L’attività richiede SCIA al Comune, rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, di sicurezza e sanitarie, polizza assicurativa e presenza di un direttore tecnico iscritto nell’apposito elenco. Le succursali e i punti informativi vanno comunicati al Comune; le chiusure temporanee non possono superare sei mesi.

Il direttore tecnico deve possedere i requisiti stabiliti dalla disciplina statale e lavorare stabilmente presso l’agenzia, firmando gli atti gestionali. Se l’attività del direttore è sospesa per oltre 60 giorni continuativi in un anno, va nominato un sostituto temporaneo; la cessazione va comunicata entro 30 giorni, con possibilità di proroga fino a 120 giorni per il nuovo nominativo.

È istituito l’elenco regionale dei direttori tecnici. La legge prevede anche un elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro che svolgono, per i propri associati, attività di organizzazione e vendita viaggi, nonché regole per viaggi occasionali di enti e sodalizi senza scopo di lucro e per gli uffici biglietteria delle compagnie di trasporto.

Sono previste sanzioni per avvio abusivo, attività difformi, assenza del direttore tecnico, uso improprio della denominazione, violazioni degli obblighi di orario e comunicazione, e per violazioni degli obblighi delle associazioni e dei soggetti non professionali. In caso di recidiva la sospensione può arrivare fino a 120 giorni o, nei casi più gravi, da quattro mesi a un anno.

Interventi regionali, contributi e vincoli di destinazione

La Regione può concedere contributi, anche con fondi statali o europei, per costruzione e riqualificazione delle strutture turistiche e per opere complementari alle attività turistiche. Può inoltre finanziare attività di assistenza tecnica alla gestione delle imprese turistiche, con criteri definiti annualmente dalla Giunta entro il 30 giugno.

I contributi sono disciplinati dai principi generali sugli aiuti pubblici e non sono cumulabili con altri incentivi sugli stessi interventi. I beni finanziati sono vincolati alla destinazione prevista: cinque anni per i mobili e dieci per gli immobili, con possibile destinazione socio-assistenziale per un ulteriore quinquennio. La cancellazione anticipata del vincolo è possibile solo per impossibilità o non economicità e comporta la restituzione del contributo con interessi.

La Regione riconosce inoltre le Grotte di Frasassi come sito turistico di interesse regionale e partecipa alla loro valorizzazione entro i limiti delle risorse disponibili.

Sanzioni, vigilanza e regime transitorio

I Comuni esercitano la vigilanza sulle disposizioni del Titolo II e irrogano le sanzioni amministrative; la Regione vigila sulla classificazione e sul marchio di qualità. Sono previste sanzioni specifiche per esercizio abusivo delle attività ricettive, violazioni di classificazione, comunicazioni di prezzi, mancata esposizione delle tabelle, superamento delle capacità ricettive, mancata trasmissione dei flussi turistici, campeggi non autorizzati, accesso non consentito a servizi accessori e altre violazioni.

Il testo contiene numerose disposizioni transitorie e di coordinamento: continuano ad applicarsi norme previgenti fino agli atti attuativi, alcune strutture esistenti mantengono la denominazione, le country house già previste da normativa previgente restano disciplinate dalla legge abrogata fino al termine indicato, e sono fatti salvi gli effetti delle norme abrogate o modificate. Diverse previsioni richiamano inoltre periodi transitori legati al trasferimento di funzioni alla Regione e alle modifiche della piattaforma informatica regionale.

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