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Legge

L.R. Marche 11/2006

Istituzione dell'Ente parco regionale del Conero.

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nelle Marche l’Ente parco regionale del Conero, con personalità di diritto pubblico e sede a Sirolo, disciplinandone organi, statuto, contabilità e subentro nei rapporti del precedente consorzio. Prevede norme transitorie per la soppressione del consorzio, il divieto di nuove assunzioni fino all’insediamento del Consiglio direttivo e l’abrogazione delle previgenti disposizioni sul parco.

Istituzione dell’Ente parco regionale del Conero

Istituzione dell’Ente parco regionale del Conero

La legge regionale delle Marche istituisce l’Ente parco regionale del Conero per la gestione e l’amministrazione del Parco regionale del Conero. L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede nel territorio del Comune di Sirolo; per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano le norme regionali sulle aree protette.

Natura giuridica e disciplina applicabile

L’Ente opera come soggetto pubblico autonomo incaricato della gestione del parco regionale. Alla sua organizzazione e alla sua attività si applicano, in via generale, le disposizioni della l.r. 15/1994 sulle aree protette naturali, salvo le specifiche previsioni della legge istitutiva.

Organi dell’Ente e composizione

Sono organi dell’Ente il Consiglio direttivo, il Presidente, il Direttore, il Revisore unico e la Comunità del parco.

Il Consiglio direttivo è insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è composto da:

  • un rappresentante della Regione;
  • un rappresentante della Provincia di Ancona;
  • un rappresentante del Comune di Ancona;
  • un rappresentante del Comune di Camerano;
  • un rappresentante del Comune di Numana;
  • un rappresentante del Comune di Sirolo;
  • un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
  • un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti e rappresenta il parco. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni.

Statuto, regolamenti e compensi

Lo statuto dell’Ente è adottato dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. L’ordinamento degli uffici è disciplinato da un regolamento adottato dal Consiglio direttivo. I compensi spettanti agli organi dell’Ente sono stabiliti dallo statuto.

Contabilità e vigilanza finanziaria

L’Ente adotta la contabilità economica ed è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale, ai fini della vigilanza prevista dalla l.r. 15/1994:

  • entro il 15 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo economico annuale relativo all’anno successivo;
  • entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, corredato dalla relazione sull’attività svolta.

Regime transitorio e subentro

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente del consorzio obbligatorio già costituito ai sensi della l.r. 21/1987 deve effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti. Dalla data di entrata in vigore della legge il consorzio non può assumere personale né stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Entro lo stesso termine di sessanta giorni il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio direttivo dell’Ente e convoca la prima seduta; nello stesso termine è nominato anche il Revisore unico. Dalla data di insediamento del Consiglio direttivo, il consorzio è soppresso e l’Ente subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al consorzio.

Abrogazioni

La legge abroga, salvo quanto necessario per il regime transitorio, gli articoli da 3 a 20 della l.r. 21/1987, nonché la l.r. 2 marzo 1990, n. 8, e la l.r. 24 gennaio 2000, n. 5.

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