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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto sindacale di nomina di due consiglieri comunali, entrambi uomini, ad assessori e deliberazione consiliare di presa d’atto delle nomine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto sindacale del 24 aprile 2025 e la deliberazione consiliare del 30 aprile 2025 deducendo, con un unico motivo, la violazione del principio di parità e rappresentanza di genere, richiamando gli artt. 3, 49, 51, 97 e 117 Cost., gli artt. 6, comma 3, e 46, comma 2, d.lgs. 267/2000, l’art. 1, comma 4, d.lgs. 198/2006 e l’art. 1, comma 137, l. 56/2014, nonché fonti internazionali ed europee. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per motivazione apparente o insufficiente, difetto di istruttoria e contraddittorietà, in relazione al mancato rispetto delle pari opportunità. Il decreto aveva nominato due consiglieri comunali di sesso maschile, nelle more di un’attività istruttoria dichiarata dal Sindaco come finalizzata ad acquisire la disponibilità di persone dell’altro genere. Nel corso del giudizio, a seguito delle dimissioni di uno degli assessori nominati, il Sindaco ha adottato un nuovo decreto nominando in sua sostituzione una consigliera comunale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Presidente del Consiglio comunale, estromettendolo dal giudizio. Ha precisato che la legittimazione passiva del Presidente del Consiglio comunale sussiste per gli atti da lui emanati nell’esercizio dell’attività amministrativa dell’organo consiliare, mentre, per l’impugnazione di deliberazioni consiliari, essa spetta al Comune, in persona del Sindaco. Quanto al merito, il nuovo decreto sindacale del 7 maggio 2026, con cui è stata nominata assessora una consigliera comunale in sostituzione dell’assessore dimissionario, ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; la ricorrente ha riconosciuto tale sopravvenienza all’udienza, insistendo per le spese. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, tenuto conto del ravvedimento operoso. Le spese sono state compensate nei rapporti con gli altri soggetti intimati.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo rispetto alla pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 267/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere negli organi degli enti locali.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 267/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nomina degli assessori comunali e al rispetto della rappresentanza di genere.

  • art. 1, comma 137, l. 56/2014

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale disposizione rilevante per la composizione della giunta comunale secondo il principio di equilibrio tra i generi.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva nelle controversie aventi a oggetto deliberazioni consiliari spetta al Comune, in persona del Sindaco, e non al Presidente del Consiglio comunale, salvo che siano impugnati atti direttamente emanati da quest’ultimo nell’esercizio dell’attività amministrativa dell’organo consiliare.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che soddisfa la pretesa sostanziale dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando viene meno l’utilità concreta della decisione sull’atto originariamente impugnato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal ravvedimento dell’amministrazione, il giudice può porre le spese di giudizio a carico dell’amministrazione, tenendo conto del comportamento processuale e sostanziale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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