R.R. Lombardia 3/2022
Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo disciplina la procedura per valutare se, per le grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza, prevalga un diverso uso delle acque incompatibile con l’idroelettrico. Prevede avviso pubblico, consultazione degli enti interessati, verifica di coerenza con pianificazione e decisione della Giunta entro termini prefissati. Si applica in Lombardia; per concessioni già scadute e prossime scadenze operano termini specifici.
Valutazione dell'interesse pubblico per le concessioni idroelettriche lombarde scadute o in scadenza
Valutazione dell’interesse pubblico sulle concessioni idroelettriche lombarde
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, le modalità e le procedure con cui viene valutato l’interesse pubblico relativo ai diversi usi delle acque in occasione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza. Regola anche il coinvolgimento dei comuni interessati e degli altri enti, amministrazioni e soggetti coinvolti nel procedimento.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico rientranti nell’ambito della l.r. 5/2020. Il regolamento opera dunque solo in relazione a tali concessioni e nel territorio della Lombardia.
Criteri per il confronto tra uso idroelettrico e altri usi dell’acqua
La Regione valuta l’eventuale esistenza di un prevalente interesse pubblico verso un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell’uso idroelettrico. La valutazione tiene conto anche degli altri usi dell’acqua soggetti a concessione, secondo la normativa regionale di settore, nonché delle regole del testo unico sulle acque, delle previsioni del r.d. 1775/1933, del d.lgs. 152/2006 e delle disposizioni regionali richiamate. È considerato del tutto incompatibile ogni uso diverso dall’idroelettrico che impedisca il mantenimento dell’utilizzazione idroelettrica e quindi l’assegnazione della relativa concessione.
Avviso pubblico e avvio del procedimento
La Giunta regionale avvia il procedimento mediante avviso pubblicato sul BURL e sul portale regionale, in una sezione dedicata. L’avviso riguarda le concessioni di prossima scadenza ai fini della loro assegnazione. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del regolamento, il procedimento deve essere avviato entro 30 giorni da tale data. Negli altri casi, l’avviso riguarda concessioni in scadenza entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Per le concessioni che interessano corpi idrici confine o territori di altre Regioni o Province autonome, le valutazioni preliminari sono disciplinate mediante intese con la Regione o Provincia autonoma interessata, da ratificare con legge regionale.
Contenuto dell’avviso e consultazione degli interessati
L’avviso deve indicare i principali dati della concessione da assegnare, tra cui:
- comuni interessati dalla presenza di beni, opere e infrastrutture;
- corpi idrici interessati;
- portate di derivazione, dislivelli e potenza nominale media annua;
- potenza elettrica installata;
- produzione media annua dell’ultimo decennio. Deve inoltre indicare il responsabile del procedimento, l’ufficio regionale competente, la PEC per inviare osservazioni e la data della consultazione dei comuni, degli altri enti e soggetti interessati. Le consultazioni possono svolgersi anche telematicamente e devono tenersi entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso i soggetti interessati possono presentare osservazioni su usi diversi delle acque ritenuti incompatibili con l’uso idroelettrico. Le osservazioni devono essere accompagnate da documentazione idonea a qualificare e quantificare l’uso prospettato e a dimostrare le ragioni dell’incompatibilità.
Verifica di compatibilità con pianificazione e programmazione
L’ufficio regionale competente verifica la compatibilità della concessione con la pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale, regionale e, se del caso, provinciale o metropolitana. A tal fine consulta i soggetti competenti all’adozione o approvazione dei piani e programmi interessati. La verifica considera in particolare:
- il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto del piano di tutela delle acque regionale e in coerenza con il piano di gestione del distretto idrografico del Po;
- il raggiungimento degli obiettivi energetici previsti dalla normativa e dalla pianificazione nazionale e regionale, nonché il mantenimento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La verifica deve concludersi entro 90 giorni dall’avvio del procedimento.
Esiti della valutazione e decisioni della Giunta
Se, all’esito delle attività istruttorie, la Regione ritiene che sussista un prevalente interesse pubblico per un uso diverso delle acque, del tutto incompatibile con l’uso idroelettrico, la Giunta regionale delibera l’impossibilità di procedere all’assegnazione della concessione secondo le procedure previste dal d.lgs. 79/1999 e dalla l.r. 5/2020, assumendo le conseguenti determinazioni. La deliberazione deve essere adottata entro 180 giorni dall’avvio del procedimento e dà conto della consultazione, delle osservazioni pervenute e della verifica svolta. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del regolamento, l’esito della valutazione è contenuto nella deliberazione della Giunta regionale prevista dalla l.r. 5/2020, da adottarsi entro il termine indicato dal primo periodo del comma 1 quater dell’art. 12 del d.lgs. 79/1999. Per le concessioni di prossima scadenza, l’esito è contenuto in una deliberazione della Giunta da adottarsi entro 180 giorni dall’avvio del procedimento. Se l’interesse pubblico verso un uso diverso delle acque è solo parzialmente incompatibile con l’uso idroelettrico, la Giunta indica le condizioni necessarie a garantire la coesistenza dei diversi usi; tali condizioni sono vincolanti ai fini dell’approvazione del bando di assegnazione. Le deliberazioni sono pubblicate sul BURL.
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