R.R. Lombardia 4/2022
Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento lombardo di attuazione del Titolo VI bis della l.r. 33/2009: disciplina avvio e requisiti delle imprese funebri e dei centri servizi, incompatibilità, formazione, trasporto e cremazione, case funerarie, cimiteri, concessioni e sepolture speciali. Abroga il r.r. 6/2004, fatti salvi gli effetti prodotti.
Disciplina lombarda dell’attività funebre e cimiteriale
Disciplina regionale dell’attività funebre e cimiteriale in Lombardia
Il regolamento attua il Titolo VI bis della l.r. Lombardia 33/2009 in materia di sanità e organizza in modo unitario attività funebre, servizi cimiteriali, cremazione e sepolture speciali nel territorio regionale. La disciplina è oggi applicabile in Lombardia e sostituisce il precedente regolamento regionale n. 6/2004, abrogato salvo gli effetti già prodotti.
Avvio dell’attività funebre e rapporti con i centri servizi
L’attività funebre si avvia con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune in cui l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria. La SCIA attesta il possesso dei requisiti minimi previsti dalla l.r. 33/2009 per l’impresa funebre o, per il centro servizi, dei requisiti dell’art. 74-bis.
È consentito che l’impresa soddisfi alcuni requisiti mediante contratto continuativo di appalto di servizi con un centro servizi, purché il contratto sia esclusivo e registrato presso la camera di commercio. In tal caso:
- la registrazione passa tramite messa a disposizione della SCIA da parte del SUAP, inserimento nel fascicolo informatico d’impresa e annotazione nel REA;
- copia del contratto va allegata alla SCIA, ferma la preventiva registrazione presso l’Agenzia delle entrate;
- ogni risoluzione, variazione o rinnovo del contratto impone l’aggiornamento della SCIA e del fascicolo informatico.
I contratti continuativi tra centro servizi e impresa funebre devono avere durata non inferiore a un anno.
Requisiti minimi e criteri di proporzionalità
La dotazione minima è graduata in base al numero di servizi annui.
Per le imprese funebri, fino a 560 servizi annui è richiesto:
- un carro funebre;
- un’autorimessa;
- quattro necrofori.
Oltre tale soglia, e ogni volta che si superi del 20% il limite indicato, occorre un ulteriore carro funebre e quattro necrofori, fino a un’ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi annui.
Per i centri servizi, fino a 1.120 servizi annui sono richiesti:
- due carri funebri;
- un’autorimessa;
- otto necrofori.
Oltre tale soglia, e ogni volta che si superi del 20% il limite indicato, è richiesto un ulteriore carro funebre e quattro necrofori, fino a ulteriori 560 servizi annui.
Nel testo si prevede un monitoraggio, nella fase di prima applicazione, tramite la piattaforma informatica regionale, per verificare la congruità delle soglie e l’eventuale introduzione di ulteriori criteri di proporzionalità. È inoltre chiarito che il monte ore annuo corrispondente a quattro necrofori a tempo pieno può essere assicurato anche con un numero maggiore di addetti, purché regolarmente assunti. In ogni caso devono essere disponibili una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri.
Le imprese funebri e i centri servizi devono aggiornare la SCIA anche in caso di ampliamento o riduzione della dotazione.
Incompatibilità e condizioni ostative
Si applicano le incompatibilità previste dalla l.r. 33/2009; in particolare la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione è ricompresa nei servizi cimiteriali istituzionali.
Non possono esercitare l’attività funebre:
- i condannati con sentenza definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per altri reati non colposi puniti con reclusione minima non inferiore a tre anni, salvo riabilitazione;
- i soggetti interdetti dall’esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;
- i soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia.
Formazione del personale
Gli addetti all’attività funebre devono seguire percorsi formativi specifici, teorici e pratici, organizzati da soggetti accreditati per l’istruzione e formazione professionale.
I percorsi sono distinti per:
- direttori tecnici;
- addetti alle pratiche amministrative e agli affari;
- operatori funebri.
L’ammissione alle prove finali richiede la frequenza di almeno il 90% delle ore previste; il superamento comporta il rilascio di un attestato di competenza valido per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale. Gli standard professionali e formativi sono definiti con decreto regionale competente in materia di formazione. Restano validi gli attestati conseguiti tramite percorsi avviati prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Correttezza, trasparenza e divieti commerciali
Le imprese funebri devono fornire informazioni complete e corrette e garantire trasparenza sui costi finali. Devono esporre in modo ben visibile, nella sede destinata alle pratiche amministrative, i prezzi di tutti i prodotti e servizi offerti. Se si avvalgono di un centro servizi, devono informarne i clienti mediante nota nel contratto di incarico.
È vietata ogni forma di intermediazione o procacciamento d’affari, anche tramite piattaforme web. Il conferimento dell’incarico e la negoziazione avvengono nella sede dell’impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, ma non in obitori, strutture sanitarie e sociosanitarie o uffici pubblici.
È altresì vietato al personale sanitario e sociosanitario, nonché a chi opera a qualunque titolo nel soccorso, indirizzare il dolente verso una specifica impresa funebre o segnalare decessi alle imprese.
Trasporto di cadavere e adempimenti preliminari
Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o la cremazione da parte dell’impresa incaricata. È vietato il trasporto effettuato da più imprese funebri con sosta in locali d’appoggio, salvo i casi di attesa per trasporto all’estero, cremazione, tumulazione o inumazione, se il feretro è custodito in deposito mortuario o in casa funeraria; sosta e cambio di impresa devono risultare nell’autorizzazione al trasporto.
Prima del trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive il modulo regionale e appone un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo. Il sigillo deve indicare almeno il comune della sede dell’impresa e il numero di SCIA o autorizzazione comunale.
Carro funebre
Ogni carro funebre deve essere munito di libretto di idoneità rilasciato dall’ATS competente per la sede legale dell’impresa. Il libretto riporta la sede di rimessa/deposito e gli esiti dei controlli annuali di manutenzione effettuati dall’ATS negli anni successivi al rilascio. Il libretto è redatto su modulistica approvata dalla direzione regionale competente in materia di sanità.
Case funerarie e luoghi di osservazione delle salme
Le case funerarie, salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, devono disporre di locali idonei per salme, feretri e riti di commiato, oltre a locali di supporto, secondo i requisiti dell’allegato I. Non possono essere situate a meno di 100 metri da strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, hospice, crematori o dalla fascia di rispetto dei cimiteri, salvo maggiore distanza fissata dal comune.
Se collocate in edifici con altre funzioni, devono avere accesso indipendente e dedicato. Possono custodire feretri sigillati per il solo tempo necessario al trasporto all’estero, alla tumulazione, inumazione o cremazione, con condizioni di conservazione idonee. Il numero dei feretri in custodia non può superare il numero delle sale disponibili aumentato del 50% e arrotondato per eccesso.
Le sale del commiato e i locali per l’osservazione possono essere messi a disposizione di altre imprese funebri tramite contratti registrati in camera di commercio. Accessi di personale/feretri e accesso dei dolenti devono essere distinti. L’impresa definisce orari di apertura, modalità di fruizione e tariffe.
Per il periodo di osservazione delle salme sono indicati come luoghi possibili:
- l’abitazione del defunto o dei familiari, salvo inidoneità certificata dall’ATS;
- la casa funeraria;
- la camera mortuaria della struttura sanitaria o sociosanitaria;
- l’obitorio o deposito di osservazione comunale.
In caso di decesso in struttura sanitaria o sociosanitaria, il periodo di osservazione può essere completato, su richiesta dei familiari, presso l’abitazione o una casa funeraria. Per motivi di interesse pubblico ed eventi eccezionali, il sindaco può disporre l’uso di spazi presso strutture sanitarie/sociosanitarie o case funerarie.
Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri
La cremazione del cadavere è autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune del decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari secondo la legge statale n. 130/2001. La cremazione dei resti mortali, su richiesta dei familiari, è autorizzata dal comune del luogo di sepoltura.
Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche portatori di sostanze radioattive sopra le soglie di non rilevanza radiologica. La valutazione spetta all’ATS con supporto tecnico ARPA.
Il gestore dell’impianto deve garantire tracciabilità delle ceneri fino alla sigillatura dell’urna; la disciplina si applica anche alle parti anatomiche riconoscibili se richieste alla cremazione dagli aventi diritto. Le ceneri vanno raccolte in urna sigillata con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte; se non è richiesta dispersione, affidamento o tumulazione, sono conferite al cinerario comune.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune del decesso secondo la volontà del defunto. Se il luogo non è stato indicato, la dispersione avviene nel luogo scelto dai familiari o nel giardino delle rimembranze.
L’affidamento dell’urna cineraria è autorizzato dal comune del decesso, oppure dal comune del luogo di sepoltura se l’urna era già sepolta. L’affidatario deve comunicare ogni cambio del luogo di custodia e, se recede, deve conferire le ceneri al cinerario comune o richiedere la tumulazione, salvo nuovo affidamento familiare. L’affidamento non costituisce autorizzazione implicita a una sepoltura privata.
Per cremazione, dispersione e affidamento si usa la modulistica regionale approvata dalla direzione competente in materia di sanità.
Vigilanza amministrativa e strumenti informatici
I comuni esercitano la vigilanza sull’attività funebre avvalendosi delle ATS per i profili igienico-sanitari.
È istituita presso la direzione regionale competente in materia di sanità una piattaforma informatica relativa a imprese funebri, contratti con centri servizi e servizi funebri svolti. La piattaforma offre a imprese, comuni e ASST servizi telematici per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e per la compilazione della modulistica unificata, inclusi:
- modulo per il trasporto di salma;
- modulo per l’accertamento di morte;
- modulo di chiusura feretro;
- modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;
- modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;
- libretto di idoneità del carro funebre.
La piattaforma è consultabile anche da comuni e ATS per finalità di vigilanza.
Pianificazione, controllo e gestione dei cimiteri
I comuni approvano un piano cimiteriale per definire l’assetto interno di ciascun cimitero, acquisito il parere favorevole di ATS e ARPA, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta. Il piano va revisionato ogni 10 anni e comunque in presenza di variazioni rilevanti.
Nella pianificazione si considerano, tra l’altro, andamento della mortalità, ricettività esistente, evoluzione della domanda di sepoltura, necessità di maggiore disponibilità di spazi, eventuali vincoli paesaggistici o monumentali, barriere architettoniche, sicurezza, accessi meccanici, dotazioni idriche e igieniche e adeguamento alle prescrizioni regolamentari.
Deve essere prevista un’area per l’inumazione con superficie minima sufficiente a garantire un numero di fosse pari o superiore alle sepolture effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni, incrementate del 50%; se il periodo di rotazione è diverso, il calcolo è proporzionale. Devono comunque essere considerate anche le inumazioni derivanti da estumulazioni ordinarie o eventi calamitosi. Se il comune ha più cimiteri, l’area per l’inumazione può essere concentrata in uno solo, purché sia rispettata la superficie minima.
Il piano può prevedere anche una zona interna da destinare a impianto di cremazione. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica dell’assetto interno dei cimiteri sono approvati dal comune previo parere favorevole di ATS e ARPA; per nuove costruzioni o ampliamenti in aree vincolate serve anche l’autorizzazione paesaggistica e storico-artistica.
I comuni vigilano sui cimiteri con il supporto delle ATS per i profili igienico-sanitari. In ogni cimitero deve essere assicurata la sorveglianza, anche automatizzata nel rispetto della normativa privacy, e l’accesso ai visitatori in giorni e orari stabiliti dal comune.
Il gestore del cimitero deve acquisire e conservare le autorizzazioni e attestazioni per ogni ingresso di cadavere, urna, resti mortali, resti ossei. Le sepolture devono essere identificate da cippo, lapide o altro supporto resistente e indelebile, con dati anagrafici del defunto e identificativo alfanumerico progressivo.
Requisiti tecnici di inumazione, tumulazione e ristrutturazioni cimiteriali
I campi di inumazione devono essere in suolo idoneo allo scheletrimento, con fondo della fossa almeno 0,50 metri sopra il livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica. I campi vanno suddivisi in riquadri, con fosse chiaramente individuate in planimetria; i vialetti non devono occupare lo spazio destinato ai feretri. Tra campagna e feretro deve restare uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
La fossa scoperta per l’azione degli agenti atmosferici deve essere almeno:
- 0,60 mq per adulti;
- 0,30 mq per bambini.
Per nati morti e prodotti abortivi si utilizzano fosse adeguate al feretro con distanza minima di 0,30 metri per lato; per parti anatomiche riconoscibili si usano fosse adeguate, senza distanze reciproche, purché a profondità almeno 0,70 metri.
I loculi, ipogei o epigei, possono essere disposti su più file e più colonne. Ogni loculo deve consentire tumulazione o estumulazione senza movimentare altri feretri, e può contenere un solo feretro; possono però essere collocate, secondo capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei. I requisiti tecnici dei nuovi loculi sono fissati nell’allegato III, nel rispetto del d.p.r. 285/1990.
Per i manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento e privi di spazio esterno libero per l’accesso diretto a ciascun feretro, il riuso per tumulazioni è possibile solo se il piano cimiteriale lo prevede e se ricorrono ulteriori condizioni tecniche, tra cui dimensioni minime, integrità strutturale, impermeabilità e capacità di contenere le percolazioni. In mancanza di tali condizioni non è possibile effettuare nuove estumulazioni per far posto a un feretro; restano possibili solo tumulazioni di resti, ossa e urne se lo spazio lo consente. Le ristrutturazioni che modificano tipologia o numero delle sepolture impongono l’aggiornamento del piano cimiteriale.
Zona di rispetto, deposito mortuario e giardino delle rimembranze
I cimiteri sono circondati da una zona di rispetto di almeno 200 metri, riducibile fino a 50 metri nei casi e con le condizioni dell’art. 338 r.d. 1265/1934, previo parere favorevole di ATS e ARPA. Per i cimiteri di guerra valgono le disposizioni del codice dell’ordinamento militare.
Ogni cimitero deve avere un deposito mortuario per la sosta di feretri sigillati, contenitori di resti mortali, resti ossei e urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o trasferimento. Il deposito deve essere illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi di ricambio d’aria e abbattimento odori, con pavimento e pareti lavabili e disinfettabili; le acque di lavaggio vanno smaltite secondo la normativa sugli scarichi. Se il deposito è anche deposito di osservazione, deve essere dotato di sorveglianza continuativa, anche a distanza.
In almeno un cimitero comunale deve essere presente un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri, delimitato da cordolo o pavimentazione idonea.
Concessioni cimiteriali e sepolture private
Il comune può realizzare tombe o manufatti da concedere in uso e può concedere aree per sepolture private a inumazione o tumulazione a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali, senza discriminazioni, in particolare per ragioni di culto, secondo regolamento e tariffe comunali. Se la gestione del cimitero è affidata a terzi, il gestore può realizzare e cedere in uso sepolture private entro i limiti del contratto di servizio e del regolamento comunale, con criteri e tariffe fissati dal comune e nel rispetto della parità di accesso.
I progetti di costruzione di sepolture private devono essere conformi al piano cimiteriale. I concessionari devono mantenere a loro spese i manufatti in buono stato, pena decadenza previa diffida.
Le concessioni hanno durata determinata, comunque non superiore a 99 anni salvo rinnovo. I colombari sono assegnati solo in presenza di feretro o urna da tumulare; è esclusa la prenotazione del loculo per future tumulazioni di coniuge o parente di primo grado. Se il piano prevede sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale eccedenza.
Le concessioni si estinguono alla scadenza se non rinnovate, per soppressione del cimitero, dopo 20 anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto, o per revoca per motivi di interesse pubblico.
Sepolture fuori dai cimiteri e cappelle private gentilizie
Le cappelle private gentilizie fuori dal cimitero possono accogliere solo cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone appartenenti alle famiglie proprietarie o aventi diritto. I loculi devono avere caratteristiche tecniche corrispondenti a quelle dei loculi cimiteriali.
I progetti di costruzione, ampliamento o modifica sono approvati dal comune secondo la disciplina edilizia, con oneri a carico dei richiedenti e previo parere di ATS e ARPA; i progetti devono indicare caratteristiche della cappella e perimetrazione della zona di rispetto. La zona di rispetto è pari ad almeno 200 metri, riducibile fino a 50 metri, ed è assoggettata a vincoli di inedificabilità e inalienabilità.
Le cappelle possono contenere al massimo 15 feretri ed eventualmente ossario o cinerario e non sono aperte al pubblico. Se ricadono in aree vincolate, richiedono anche l’autorizzazione paesaggistica e storico-artistica. Le tumulazioni fuori cimitero autorizzate per speciali onoranze devono rispettare il regolamento per quanto applicabile e i vincoli ambientali, storici e artistici.
Tumulazioni con animali d’affezione e sepolture per animali
Le ceneri dell’animale d’affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi. La presenza dell’animale deve risultare nei registri cimiteriali e la volontà va dichiarata per iscritto al comune del cimitero di destinazione. È vietata sulla lapide o sulla tomba l’esposizione di fotografie o iscrizioni riferite all’animale. Il regolamento comunale disciplina la gestione delle ceneri, restando vietata la promiscuità con quelle umane.
I comuni possono anche autorizzare aree e spazi per la sepoltura di animali d’affezione, secondo indicazioni tecniche di ATS e ARPA e nel rispetto della normativa europea sui sottoprodotti di origine animale. Le nuove aree devono essere contornate da zona di rispetto di almeno 25 metri, nella quale operano i vincoli dell’art. 338 r.d. 1265/1934.
Soppressione dei cimiteri, rifiuti e impianti di cremazione
La soppressione di un cimitero è deliberata dal consiglio comunale per dimostrata necessità, purché siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione e sia acquisita autorizzazione dell’ATS competente su richiesta corredata da relazione tecnica sullo stato delle inumazioni, piano di trasferimento dei feretri e destinazione dell’area. L’autorizzazione indica prescrizioni, condizioni e termini per il riuso dell’area.
Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano il d.lgs. 152/2006 e il d.p.r. 254/2003.
Gli impianti di cremazione devono essere realizzati entro i recinti dei cimiteri, sono soggetti alla vigilanza comunale e non possono essere mobili. La loro localizzazione deve rispettare il piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni. Il progetto di realizzazione o ampliamento è approvato dal consiglio comunale, previo parere ATS, e deve essere corredato da relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100. Gli impianti devono rispettare i requisiti tecnici, strutturali e gestionali dell’allegato IV e devono disporre dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla provincia, previa verifica di coerenza con la pianificazione regionale.
Per nuovi impianti o aumento del numero di linee di cremazione va acquisito, se necessario, il titolo edilizio. La gestione può essere pubblica o privata; se il gestore svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria.
Disposizioni finali e regime applicabile
Ai fini del regolamento, per familiari si intendono coniugi, parti dell’unione civile, conviventi, parenti più prossimi e tutori di minori o interdetti secondo la disciplina richiamata.
Le caratteristiche strutturali dell’allegato IV si applicano anche agli impianti esistenti, ma solo agli interventi che comportano ampliamento dei locali.
Per quanto non disciplinato, si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo consolidato rinvia al regolamento del 9 novembre 2004 per la lettura coordinata delle modifiche intervenute.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 giu 2022L.R. Lombardia 12/2022
- Legge · 26 mag 2022L.R. Lombardia 10/2022
- Legge · 26 mag 2022L.R. Lombardia 11/2022
- Regolamento · 24 mag 2022R.R. Lombardia 3/2022
- Legge · 6 lug 2022L.R. Lombardia 13/2022
- Legge · 20 mag 2022L.R. Lombardia 8/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →