L.R. Lombardia 8/2022
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge regionale omnibus che aggiorna numerose discipline lombarde: comunità montane, organizzazione del personale, polizia locale, agriturismo/oleoturismo, caccia al cinghiale per emergenza peste suina, mercato del lavoro, rete escursionistica, trasporti, ambiente, concessioni idroelettriche, sanità, cave, CER e nutria. Contiene anche abrogazioni e una norma transitoria su finanziamenti e decorrenze specifiche.
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022 della Lombardia
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022
La legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 interviene in modo trasversale su molte materie dell’ordinamento lombardo, aggiornando testi vigenti e introducendo alcune misure puntuali di settore. La disciplina prodotta si applica esclusivamente in Lombardia ed è in parte immediatamente operativa, in parte legata a scadenze, procedimenti in corso o annualità specifiche.
Ambito istituzionale
In materia di comunità montane e organizzazione regionale, la legge modifica la l.r. 19/2008 e la l.r. 20/2008. Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 19/2008; viene inoltre previsto che la Giunta regionale, prima di intervenire sull’articolo 19, senta la commissione consiliare competente. È poi introdotto un meccanismo di aggiornamento dell’elenco dei comuni delle zone omogenee, da parte della Giunta con deliberazione e pubblicazione nel BURL, per tenere conto di fusioni, incorporazioni o cambi di denominazione comunale non incidenti sulla delimitazione delle zone omogenee; nelle more dell’aggiornamento, gli statuti delle comunità montane interessate si intendono adeguati. Quanto al personale regionale, viene soppresso il limite che prevedeva, per un incarico disciplinato dall’articolo 59 della l.r. 20/2008, il massimo complessivo di dieci anni.
Sicurezza urbana e polizia locale
La l.r. 6/2015 viene estesa al tema della sicurezza nelle aree del trasporto pubblico regionale e locale. Tra le finalità regionali sono inserite quelle connesse al trasporto pubblico; tra gli ambiti di vigilanza di quartiere compaiono anche le aree a servizio del trasporto pubblico; la Regione è chiamata a promuovere intese con Stato, enti locali e gestori del servizio per attivare controlli anche con la polizia locale, soprattutto nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie e nelle aree di interscambio, favorendo il superamento dei confini territoriali di singoli corpi o servizi. Sono inoltre modificati il Comitato tecnico e il tavolo di consultazione, che possono essere costituiti anche prima della designazione completa dei componenti, con successiva integrazione. Il patto locale di sicurezza urbana è qualificato come uno degli strumenti per realizzare tali finalità. È anche abrogata la previsione dell’articolo 8, comma 5, con una salvaguardia per i procedimenti di finanziamento già avviati prima dell’entrata in vigore della legge, purché non sia ancora stato adottato il provvedimento di restituzione dei fondi alle amministrazioni uscenti.
Premio in memoria di Nicolò Savarino
È istituito, nella l.r. 6/2015, il “Premio in memoria di Nicolò Savarino”, dedicato all’agente della polizia locale di Milano deceduto il 12 gennaio 2012 in servizio. Il premio è conferito ogni anno il 12 gennaio agli operatori distintisi nello svolgimento del servizio di prossimità, appiedato o con velocipede, in situazioni gravemente pericolose per l’incolumità personale. Le candidature sono proposte dai comandi di polizia locale lombardi; la Giunta disciplina caratteristiche, criteri e organizzazione.
Agricoltura, agriturismo e oleoturismo
La l.r. 31/2008 è modificata in più punti. Per le manifestazioni con mezzi motorizzati, in deroga ai divieti vigenti, il regolamento regionale deve definire modalità e procedure autorizzative; se l’area ricade in zona protetta regionale o nazionale, è richiesto il parere preventivo vincolante dell’ente gestore. I responsabili organizzativi devono comunque realizzare opere compensative, pulizia e manutenzione del percorso e prestare un congruo deposito cauzionale o garanzie fideiussorie a copertura di eventuali ripristini.
Per l’agriturismo, il certificato di connessione decade se non sono comunicate tempestivamente le modifiche aziendali che rendono prevalente l’attività agrituristica o se non vengono ripristinate le condizioni entro il termine previsto; la comunicazione è considerata tempestiva se effettuata entro 30 giorni. Si chiarisce che possono essere utilizzati solo i fabbricati non più impiegati per attività agricole, nella disponibilità dell’azienda, connessi fisicamente o funzionalmente, esistenti da almeno tre anni e non pregiudizievoli per l’attività agricola; è vietato usare fabbricati non indicati nel certificato di connessione. Sono aggiornate anche le regole sul marchio, sui cartelli espositivi e sull’indicazione dei servizi offerti.
È inoltre disciplinato l’oleoturismo: la Regione ne promuove lo sviluppo come aspetto della multifunzionalità aziendale, istituisce un elenco regionale degli operatori oleoturistici e ne cura pubblicazione, tenuta e formazione. Possono iscriversi gli operatori in possesso dei requisiti del decreto ministeriale, che abbiano presentato SCIA e frequentato un corso autorizzato. Il comune trasmette la SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio e all’ATS competente; vigilanza e controllo sono affidati agli enti individuati dalla normativa agrituristica. Le sanzioni sono aggiornate, con nuove fattispecie per la violazione del divieto di uso di fabbricati non indicati, per il mancato rispetto dei requisiti dell’oleoturismo e per la mancanza dei requisiti dell’attività agrituristica, che comporta anche la decadenza del certificato di connessione e il divieto di prosecuzione dell’attività fino al ripristino dei requisiti.
Fauna selvatica, cinghiale e peste suina
Per fronteggiare la peste suina e l’emergenza sanitaria ed economica, la l.r. 19/2017 e la l.r. 26/1993 sono modificate in senso acceleratorio e coordinato. Viene eliminato il riferimento al previo parere ISPRA per alcuni piani di prelievo in selezione e si prevede che tali piani siano approvati sentito l’ISPRA e su proposta dei soggetti competenti, con termine assegnato dalla Giunta e intervento sostitutivo regionale e della Provincia di Sondrio in caso di inerzia. Sono inoltre precisate alcune regole relative al cinghiale maschio di classe II, ai soggetti autorizzati al controllo e alla possibilità di lasciare i capi sul posto in determinate condizioni. Nella legge venatoria del 1993 è chiarito che il cinghiale può essere abbattuto senza limiti numerici, nei limiti dei piani di prelievo e del carniere stagionale assegnato.
Mercato del lavoro
La l.r. 22/2006 è riscritta quanto alla rete dei servizi per il lavoro, composta da operatori accreditati, autorizzati a livello regionale o nazionale, centri per l’impiego, uffici di collocamento mirato ed enti che forniscono servizi informativi sul mercato del lavoro sulla base di accordi con province o Città metropolitana di Milano. Gli operatori della rete possono costituire raggruppamenti e partenariati anche con operatori della formazione e altri soggetti individuati nei programmi di attuazione. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento e acquisito il parere consiliare, può rideterminare numero e localizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato, nonché fornire indirizzi organizzativi. È abrogato il comma 3 dell’articolo 15 bis e viene soppresso l’allegato B della l.r. 9/2018, restando però in servizio i centri e gli uffici ivi elencati, con la denominazione semplificata prevista dalla legge.
Rete escursionistica della Lombardia
La disciplina della REL viene integrata con un richiamo espresso alla consapevolezza dei rischi connessi alla frequentazione, in particolare, degli ambienti montani. Si precisa inoltre che l’iscrizione nel catasto della REL e l’attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi propri dell’ambiente naturale per chi li percorre.
Trasporti e agenzie del TPL
La l.r. 6/2012 è aggiornata sulla governance delle agenzie del trasporto pubblico locale. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi; è comunque possibile una nuova nomina dopo tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo. In regime transitorio, gli organi restano in carica fino al rinnovo e i direttori fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti privati.
Opere pubbliche regionali
Il Titolo V della l.r. 70/1983 è abrogato. La legge non contiene una nuova disciplina sostitutiva nel testo fornito.
Ambiente, impianti termici e circolazione dei veicoli
La l.r. 24/2006 viene modificata per rafforzare gli strumenti tecnologici di controllo delle limitazioni regionali alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. In materia di impianti termici, vengono riviste le sanzioni per omessa tenuta del libretto di impianto e per gli adempimenti di installatori e manutentori relativi alla targatura e alla dichiarazione di avvenuta manutenzione, con importi differenziati e maggiorazioni in caso di ritardi superiori a 30 o 90 giorni. Sono abrogati alcune disposizioni previgenti, tra cui il comma 6 dell’articolo 13 e il comma 12 dell’articolo 30, e viene soppresso il riferimento al finanziamento della produzione e distribuzione delle vetrofanie.
Grandi derivazioni idroelettriche e canoni
Per le grandi derivazioni idroelettriche, il termine per il pagamento della componente variabile del canone di concessione è spostato dal 31 marzo al 30 giugno. La nuova scadenza si applica anche alla componente variabile dovuta a consuntivo per l’annualità 2021, senza interessi se pagata entro il nuovo termine. È inoltre coordinata la disciplina generale sui canoni di derivazione nella l.r. 10/2009, con salvezza dei termini speciali per l’idroelettrico.
Sanità e attuazione degli impegni con il Governo
Nella l.r. 33/2009, come modificata nel 2021, la legge adegua il sistema sanitario lombardo al modello di riorganizzazione territoriale e agli impegni assunti con il Governo. Il piano regionale strategico operativo influenzale sostituisce il precedente piano pandemico regionale ed è triennale. Nelle case di comunità si valorizza la collaborazione con le farmacie convenzionate e l’inserimento di MMG e PLS associati o in cooperativa; sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, ostetrica e professioni sanitarie. L’articolo 10 bis è abrogato.
Viene trasformato il “Centro” in “Agenzia” in relazione alla struttura regionale di supporto, adeguando denominazione, funzioni e raccordi con ARPA Lombardia e con le amministrazioni interessate. Sono ampliati e precisati aspetti della selezione dei direttori, dell’istruttoria per l’accreditamento, dell’elenco delle professioni, della stabilizzazione di modelli sperimentali dopo almeno dieci anni e della coerenza tariffaria con le tariffe statali dei DRG. La l.r. 22/2021 è ulteriormente corretta, aggiornando la denominazione dell’Agenzia e il fondo sanitario; il comma 3 dell’articolo 37 è abrogato e l’importo del comma 2 è rideterminato in euro 462.831.827,00.
Cave, sport di montagna, agricoltura, bilancio e CER
La disciplina sulle cave della l.r. 20/2021 è affinata introducendo il grado di rischio archeologico e il potenziale archeologico dell’area tra gli elementi di valutazione, e precisando i rapporti del PAE con la pianificazione statale, regionale e locale, inclusa la pianificazione di bacino e il rischio alluvioni. È inoltre corretto un riferimento contabile al Titolo 1 delle spese correnti. Nella legge regionale sulle attività motorie e sportive è soppresso un periodo del comma 2 sexies dell’articolo 11. Nella l.r. 31/2008 è aggiornato il riferimento al bilancio 2022-2024. Nella l.r. 26/2021 è ridotto l’importo indicato all’articolo 1, comma 6, da 2.440.151.970,74 a 1.640.151.970,74. Sulla sanità, vengono sostituiti i riferimenti all’ispettorato interregionale del lavoro con quelli all’ispettorato territoriale del lavoro. Per le comunità energetiche rinnovabili, la CER è definita come soggetto giuridico autonomo ai sensi del d.lgs. 199/2021 e si richiama la disciplina sulla partecipazione regionale al diritto UE.
Nutria
La disciplina sul contenimento ed eradicazione della nutria è aggiornata richiamando il Piano di gestione nazionale della nutria per i metodi di intervento; sono inoltre soppressi il riferimento alla valorizzazione della pelliccia e altre previsioni non più coerenti con l’impostazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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