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Legge

L.R. Lombardia 12/2022

Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina

Normativa regionaleL.R. Lombardia 12/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda promuove lo spiedo bresciano e altri piatti tradizionali a base di selvaggina legittimamente cacciata o allevata, disciplinandone gratuità di cessione, tracciabilità, controlli e sanzioni. Prevede limiti sulle specie utilizzabili, obblighi documentali per i cacciatori e i riceventi, sanzioni per le violazioni e nessun onere per il bilancio regionale.

Valorizzazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina

Valorizzazione dello spiedo bresciano e dei piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina

La legge della Regione Lombardia mira a valorizzare e diffondere lo spiedo bresciano e altri piatti tradizionali provinciali a base di selvaggina, nel rispetto della disciplina europea e statale sulla fauna selvatica e sulla sicurezza alimentare. La normativa si concentra soprattutto su specie ammesse, gratuità delle cessioni, tracciabilità della selvaggina e controlli.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina regionale persegue la tutela del valore storico, culturale ed enogastronomico dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina legittimamente allevata o cacciata. La legge opera nel solo territorio lombardo e si applica nel rispetto della direttiva 2009/147/CE, della normativa statale sulla caccia e delle regole europee e nazionali in materia alimentare e sanitaria.

Definizione di spiedo bresciano e contesti di utilizzo

Ai fini della legge, lo spiedo bresciano è qualificato come specialità tipica della provincia di Brescia, preparata con cottura allo spiedo di carni di selvaggina selvatica piccola appartenente all’ordine dei passeriformi, integrate con carni di altre specie animali da allevamento, erbe aromatiche e burro fuso. La legge richiama come contesti tipici di preparazione e somministrazione:

  • strutture ricettive alberghiere e non alberghiere;
  • mercati, fiere e sagre;
  • manifestazioni senza scopo di lucro di associazioni o enti del Terzo settore;
  • attività di istruzione e formazione professionale regionale.

Specie utilizzabili e divieti

Possono essere impiegate solo le specie passeriformi cacciabili ai sensi della normativa europea e statale, inclusi gli aggiornamenti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 157/1992. Restano comunque escluse:

  • le specie dell’allegato I della direttiva 2009/147/CE;
  • le specie dell’allegato II, parte B, della stessa direttiva la cui caccia non è consentita in Italia.

Gratuità della cessione della selvaggina

La selvaggina selvatica piccola destinata alla preparazione dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali lombardi può essere ceduta solo a titolo gratuito, senza remunerazione, rimborso o altra utilità. La gratuità riguarda:

  • la cessione dal cacciatore al consumatore finale e ai soggetti che preparano il piatto nei contesti ammessi;
  • la cessione dai soggetti che operano nei contesti ammessi al consumatore finale. Resta fermo il divieto di vendita e commercializzazione dell’avifauna previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Tracciabilità e adempimenti documentali

Il cacciatore che cede gratuitamente la selvaggina deve compilare e consegnare al cessionario una dichiarazione conforme al modello dell’allegato A, conservandone copia. Se la cessione avviene verso esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, oppure verso i soggetti e nei casi indicati dalla legge, il cacciatore che effettua cessioni occasionali fino a 150 capi annui deve trasmettere entro tre giorni una copia della dichiarazione all’ATS competente per territorio presso la sede del cessionario. I riceventi devono documentare la provenienza della selvaggina secondo il regolamento (CE) n. 178/2002 e nel rispetto delle norme sanitarie e igieniche.

Controlli regionali

La Regione effettua i controlli per verificare che valorizzazione e diffusione dei piatti tradizionali avvengano nel rispetto degli standard europei e statali. In particolare, controlla la conformità alla direttiva 2009/147/CE e la coerenza con i piani d’azione contro gli illeciti sugli uccelli selvatici. A tal fine:

  • rafforza il contrasto diretto agli illeciti, anche incrementando il personale di vigilanza;
  • intensifica i controlli sul traffico illegale, anche di importazione, di uccelli selvatici destinati al consumo umano;
  • promuove iniziative di sensibilizzazione di popolazione e cacciatori;
  • rafforza i controlli sulle autocertificazioni, con coordinamento informativo tra ATS, organi di vigilanza venatoria e direzione regionale competente;
  • intensifica i controlli negli esercizi commerciali e nei contesti di utilizzo;
  • attua, per quanto di competenza, il piano d’azione nazionale adottato il 30 marzo 2017;
  • pubblica sul sito istituzionale della Giunta regionale, con cadenza biennale e in forma aggregata, gli esiti dei controlli.

Sanzioni

Per le violazioni degli obblighi previsti in materia di tracciabilità si applica, salvo le ulteriori sanzioni penali e amministrative in materia venatoria, una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Testo integrale

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