L.R. Sicilia 25/2000
Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana ridefinisce la durata in carica di sindaci, consigli comunali, presidenti e consigli provinciali a cinque anni, disciplina il turno elettorale 2001 e i rinnovi successivi, e modifica le regole sulla mozione di sfiducia e sulla cessazione degli organi. Prevede inoltre un numero massimo di sei assessori nei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti. Entrata in vigore il 16 dicembre 2000.
Norme elettorali per gli enti locali e sfiducia a sindaco e presidente della provincia regionale
Norme elettorali per gli enti locali e sfiducia a sindaco e presidente della provincia regionale
La legge regionale disciplina, per la Regione Siciliana, la durata degli organi elettivi locali, la calendarizzazione dei turni elettorali congiunti e la sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale. Incide anche sul numero massimo degli assessori in una specifica fascia demografica di comuni.
Durata in carica degli organi elettivi
La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale, così come del presidente e del consiglio della provincia regionale, è fissata in cinque anni. La regola si applica anche agli organi in carica alla data di entrata in vigore, salvo i casi espressamente disciplinati dalle norme transitorie.
Disciplina transitoria e turno elettorale 2001
Per gli organi elettivi di comuni e province la cui scadenza è prevista dalla legislazione vigente nel secondo semestre, il rinnovo avviene nella tornata elettorale dell’anno successivo alla scadenza del quadriennio.
Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001 è rinviato e si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Restano inoltre rinviati alla tornata elettorale successiva gli enti il cui rinnovo sarebbe scaduto nell’autunno del 2001.
Le nuove regole sulla durata in carica si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi erano già in carica alla data di entrata in vigore, compresi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell’anno 2000.
Mozione di sfiducia al sindaco e al presidente della provincia
La mozione di sfiducia può determinare la cessazione dalla carica del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte.
Per essere approvata, la mozione deve:
- essere motivata;
- essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati;
- essere discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione;
- essere votata per appello nominale con il voto favorevole del 65% dei consiglieri assegnati, oppure, nei comuni fino a 10.000 abitanti, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
Se la mozione è approvata, si produce la cessazione dalla carica del sindaco o del presidente e della giunta, e il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per gli enti locali, dichiara l’anticipata cessazione degli organi elettivi del comune o della provincia, disponendo l’amministrazione dell’ente secondo le modalità previste dalla disciplina richiamata.
Cessazione del sindaco o del presidente e effetti sul consiglio
La cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione delle rispettive giunte, ma non dei rispettivi consigli, che restano in carica fino alle nuove elezioni.
Le nuove elezioni si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Elezioni congiunte di comuni e province regionali
Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi tra il 15 aprile e il 30 giugno.
- Se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, il turno si tiene nello stesso anno.
- Se il mandato scade nel secondo semestre, il turno si tiene nello stesso periodo dell’anno successivo.
- In caso di elezioni anticipate per cessazione degli organi elettivi, l’elezione si svolge nel turno elettorale dell’anno di ricorrenza, purché la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per il decreto di indizione.
Numero degli assessori nei comuni medio-piccoli
Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato in sei.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 16 dicembre 2000.
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