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Legge

L.R. Sicilia 31/2000

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile

Normativa regionaleL.R. Sicilia 31/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Siciliana a cofinanziare gli interventi previsti dalla legge n. 215/1992 per l’imprenditoria femminile. Stanziata una spesa di lire 1.000 milioni per il 2000, con successive determinazioni secondo la disciplina contabile regionale. È previsto un comitato interassessoriale per la gestione.

Cofinanziamento regionale degli interventi per l’imprenditoria femminile

Cofinanziamento regionale per l’imprenditoria femminile

La legge disciplina l’intervento della Regione Siciliana a sostegno dell’imprenditoria femminile, limitandosi a prevedere il cofinanziamento regionale degli interventi già previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Siciliana.

Ambito dell’intervento

L’Assessore regionale per l’industria è autorizzato a cofinanziare gli interventi relativi all’imprenditoria femminile previsti dalla normativa statale di riferimento. La legge regionale non ridisegna il contenuto degli aiuti, ma si inserisce come misura finanziaria e organizzativa di supporto all’attuazione degli interventi.

Copertura finanziaria e spesa autorizzata

Per le finalità della legge è autorizzata per l’anno 2000 una spesa pari a lire 1.000 milioni. La copertura è individuata nelle disponibilità del capitolo 21257, codice 1002, del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

Per gli esercizi finanziari successivi, l’onere è determinato secondo il meccanismo previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

Gestione degli interventi

Per la gestione degli interventi, l’Assessore regionale per l’industria si avvale di un comitato composto da un dirigente designato da ciascuno dei seguenti Assessorati:

  • industria;
  • cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
  • agricoltura e foreste;
  • turismo, comunicazioni e trasporti;
  • bilancio;
  • lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione.

I dirigenti sono designati dai rispettivi assessori, garantendo così un coordinamento interassessoriale nell’attuazione delle misure.

Aspetti temporali e attualità della norma

La legge contiene uno stanziamento espresso riferito all’anno 2000 e rinvia, per gli esercizi successivi, alla disciplina ordinaria di determinazione della spesa. Nel quadro attuale, la previsione finanziaria originaria è legata a un esercizio ormai concluso; pertanto la norma ha oggi rilievo soprattutto storico e non appare generalmente utilizzabile come base autonoma di intervento finanziario attuale.

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