L.R. Sicilia 26/2000
Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone variazioni e rimodulazioni del bilancio regionale siciliano per il 2000, con numerosi stanziamenti, riduzioni e reiscrizioni di somme, oltre a interventi puntuali per enti, contributi e settori specifici. Contiene anche alcune regole transitorie o valevoli fino al 2001-2002, ma la gran parte delle misure è limitata all'esercizio 2000 ed è oggi sostanzialmente superata.
Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000
Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000
La legge interviene sul bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2000 con autorizzazioni di spesa, riduzioni di capitoli, reiscrizioni di somme e rimodulazioni di interventi già previsti da leggi precedenti. Accanto alle misure contabili, disciplina alcuni interventi settoriali in materia di enti locali, cultura, trasporti, agricoltura, edilizia residenziale pubblica, sanità e formazione.
Ricorso al mercato finanziario e gestione del debito
La Regione viene autorizzata a perfezionare entro il 30 aprile 2001, anche in modo parziale, le operazioni finanziarie già autorizzate per il 2000 dalla legge regionale n. 8 del 2000. Le relative entrate restano imputate all'esercizio 2000, mentre gli oneri di ammortamento sono iscritti nei bilanci 2001 e successivi in base ai piani di ammortamento. Per la rimodulazione del profilo di ammortamento dei mutui e prestiti regionali, l'Assessore per il bilancio e le finanze può attivare strumenti finanziari anche mediante derivati e affidare i relativi servizi con trattativa privata a banche o società autorizzate.
Stanziamenti e contributi per l'esercizio 2000
Numerosi articoli autorizzano spese aggiuntive o contributi straordinari per il solo esercizio 2000, con copertura mediante riduzioni di fondi generali o di altri capitoli. Tra gli interventi figurano: pareri e studi per l'amministrazione regionale, auto blindate, assunzione di familiari di vittime della mafia, proroga di contributi ad associazioni antimafia, pagamenti a favore di organizzazioni europee delle regioni, gestione del Parco d'Orleans fino al 31 dicembre 2000, imprenditoria giovanile, lavori per la diga Gibbesi, attività forestali complementari, sostegni a comuni e province, teatro e istituzioni culturali, centro elettronico del dipartimento finanze, trasporti e compagnie di navigazione, registro tumori, scuole per assistenti sociali e altri interventi puntuali.
Enti locali e autonomia finanziaria
Per gli enti locali vengono abrogati per il 2000 alcuni commi dell'articolo 13 della legge regionale n. 8 del 2000 e sospesa l'applicazione di un ulteriore comma, con conseguente ripartizione ai comuni di somme già accantonate secondo criteri richiamati dalla stessa legge. È inoltre incrementato il fondo per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative dei comuni, con destinazione ai comuni fino a 10.000 abitanti. La legge consente a comuni e province di apportare le variazioni di bilancio conseguenti entro termini brevi e di assumere gli impegni necessari per utilizzare i finanziamenti regionali.
Regimi transitori, differimenti e reiscrizioni
Sono previste varie rimodulazioni temporali: differimento al 2001 di alcune spese già autorizzate per il 2000, reiscrizione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione e dell'Azienda foreste demaniali, e regole sul trasporto degli ordini di accreditamento. Per il 2000 gli ordini di accreditamento non estinti non sono riportati all'esercizio successivo, ma possono essere riemessi nel 2001; inoltre nel 2000 non possono essere emessi oltre l'11 dicembre. È stabilito anche che gli impegni senza obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31 dicembre 2000 costituiscono economie di spesa.
Sanità, contabilità e canoni IACP
La disciplina sperimentale della contabilità economico-patrimoniale per le aziende sanitarie, già introdotta dalla legge regionale n. 8 del 2000, viene confermata con avvio dal 1° gennaio 2001, applicazione parallela della contabilità finanziaria fino al 31 dicembre 2001 e introduzione definitiva dal 1° gennaio 2002. Per gli IACP sono ampliate le modalità di liquidazione, riscossione e recupero dei canoni ERP, con possibilità di utilizzare dati fiscali, di avvalersi della riscossione tramite concessionario e di procedere coattivamente mediante ruolo. È inoltre fissato un limite minimo e massimo ai canoni di locazione ERP nella Regione siciliana e una soglia del 12% del reddito imponibile del nucleo familiare.
Disposizioni finali e temporali
Alcune norme hanno efficacia limitata a esercizi specifici o a periodi determinati, come la maggiorazione per Ragusa Ibla interpretata autenticamente per gli anni 1998-1999 e per il triennio 2000-2002, o i contributi e le spese riferiti esclusivamente all'esercizio 2000. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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