L.R. Sicilia 27/2000
Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana riconosce alle imprese agricole danneggiate dallo sciopero degli autotrasportatori e dal blocco stradale in Sicilia nel periodo settembre-ottobre 2000 un indennizzo fino alla copertura del danno, nei limiti di bilancio e senza sovracompensazione. La misura è finanziata con stanziamenti per il 2000 e 2001 ed è subordinata alle norme UE sugli aiuti di Stato.
Indennizzi urgenti per danni all'agricoltura causati dallo sciopero degli autotrasportatori nel 2000
Indennizzi urgenti per il comparto agricolo siciliano
La legge interviene in via eccezionale per sostenere le imprese agricole della Regione Siciliana colpite dallo sciopero degli autotrasportatori e dal blocco della rete stradale verificatisi tra settembre e ottobre 2000. La disciplina è limitata a tali eventi e non contiene misure a regime.
Ambito di applicazione e beneficiari
L’intervento è rivolto alle imprese singole o associate che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presupposto è l’avere subito danni causati dagli eventi indicati, ossia lo sciopero degli autotrasportatori e il blocco delle strade in Sicilia nel periodo settembre-ottobre 2000.
Natura e limiti dell’indennizzo
È previsto un indennizzo per le perdite subite, riconoscibile fino alla totale copertura del danno, ma solo nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’erogazione avviene su istanza degli interessati, corredata della documentazione giustificativa delle perdite, secondo modalità stabilite dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste. La legge precisa che l’indennizzo non può in alcun caso essere sovraccompensativo.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione degli interventi è autorizzata una spesa di lire 300 milioni per l’esercizio finanziario 2000 e di lire 1.000 milioni per l’esercizio finanziario 2001. La copertura del 2000 avviene mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall’articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, sul capitolo 10742. L’onere del 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015.
Vincoli derivanti dal diritto europeo
Gli interventi sono espressamente subordinati al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla conclusione delle procedure previste dall’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Ne consegue che l’applicazione concreta dell’indennizzo è condizionata alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.
Osservazioni sulla rilevanza attuale
Si tratta di una misura straordinaria legata a un evento storico specifico e a esercizi finanziari già conclusi; non prevede disciplina permanente o applicazioni future generalizzabili.
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