Sentenza n. 4414/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4861/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 31 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4861/2024, passata in giudicato, che lo aveva condannato al risarcimento del danno per reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 31 ottobre 2024, che aveva accolto la domanda risarcitoria per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine e condannato il Ministero al pagamento di un importo pari a nove mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 maggio 2025, munita di attestazione del passaggio in giudicato nella stessa data. Dedotta la persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato il pagamento e che fosse nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non risultando provata l’integrale esecuzione da parte del Ministero, ha ordinato di corrispondere entro 90 giorni dalla notifica della sentenza di ottemperanza il risarcimento stabilito nel titolo, pari a nove mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza n. 4861/2024 fino al saldo. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e tenuto a eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari al pagamento; non è previsto un compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre oneri e spese generali, da corrispondere ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 4861/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 31 ottobre 2024 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 16 maggio 2025 (all. 2 al ricorso).
Il TAR considera la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato sulla base delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c. e dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 16 maggio 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Prima di procedere all’esecuzione giudiziale di un titolo esecutivo notificato presso la sede del debitore deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 474 c.p.c.
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 16 maggio 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo costituito dalla sentenza deve essere notificato in copia munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato in copia conforme e, per l’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Se l’amministrazione non dimostra l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare il residuo dovuto e di adottare gli atti necessari all’esecuzione, anche avvalendosi di funzionari delegati e delle strutture amministrative indicate dal giudice; se l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso.
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