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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/614

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayramiç Beyazı» (DOP)]

Normativa europea32021R0614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 registra il nome "Bayramiç Beyazı" nel registro delle denominazioni di origine protette dell’Unione. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Turchia e l’assenza di opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Bayramiç Beyazı".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Bayramiç Beyazı" come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; il testo non prevede esclusioni specifiche.

Iscrizione di "Bayramiç Beyazı" nel registro delle DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, iscrivendo il nome "Bayramiç Beyazı" nel registro delle denominazioni di origine protette. L’atto prende le mosse dalla domanda presentata dalla Turchia e dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale; in mancanza di opposizioni, la Commissione dispone la registrazione.

Base normativa e presupposti della registrazione

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome doveva essere registrato.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Bayramiç Beyazı" è registrato come DOP. La denominazione riguarda un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato espressamente come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone che il nome "Bayramiç Beyazı" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Turchia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

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