Regolamento (UE) 2021/605
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro armonizzato e temporaneo di misure speciali contro la peste suina africana, basato su regionalizzazione e su restrizioni differenziate per livelli di rischio. Disciplina l’istituzione e l’aggiornamento delle zone I, II e III, i divieti di movimento e le deroghe autorizzabili per suini detenuti, materiale germinale, sottoprodotti e carni/prodotti suini, con requisiti di biosicurezza, certificazione e controllo. Prevede inoltre obblighi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti sia agli Stati membri interessati sia a tutti gli Stati membri.
Stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, con regionalizzazione in zone soggette a restrizioni e regole specifiche sui movimenti di suini, prodotti suini, materiale germinale, sottoprodotti e suini selvatici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati in cui sono istituite zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell’allegato I, nonché, per specifici obblighi di informazione e sensibilizzazione, a tutti gli Stati membri. Riguarda i suini detenuti e selvatici, il materiale germinale, le carni fresche e trasformate, i prodotti a base di carne, i sottoprodotti di origine animale, i materiali di categoria 2 e 3, i movimenti per uso privato di prodotti derivati da suini selvatici e gli operatori che li manipolano o trasportano. Si applica dal 21 aprile 2021 al 20 aprile 2028; il regolamento è direttamente applicabile e, ai fini dell’Irlanda del Nord, i riferimenti agli Stati membri includono il Regno Unito nei limiti del protocollo.
Misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento istituisce un sistema temporaneo e armonizzato di misure speciali di controllo della peste suina africana, pensato per sostituire e aggiornare la disciplina previgente alla luce del nuovo quadro della normativa in materia di sanità animale. La ratio è quella di ridurre il rischio di diffusione del virus, proteggere la produzione suinicola e limitare, per quanto possibile, le perturbazioni degli scambi, allineando le misure dell’Unione anche alle norme OIE.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, che si applicano dal 21 aprile 2021. Le considerazioni iniziali evidenziano che la peste suina africana presenta un rischio elevato di diffusione nell’Unione, richiede un approccio di regionalizzazione e non è coperta in modo sufficientemente dettagliato dalle sole misure generali del diritto UE. Il regolamento mira quindi a disciplinare in modo più specifico i movimenti di suini, prodotti suini, materiale germinale e sottoprodotti, nonché i comportamenti informativi e organizzativi degli Stati membri.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 distingue due livelli di applicazione: da un lato, misure speciali per gli Stati membri in cui sono presenti zone soggette a restrizioni I, II o III; dall’altro, misure di informazione e sensibilizzazione che gravano su tutti gli Stati membri. Le misure si applicano ai suini detenuti e selvatici, al materiale germinale, ai prodotti di origine animale e ai sottoprodotti ottenuti da suini, oltre che agli operatori alimentari che manipolano tali partite. Sono ricompresi anche i movimenti per uso privato di prodotti ottenuti da suini selvatici e l’attività di informazione verso i viaggiatori.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/687 e chiarisce alcuni concetti essenziali. In particolare:
- "suino" corrisponde agli animali della famiglia Suidae;
- "materiale germinale" comprende sperma, ovociti ed embrioni di suini destinati alla riproduzione artificiale;
- le zone soggette a restrizioni I, II e III sono aree territorialmente delimitate e inserite nell’allegato I;
- lo "Stato membro precedentemente indenne da malattia" è quello in cui non è stata confermata la peste suina africana nei suini detenuti nei 12 mesi precedenti.
Regionalizzazione e aggiornamento delle zone
Gli articoli 3-8 costruiscono l’architettura della regionalizzazione. In caso di focolaio in suini detenuti o selvatici, l’autorità competente deve istituire una zona soggetta a restrizioni o una zona infetta secondo le regole del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 4 consente l’istituzione di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni confinante, che deve corrispondere alla zona I dell’allegato I. Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano l’inserimento nell’allegato I delle aree colpite o a rischio: zona I per focolai vicini ad aree indenni, zona II per focolai in suini selvatici, zona III per focolai in suini detenuti, salvo il caso del primo e unico focolaio in uno Stato membro precedentemente indenne. L’articolo 8 precisa che le misure del regolamento si applicano in aggiunta alle misure già previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriori restrizioni e zone infette.
Divieti di movimento e ratio delle restrizioni
Gli articoli 9-13 contengono il nucleo delle restrizioni. In linea generale è vietato il movimento fuori dalle zone I, II e III di:
- suini detenuti;
- materiale germinale proveniente da suini detenuti nelle zone II e III;
- sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone II e III;
- carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone II e III.
Per i suini detenuti l’autorità competente può consentire movimenti all’interno dello stesso Stato membro anche verso altre zone soggette a restrizioni o fuori da esse, se sussistono le condizioni previste dalle deroghe. Per gli altri prodotti il regolamento prevede divieti specifici e, in via generale, la possibilità per l’autorità di vietare ulteriori movimenti qualora ritenga sussistente un rischio di diffusione della malattia.
Condizioni generali per le deroghe
L’articolo 14 stabilisce che le deroghe ai divieti sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28 e 29 e nel rispetto delle condizioni generali del regolamento delegato (UE) 2020/687. La concessione dell’autorizzazione richiede una valutazione del rischio che indichi un rischio trascurabile di diffusione della peste suina africana.
Gli articoli 15-17 introducono condizioni aggiuntive riguardanti:
- la permanenza dei suini nello stabilimento di spedizione per almeno 30 giorni, o dalla nascita se più breve, senza introduzione di suini da zone II e III;
- l’esame clinico da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il movimento o la raccolta del materiale germinale;
- eventuali test di identificazione dell’agente patogeno prima del movimento;
- la biosicurezza rafforzata degli stabilimenti, la frequenza delle visite ufficiali e la sorveglianza continua;
- la pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto sotto controllo dell’autorità competente.
L’articolo 16 è particolarmente rilevante per gli stabilimenti: impone visite periodiche di veterinari ufficiali, misure di biosicurezza rafforzate di cui all’allegato II, sorveglianza continua con test settimanali sui suini morti e, in taluni casi, deroghe temporanee alla recinzione a prova di bestiame per tre mesi dal primo focolaio, purché il rischio sia trascurabile e i suini non vengano spediti in altri Stati membri.
Certificati sanitari e tracciabilità documentale
Gli articoli 18-21 prescrivono che i movimenti autorizzati siano accompagnati da certificati sanitari contenenti attestazioni standardizzate di conformità al regolamento. Per i suini detenuti, gli attestati devono richiamare la zona di restrizione I, II o III di provenienza. Per carni fresche, prodotti a base di carne e prodotti trasformati sono previste formule specifiche e, in alcuni casi, la possibilità di sostituire il certificato con bolli sanitari o marchi di identificazione apposti in stabilimenti designati.
Per il materiale germinale proveniente da zone II e III sono richiesti certificati con attestazioni dedicate. Per i materiali di categoria 2 e 3 il regolamento rinvia al documento commerciale del regolamento (UE) n. 142/2011 e al certificato sanitario previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. In più casi i movimenti interni allo stesso Stato membro possono essere autorizzati senza certificato, se la competente autorità decide in tal senso.
Movimenti dei suini detenuti: deroghe per zona I, II e III
Gli articoli 22-30 configurano un sistema a gradini. Per i suini in zona I, le deroghe possono permettere movimenti verso altre zone, altri Stati membri o paesi terzi, ma solo se ricorrono le condizioni generali e supplementari. Per la zona II, i movimenti possono essere autorizzati verso altre zone II, verso zone I o III dello stesso Stato membro, oppure verso altri Stati membri o un macello nello stesso Stato membro, anche con macellazione immediata. Per i trasferimenti verso zone II o III di un altro Stato membro è richiesta una procedura di incanalamento, mezzi dotati di navigazione satellitare, sigillatura, notifiche preventive, piano di emergenza e cooperazione tra autorità competenti. L’articolo 27 prevede obblighi per lo Stato membro di destinazione, che deve notificare l’arrivo della partita e garantire il mantenimento dei suini nello stabilimento o l’invio diretto a macello designato.
Per la zona III, le deroghe sono molto più restrittive: sono ammesse solo in circostanze eccezionali, per problemi di benessere animale o per esigenze di macellazione immediata in macelli designati, con precise regole di separazione, calendario di macellazione e pulizia/disinfezione. È inoltre possibile, in casi estremi, inviare suini a un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale, con abbattimento immediato e smaltimento conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Materiale germinale e sottoprodotti
Gli articoli 31 e 32 regolano il materiale germinale proveniente da zona II. I movimenti sono possibili, nel territorio nazionale o verso altri Stati membri, solo se il materiale è raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti che rispettano le condizioni di biosicurezza e se i donatori sono rimasti separati per almeno 30 giorni. Per i movimenti transfrontalieri è richiesta inoltre una valutazione del rischio e l’approvazione da parte dello Stato membro di destinazione.
Gli articoli 33-37 disciplinano invece i sottoprodotti di origine animale e i materiali di categoria 2 e 3. Le partite possono essere autorizzate verso impianti di trattamento, smaltimento, incenerimento, coincenerimento, biogas o compostaggio, in alcuni casi anche in un altro Stato membro. È imposto l’uso di sistemi di navigazione satellitare o, in alternativa, la sigillatura dei mezzi di trasporto, con conservazione della documentazione elettronica per almeno due mesi. Per i materiali di categoria 2 è prevista anche la collaborazione tra autorità di spedizione e di destinazione nei controlli.
Carni fresche e prodotti a base di carne
Gli articoli 38-40 disciplinano i movimenti di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli. Per i prodotti di suini detenuti in zona II sono ammessi movimenti interni allo Stato membro se gli stabilimenti soddisfano le condizioni generali rafforzate e se i prodotti sono ottenuti e prodotti in stabilimenti designati. In mancanza di tali condizioni, le carni fresche possono essere inviate a trasformazione per essere sottoposte a trattamenti di riduzione del rischio, oppure essere marcate con un bollo sanitario speciale o marchio non ovale e non confondibile con i marchi ordinari.
Per i prodotti ottenuti in zona III, l’articolo 40 impone condizioni ancora più severe: i suini devono essere allevati in stabilimenti conformi alle condizioni generali, macellati nella stessa zona III o dopo un movimento autorizzato ai sensi dell’articolo 29, e i prodotti devono essere destinati solo a movimenti interni allo stesso Stato membro se marcati con marchi speciali. In tali casi il marchio deve essere nettamente distinto dai marchi previsti dalla normativa igienica generale.
Stabilimenti designati, separazione dei flussi e marcature speciali
L’articolo 41 prevede la designazione, su domanda dell’operatore, di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione e centri di lavorazione della selvaggina per attività connesse ai flussi provenienti dalle zone di restrizione o ai suini selvatici. In alcuni casi la designazione non è necessaria se gli stabilimenti limitano i flussi allo stesso Stato membro e garantiscono marcature speciali e smaltimento interno dei sottoprodotti.
Gli articoli 42 e 43 impongono condizioni di separazione funzionale tra macellazione, sezionamento, trasformazione e stoccaggio di prodotti ammissibili ai movimenti autorizzati e quelli non ammissibili. Devono esistere procedure documentate approvate dall’autorità competente. L’articolo 44 stabilisce i prodotti che devono essere marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione non ovale e non confondibile con i marchi standard.
Suini selvatici: divieti, deroghe e uso privato
Nel capo V il regolamento amplia le restrizioni ai suini selvatici. L’articolo 45 vieta i movimenti di suini selvatici operati da operatori su tutto il territorio dello Stato membro e verso altri Stati membri o paesi terzi. L’articolo 46 vieta in generale i movimenti di carni, prodotti a base di carne, sottoprodotti e altri prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e di corpi destinati al consumo umano all’interno e fuori delle zone I, II e III, includendo anche gli usi domestici privati e i piccoli quantitativi ceduti dai cacciatori al consumatore finale o a laboratori locali.
Gli articoli 48 e 49 consentono deroghe molto mirate, subordinate a test di identificazione dell’agente patogeno su ogni suino selvatico pertinente e all’ottenimento di risultati negativi prima del movimento. Per i prodotti trasformati è richiesto il trattamento di riduzione del rischio e la produzione in stabilimenti designati. I movimenti di corpi e prodotti di suini selvatici all’interno della zona I o tra zone di restrizione possono essere autorizzati anche per uso privato o tramite canali dei cacciatori, mentre quelli fuori zona richiedono certificazione sanitaria specifica.
L’articolo 51 disciplina i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati ottenuti da suini selvatici: i movimenti sono consentiti solo se i materiali sono trattati in modo da non presentare rischi oppure raccolti, trasportati e smaltiti secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, con eventuale sistema satellitare per i movimenti fuori zona. L’articolo 52 impone il documento commerciale e, se del caso, il certificato sanitario, con facoltà dell’autorità competente di esentare dal certificato nei movimenti interni.
Informazione, formazione e sensibilizzazione
Il capo VI attribuisce agli Stati membri interessati obblighi specifici di informazione. L’articolo 53 richiede che operatori ferroviari, portuali, aeroportuali, di autobus, agenzie di viaggio, organizzatori di viaggi di caccia e servizi postali informino i clienti sui principali divieti previsti dagli articoli 9, 11, 12, 45 e 46. Gli Stati membri devono inoltre organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione e comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri l’evoluzione epidemiologica, i risultati della sorveglianza e le misure adottate.
L’articolo 54 impone corsi di formazione periodici o a intervalli adeguati per veterinari, allevatori di suini e cacciatori, sui rischi della peste suina africana e sulle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione. L’articolo 55 estende l’obbligo di informazione a tutti gli Stati membri, imponendo comunicazioni visibili sui principali assi di trasporto terrestre e misure di sensibilizzazione degli operatori del settore suinicolo, con particolare attenzione alle misure di biosicurezza rafforzate dell’allegato II.
Misure di biosicurezza rafforzate
L’allegato II specifica le misure rafforzate applicabili agli stabilimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III quando siano autorizzati movimenti fuori zona. Tra i requisiti principali figurano:
- assenza di contatti diretti o indiretti con altri suini detenuti e con suini selvatici;
- misure igieniche per personale e visitatori, inclusi cambio di abiti e calzature, lavaggio e disinfezione di mani e calzature;
- assenza di contatto con suini detenuti per almeno 48 ore dopo attività di caccia o contatti con suini selvatici;
- divieto di accesso per persone o mezzi non autorizzati;
- registri degli accessi;
- locali idonei a impedire l’ingresso di altri animali e a consentire pulizia e disinfezione;
- recinzione a prova di bestiame;
- piano di biosicurezza approvato dall’autorità competente, comprensivo di zone pulite/sporche, gestione degli ingressi di nuovi suini, procedure di pulizia e disinfezione, formazione del personale, separazione delle unità epidemiologiche e audit interno o autovalutazione.
Durata e applicazione nel tempo
L’articolo 56 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 21 aprile 2021 al 20 aprile 2028. Il legislatore ha quindi previsto una durata determinata di sette anni, coerente con la necessità di mantenere strumenti speciali di controllo in una fase epidemiologica ancora critica.
Allegato I: elenco delle zone soggette a restrizioni
L’allegato I contiene un elenco estremamente dettagliato, suddiviso in tre parti, delle zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri, tra cui Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Grecia, Germania, Bulgaria, Romania, Italia e altre aree. Per l’Italia, la zona soggetta a restrizioni III coincide con l’intero territorio della Sardegna. La presenza nell’allegato è decisiva perché determina l’applicazione delle misure materiali del regolamento e la possibilità o meno di ricorrere alle varie deroghe previste nei capi successivi.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione alle misure speciali contro la peste suina africana negli Stati membri interessati e agli obblighi generali per tutti gli Stati membri in materia di sensibilizzazione. L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/687 e introduce nozioni specifiche, tra cui suino, materiale germinale, zone soggette a restrizioni I, II e III, Stato membro precedentemente indenne da malattia e materiali di categoria 2 e 3.
Regionalizzazione e istituzione delle zone
Gli articoli 3-8 disciplinano l’istituzione delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette in caso di focolai, nonché l’eventuale istituzione di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni. Le zone I, II e III sono inserite nell’allegato I e devono essere adeguate senza indugio in base all’evoluzione epidemiologica; in caso di primo focolaio in uno Stato membro precedentemente indenne, l’inserimento in zona III è escluso. Le misure del regolamento si applicano in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Divieti di movimento e condizioni generali di deroga
Gli articoli 9-17 prevedono il divieto di movimento fuori dalle zone di restrizione per suini detenuti, materiale germinale, sottoprodotti e carni/prodotti suini, con possibilità di deroghe solo in casi espressamente previsti e a rischio trascurabile. Le deroghe richiedono condizioni generali del regolamento delegato (UE) 2020/687, ulteriori requisiti su stabilimenti, animali, controlli clinici, test di identificazione dell’agente patogeno, mezzi di trasporto puliti e disinfettati e, per gli stabilimenti, biosicurezza rafforzata e sorveglianza continua. È prevista la possibile esenzione, in casi particolari, da talune condizioni per il trasferimento di suini verso macelli nello stesso Stato membro in circostanze eccezionali.
Certificazione sanitaria e sostituzione con marchi
Gli articoli 18-21 impongono che i movimenti autorizzati siano accompagnati da certificati sanitari con attestazioni standardizzate di conformità al regolamento, salvo alcune deroghe per i movimenti interni allo stesso Stato membro. In taluni casi, per carni e prodotti a base di carne, il certificato può essere sostituito da un bollo sanitario o marchio di identificazione apposto in stabilimenti designati. Per i materiali di categoria 2 e 3 è richiesto anche il documento commerciale previsto dal regolamento (UE) n. 142/2011.
Deroghe specifiche per suini detenuti
Gli articoli 22-30 stabiliscono deroghe distinte per movimenti da zona I, da zona II e da zona III, sia all’interno dello stesso Stato membro sia verso altri Stati membri, paesi terzi o macelli/impianti riconosciuti. Per i trasferimenti da zona II verso zone II o III di un altro Stato membro è prevista una procedura di incanalamento con tracciamento satellitare, sigillatura dei mezzi, notifiche preventive e cooperazione tra autorità competenti. Per la zona III le deroghe sono più limitate e collegate a esigenze di benessere animale, macellazione immediata, capacità logistico-produttiva e rigorose condizioni di separazione, pulizia e smaltimento.
Materiale germinale e sottoprodotti di origine animale
Gli articoli 31-37 disciplinano i movimenti di materiale germinale proveniente da zona II e di sottoprodotti di origine animale, incluse le categorie 2 e 3, imponendo condizioni di biosicurezza, separazione dei donatori, tracciabilità, sistemi di navigazione satellitare o sigillatura dei mezzi e conservazione della documentazione per almeno due mesi. Sono previsti controlli tra Stati membri di spedizione e di destinazione e liste pubbliche di stabilimenti autorizzati per taluni movimenti.
Carni fresche e prodotti a base di carne
Gli articoli 38-40 regolano i movimenti di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone II e III. I movimenti sono consentiti solo in presenza di condizioni di produzione in stabilimenti designati, separazione dei flussi, eventuale trattamento di riduzione del rischio e, per alcuni prodotti, marcatura con bolli sanitari speciali o marchi non confondibili con quelli ordinari.
Stabilimenti designati e marcature speciali
Gli articoli 41-44 prevedono la designazione, su domanda dell’operatore, di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione e centri di lavorazione della selvaggina. La designazione è subordinata a separazione fisica e organizzativa dei flussi conformi alle condizioni del regolamento; in alcuni casi la designazione non è richiesta se i prodotti restano nello stesso Stato membro e sono marcati con bollo sanitario speciale o marchio di identificazione speciale. L’articolo 44 impone marcature speciali per specifiche carni e prodotti provenienti da zona III, da zona II in assenza delle condizioni di deroga e per taluni prodotti di suini selvatici.
Suini selvatici e prodotti derivati
Gli articoli 45-52 vietano in generale i movimenti di suini selvatici operati da operatori e il trasferimento di carni, prodotti a base di carne, sottoprodotti e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici all’interno e fuori delle zone di restrizione, salvo deroghe mirate. Per i prodotti trasformati è richiesto l’esito negativo dei test sull’agente patogeno su ogni suino selvatico pertinente e l’uso di stabilimenti designati; per i corpi e i prodotti destinati al consumo umano sono previste eccezioni limitate per uso domestico privato, piccoli quantitativi da parte dei cacciatori e per invio a stabilimenti di trasformazione. I movimenti di sottoprodotti e derivati sono soggetti a trattamento conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e, fuori zona, a tracciamento satellitare o sigillatura.
Informazione, formazione e sensibilizzazione
Gli articoli 53-55 impongono agli Stati membri interessati di informare operatori di trasporto, agenzie di viaggio, organizzatori di viaggi di caccia e servizi postali sui principali divieti e sulle misure del regolamento, oltre a svolgere campagne di sensibilizzazione e a comunicare periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’evoluzione epidemiologica e le misure adottate. Tutti gli Stati membri devono inoltre sensibilizzare i cittadini e formare veterinari, allevatori e cacciatori sui rischi della peste suina africana e sulle misure di biosicurezza rafforzate.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 56 dispone l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 21 aprile 2021 al 20 aprile 2028.
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