Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9030/2026 - Roma, Sezione 3Q

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 2265/2024 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, CONSIGLIERE ESTENSORE DOTT.SSA DEL VILLANO ACETO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 117/2021, PUBBLICATA IN DATA 18/06/2024, NOTIFICATA IN DATA 11/12/2024, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202504975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2265/2024 della Corte di appello di Roma, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato a tempo determinato ed era stato condannato il Ministero al pagamento delle somme quantificate dal giudice ordinario, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita senza formulare difese e non ha eseguito la sentenza, neppure dopo un'ordinanza istruttoria del TAR. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la regolare notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era contestato che la sentenza passata in giudicato non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere le somme giudizialmente dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato previsto alcun compenso per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo giudiziale presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita e l'inottemperanza non è contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, disponendo il pagamento delle somme giudizialmente dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza, per il caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente e consentendogli la delega delle attività necessarie all'esecuzione.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze non comporta la liquidazione di un compenso ulteriore quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.