Sentenza n. 3308/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento dell’avviso orale prot. -OMISSIS- datato 18.01.2023 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- notificato il 01.02.2023 dalla Legione Carabinieri Lombardia Compagnia di -OMISSIS- Nucleo Operativo e Radiomobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore, con prescrizioni e divieti ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore nei suoi confronti, deducendo violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che gli elementi valorizzati dall’Amministrazione fossero risalenti e di lieve entità e che mancasse un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale. L’avviso era fondato su precedenti condanne per detenzione e cessione di stupefacenti, su ulteriori procedimenti, segnalazioni e su un’indagine relativa a reati in materia di stupefacenti e ricettazione, avviata dopo una perquisizione domiciliare con rinvenimento di sostanza stupefacente e numerose schede di ricarica telefonica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come misura di prevenzione personale di natura monitoria e lato sensu preventiva, diretta a sollecitare una condotta conforme alla legge. Per la sua adozione non è necessaria una sentenza penale definitiva né la prova compiuta della commissione di reati, essendo sufficienti elementi fattuali circostanziati, anche indiziari o consistenti in meri sospetti, purché adeguatamente motivati e idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, la pluralità e reiterazione di condanne, procedimenti, segnalazioni e indagini per condotte della stessa natura, comprese le più recenti indagini per violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 e art. 648 c.p., giustificavano il giudizio di pericolosità sociale. Gli elementi dovevano essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. Sono state ritenute legittime anche le prescrizioni e i divieti previsti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Individua le categorie di soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali, sulla base di elementi di fatto idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale.
art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
L’avviso orale è una misura monitoria e preventiva adottabile sulla base di indizi e di un giudizio motivato di pericolosità sociale, senza necessità di una prova penale compiuta.
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare [...] apparati di comunicazione [...], armi o strumenti [...], prodotti pirotecnici [...], sostanze infiammabili [...] nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
Le prescrizioni e i divieti accessori possono accompagnare l’avviso orale quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente come parametri di legittimità dell’azione amministrativa; il TAR non ha ravvisato violazioni.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazioni.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato con riferimento alle condanne e alle indagini per condotte in materia di stupefacenti, valorizzate quali elementi indiziari della pericolosità sociale.
art. 648 c.p.
Richiamato con riferimento all’indagine per ricettazione, concorrente nella valutazione complessiva degli elementi di pericolosità.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione personale di natura monitoria e lato sensu preventiva; la sua adozione non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale dell’interessato né la prova compiuta della commissione di reati.
- Il giudizio di pericolosità sociale che giustifica l’avviso orale può fondarsi su elementi fattuali circostanziati, anche indiziari o consistenti in meri sospetti, purché adeguatamente motivati e complessivamente idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento; eventuali pronunce favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, l’illegittimità originaria dell’atto.
- Nella valutazione dei presupposti dell’avviso orale, la reiterazione di condotte della medesima natura, unitamente a condanne, procedimenti, segnalazioni e indagini, può integrare un quadro complessivo sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità sociale.
- Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell’avviso orale; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
- I divieti e le prescrizioni accessorie previsti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 possono essere imposti con l’avviso orale quando risultino integrati i presupposti legali della misura e della condanna definitiva per delitti non colposi.
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