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Sentenza

Sentenza n. 3308/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento dell’avviso orale prot. -OMISSIS- datato 18.01.2023 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- notificato il 01.02.2023 dalla Legione Carabinieri Lombardia Compagnia di -OMISSIS- Nucleo Operativo e Radiomobile.

Giustizia amministrativa202300674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore, con prescrizioni e divieti ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore nei suoi confronti, deducendo violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che gli elementi valorizzati dall’Amministrazione fossero risalenti e di lieve entità e che mancasse un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale. L’avviso era fondato su precedenti condanne per detenzione e cessione di stupefacenti, su ulteriori procedimenti, segnalazioni e su un’indagine relativa a reati in materia di stupefacenti e ricettazione, avviata dopo una perquisizione domiciliare con rinvenimento di sostanza stupefacente e numerose schede di ricarica telefonica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come misura di prevenzione personale di natura monitoria e lato sensu preventiva, diretta a sollecitare una condotta conforme alla legge. Per la sua adozione non è necessaria una sentenza penale definitiva né la prova compiuta della commissione di reati, essendo sufficienti elementi fattuali circostanziati, anche indiziari o consistenti in meri sospetti, purché adeguatamente motivati e idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, la pluralità e reiterazione di condanne, procedimenti, segnalazioni e indagini per condotte della stessa natura, comprese le più recenti indagini per violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 e art. 648 c.p., giustificavano il giudizio di pericolosità sociale. Gli elementi dovevano essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. Sono state ritenute legittime anche le prescrizioni e i divieti previsti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    Individua le categorie di soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali, sulla base di elementi di fatto idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

    L’avviso orale è una misura monitoria e preventiva adottabile sulla base di indizi e di un giudizio motivato di pericolosità sociale, senza necessità di una prova penale compiuta.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare [...] apparati di comunicazione [...], armi o strumenti [...], prodotti pirotecnici [...], sostanze infiammabili [...] nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

    Le prescrizioni e i divieti accessori possono accompagnare l’avviso orale quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente come parametri di legittimità dell’azione amministrativa; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Richiamato con riferimento alle condanne e alle indagini per condotte in materia di stupefacenti, valorizzate quali elementi indiziari della pericolosità sociale.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato con riferimento all’indagine per ricettazione, concorrente nella valutazione complessiva degli elementi di pericolosità.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione personale di natura monitoria e lato sensu preventiva; la sua adozione non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale dell’interessato né la prova compiuta della commissione di reati.
  • Il giudizio di pericolosità sociale che giustifica l’avviso orale può fondarsi su elementi fattuali circostanziati, anche indiziari o consistenti in meri sospetti, purché adeguatamente motivati e complessivamente idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011.
  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento; eventuali pronunce favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, l’illegittimità originaria dell’atto.
  • Nella valutazione dei presupposti dell’avviso orale, la reiterazione di condotte della medesima natura, unitamente a condanne, procedimenti, segnalazioni e indagini, può integrare un quadro complessivo sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità sociale.
  • Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell’avviso orale; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
  • I divieti e le prescrizioni accessorie previsti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 possono essere imposti con l’avviso orale quando risultino integrati i presupposti legali della misura e della condanna definitiva per delitti non colposi.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

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