Cassazione Civile, Ordinanza n. 06468/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una compagnia assicurativa, in qualità di surrogata ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti del proprio assicurato indennizzato, aveva agito contro una Provincia autonoma per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo dell'assicurato a seguito di un incidente stradale avvenuto su strada provinciale, assumendo che il sinistro fosse stato causato da un capriolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La Provincia autonoma ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la parte ricorrente non aveva depositato, nel termine perentorio, la copia autentica della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione; inoltre, dagli atti risultava che la sentenza era stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso, sicché non era superata la prova di resistenza per dimostrare la tempestività dell'impugnazione. La controricorrente ha resistito con controricorso e memorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione nel termine perentorio. Ha inoltre rilevato che la sentenza era stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, sicché non risultava superata la prova di resistenza ai fini della tempestività ex art. 325, comma 2, c.p.c. La Provincia autonoma è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti processuali, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1916 c.c.
richiamato come fondamento della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato indennizzato per agire verso il responsabile del danno
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato, corredata della relazione di notificazione, nel termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso
art. 325, comma 2, c.p.c.
ai fini della tempestività dell'impugnazione va verificato il rispetto del termine breve; in mancanza di prova contraria non è superata la prova di resistenza
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione è un adempimento processuale necessario: la sua omissione nel termine perentorio determina l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la parte ricorrente deve offrire la prova documentale utile a superare la verifica sulla tempestività dell'impugnazione; in difetto, la prova di resistenza resta insuperata.
- L'improcedibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e può determinare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni dichiarate improcedibili.
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