Cassazione Penale, Sentenza n. 26572/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato vizio di violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. (e alla presunzione relativa prevista per i reati associativi), sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto sussistenti esigenze di prevenzione (pericolo di reiterazione) con motivazione illogica e contraddittoria. In particolare, si contestava che i fatti principali risalgono al 2021 e che non risultano condotte successive indicative di perdurante pericolosità: il giudice di appello avrebbe quindi dovuto considerare espressamente il tempo trascorso (il “tempo silente”) e valutare se la presunzione relativa di persistenza dell'affiliazione reggesse alla stregua di un rilevante arco temporale privo di elementi nuovi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio al Tribunale di Lecce. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale illogica e meramente apparente: la decisione aveva dato rilievo a fatti risalenti al 2021 e, quale elemento di attualità, al solo esito positivo a test per cannabinoidi e cocaina in un incidente nel 2023. La Corte ha qualificato tale elemento (il mero consumo) come non pertinente a dimostrare l'inserimento nei circuiti di traffico e, quindi, non idoneo a sorreggere la presunzione relativa di pericolo di reiterazione. Ha, pertanto, disposto il riesame della sussistenza di esigenze di prevenzione concrete e attuali tenendo conto della rilevanza del cosiddetto "tempo silente".
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte rileva che è stata invocata la violazione in quanto il Tribunale avrebbe motivato illogicamente l'attualità delle esigenze cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati associativi; la Corte afferma che tale presunzione richiede comunque che il giudice consideri espressamente il tempo trascorso e gli eventuali elementi che possano superare o attenuare la presunzione
art. 74, d.P.R. n. 309/1990
Articolo relativo ai reati fine nell'ambito del traffico di stupefacenti; la Corte valuta che per i reati di associazione all'attività di spaccio la presunzione relativa di perdurante affiliazione può essere applicata ma va verificata alla luce del tempo e di elementi concreti di persistenza
art. 73, d.P.R. n. 309/1990
Riferito nel testo per distinguere le condotte attive di traffico (penalmente rilevanti) dalla mera assunzione di stupefacenti, che non configura automaticamente inserimento nel traffico
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata come riferimento alla riforma che ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla necessità di un'esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa
art. 30 (competenza)
Richiamato per indicare la competenza del Tribunale di Lecce cui è stato rinviato il nuovo giudizio
Massime di principio
- Per reati associativi di droga la presunzione di perdurante affiliazione è relativa: il giudice deve valutarla alla luce del tempo trascorso dai fatti e di eventuali condotte successive che dimostrino la persistenza della pericolosità.
- Il "tempo silente" (periodi rilevanti privi di condotte successive) può indebolire o escludere la sussistenza delle esigenze cautelari; il giudice è tenuto a considerarlo espressamente nella motivazione.
- Mero consumo di stupefacenti (accertato, ad esempio, da test tossicologici) non è di per sé prova di partecipazione al traffico e non basta, senza altri elementi concreti, a fondare il pericolo di reiterazione di reati di traffico.
- La gravità dei fatti contestati non può sostituire prove attuali di pericolosità: la motivazione cautelare deve fondarsi su elementi concreti e attuali, non solo sulla gravità o sul passato contributo all'associazione.
- In caso di motivazione illogica o apparente sull'attualità delle esigenze cautelari, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai princìpi indicati.
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