Sentenza del 20/01/2022 n. 79 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio impugnava la decisione della CTP di Siena che aveva annullato due cartelle esattoriali per contributi di bonifica anno 2014 dirette alle due società, ritenendo che l'ente non avesse provato che il piano di classifica del 2009 fosse stato sottoposto al prescritto controllo e che i contribuenti avessero effettivamente ricevuto un beneficio specifico. In appello il Consorzio ha chiesto la riforma della sentenza e il ripristino delle cartelle; i resistenti hanno eccepito che la materia era già stata decisa in giudizi collettivi precedenti (anni 2012-2013) richiamando una sentenza della C.T.R. Toscana che aveva dichiarato l'illegittimità della pretesa per assenza del piano generale di bonifica. Il Collegio d'appello ha però accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo proposto dai contribuenti, ritenendo che manchi l'identità del fatto storico richiesto nel processo tributario per ammettere ricorsi collettivi e cumulativi. Quanto al merito, il giudice ha richiamato la regola sulla ripartizione dell'onere della prova: quando esiste perimetro di contribuenza e il piano di classifica è stato approvato, il beneficio diretto si presume e grava sul contribuente l'onere di provare il contrario; in assenza di prova contraria, il ricorso è infondato.
La decisione
L'appello del Consorzio è stato accolto; la decisione della Commissione tributaria provinciale è stata riformata. Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo-cumulativo proposto dai contribuenti e, sul punto della prova del beneficio, ha ritenuto che i contribuenti non abbiano fornito la prova contraria alla presunzione di beneficio. Per tali ragioni i contributi sono stati considerati dovuti. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992
L'art. 19 è richiamato nella parte che riguarda l'oggetto del ricorso e i limiti del collegamento tra atti impugnati e posizione del contribuente; il Collegio interpreta la norma in combinato con la giurisprudenza per stabilire che, nel processo tributario, i ricorsi collettivi/cumulativi sono ammissibili solo se sussiste identico fatto storico comune a tutti i ricorrenti
L.R. Toscana n. 79/2012
Le norme regionali sul piano delle attività di bonifica e sul piano di classifica sono ritenute fondamentali per la presunzione di beneficio: solo l'esistenza e la regolare approvazione dei piani consentono di far sorgere la presunzione che i fondi compresi nel perimetro ricevano beneficio
Cass. civ., SS.UU.
Richiamata per il principio secondo cui la disciplina litisconsortile nel processo tributario è diversa da quella del processo ordinario e non consente automaticamente le stesse forme di litisconsorzio o ricorsi collettivi
Cass. civ., sez. V
Usata per rafforzare il principio che, nel processo tributario, l'ammissibilità di ricorsi cumulativi/collettivi richiede non solo identità di diritto ma un identico fatto storico alla base delle impugnazioni
Cass. civ., sez. V
Richiamata per il principio sulla ripartizione dell'onere della prova nei contributi di bonifica: ove sussistano perimetro di contribuenza e piano approvato, il beneficio si presume e grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di beneficio
Sentenza C.T.R. Toscana
Citata dai resistenti come precedente in cui era stata ritenuta l'illegittimità della pretesa per assenza del piano generale di bonifica; tale pronuncia viene utilizzata per sostenere che, in assenza di piano, non opera la presunzione di beneficio e l'onere della prova della pretesa grava sul Consorzio
Decisione Commissione (interno)
Richiamata come precedente della stessa Commissione che definisce i criteri di ammissibilità dei ricorsi collettivi/cumulativi nel processo tributario
Massime di principio
- Ricorsi collettivi e cumulativi nel processo tributario sono ammissibili solo se esiste un identico fatto storico che determina l'impugnazione per tutti i contribuenti; la mera affinità delle posizioni non è sufficiente.
- La presunzione di beneficio per i contributi di bonifica opera quando il fondo è compreso nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica/piano generale è stato regolarmente approvato; in questo caso l'onere di provare l'assenza di beneficio grava sul contribuente.
- Se manca un piano generale di bonifica o la sua regolare approvazione, non opera la presunzione di beneficio e l'ente impositore deve assumersi l'onere di provare l'effettivo beneficio (o la legittimità della pretesa).
- In presenza di questioni tecnico-fattuali differenziate (es. indici di beneficio idraulico ed economico divergenti tra i fondi), difficilmente sarà ammesso un ricorso unico per più contribuenti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la materia presenta profili di complessità e controversia giuridica tali da rendere equo non gravare l'una parte sull'altra per le spese processuali.
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