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Sentenza

Sentenza del 20/01/2022 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Il Raddoppio dei termini previsto dal DPR 600/1973 artt. 43 e 57 è applicabile nei casi di obbligo di presentazione di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, ed a prescindere dall'esito del relativo procedimento penale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per il 2009: contestata la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/73) e la carenza di motivazione dell'avviso, nonché l'ammissibilità delle presunzioni circa movimentazioni finanziarie tra il socio e società riconducibili al 'gruppo S.' e la qualificazione di prelevamenti come redditi di capitale non dichiarati.

La decisione

La CTR Abruzzo - Sez. di Pescara ha rigettato l'appello del contribuente confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini per il periodo d'imposta 2009 in presenza di notizia di reato trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura e di seri indizi di reità; ha inoltre giudicato adeguata la motivazione dell'avviso di accertamento (provocatio ad opponendum) e fondate le presunzioni dell'Ufficio circa ricavi occulti e prelevamenti non giustificati dal socio. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio (euro 12.000,00).

Norme richiamate

  • DPR 29.9.1973 n. 600, art. 43

    in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione

    Il raddoppio costituisce un nuovo termine di decadenza applicabile quando sussistono seri indizi di reità che fanno sorgere l'obbligo di denuncia; rileva l'astratta configurabilità del reato indipendentemente dall'effettiva denuncia o dall'esito del procedimento (anche in caso di prescrizione o archiviazione).

  • DPR 26.10.1972 n. 633, art. 57

    Parallelamente all'art. 43 per l'IVA: il raddoppio dei termini opera, nelle fattispecie rilevanti, per le violazioni che comportano obbligo di denuncia penale (applicabile all'IVA come all'IRPEF nell'assetto anteriore alle modifiche del D.Lgs. n.128/2015).

  • Art. 331 c.p.p.

    Individua l'obbligo di denuncia quando sussistono notizie di reato; la sua configurazione è il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento tributario.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Elenca i reati tributari per i quali, se ricorre obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., può operare il raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti IRPEF/IVA.

  • Legge 28.12.2015 n. 208 (commi 130-132, art. 1)

    le disposizioni di cui all'articolo 57... e all'articolo 43... si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti ... termini ... raddoppiati ...

    Stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche al raddoppio; la norma regola anche la condizione che la denuncia della PA non sia presentata oltre il termine ordinario, altrimenti il raddoppio non opera.

  • D.Lgs. n. 128 del 2015

    Modifiche normative intervenute dopo le quali la disciplina del raddoppio ha subito alterazioni; la pronuncia osserva l'applicabilità dell'istituto nell'assetto anteriore alle modifiche per IRPEF e IVA, ma non per IRAP.

  • Cass. civ. Sez. V, ord. n. 25330/2020; Cass. civ. Sez. VI-5, ord. n. 24786/2021; Cass. civ. n. 18451/2021

    "si tratta ... di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità"; "rileva unicamente la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimento"

    La giurisprudenza di legittimità conferma che il raddoppio si fonda sulla presenza di seri indizi di reità e sull'obbligo di denuncia, e che ciò vale indipendentemente dall'effettiva denuncia e dall'esito del procedimento penale (anche in caso di prescrizione o archiviazione).

  • TUIR artt. 44 e ss.

    Norme richiamate per la qualificazione dei redditi di capitale e delle modalità di tassazione dei proventi, utilizzate dall'Ufficio per inquadrare i prelevamenti del socio come redditi non dichiarati.

  • DPR 29.9.1973 n. 600, art. 42 c.2 e art. 39 cc.1-2

    Richiamati in relazione ai requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento e alle competenze di accertamento/controllo: l'avviso è considerato sufficiente se pone il contribuente in condizione di conoscere i motivi della pretesa e di difendersi efficacemente; il richiamo ad atti è ammesso se gli stessi sono identificabili e accessibili.

Massime di principio

  • Il 'raddoppio dei termini' per accertamento tributario non richiede l'effettiva presentazione della denuncia penale né che il procedimento penale prosegua: è sufficiente l'obbligo di denuncia fondato su seri indizi di reità.
  • La sussistenza di seri indizi di reità è un elemento oggettivo che deve poter essere verificato dal giudice; non è una discrezionalità autonoma dell'ufficio tributario.
  • Il raddoppio è applicabile ad IRPEF e IVA (nella disciplina anteriore a certe modifiche normative) ma non all'IRAP, poiché quest'ultima non prevede sanzioni penali analoghe.
  • L'avviso di accertamento soddisfa i requisiti di motivazione se consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare la difesa; il richiamo a documenti/attività investigativa è ammesso se rende identificabili e accessibili gli elementi contestati.
  • In caso di movimentazioni tra socio e società, l'onere probatorio grava sul contribuente quando l'Ufficio dimostra flussi non giustificati: assenza di giustificazioni documentali può legittimare la qualificazione di prelevamenti come redditi di capitale o ricavi occulti.
  • La prescrizione o l'archiviazione del procedimento penale non pregiudicano, di per sé, la legittimità del raddoppio dei termini tributari se sussisteva l'obbligo di denuncia basato su seri indizi.

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