Sentenza del 20/01/2022 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici da parte dei Comuni. Diniego di rimborso. Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato legittimo il diniego al rimborso richiesto dai Comuni di M. e P.; ha quindi riconosciuto la devonoza della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici per i Comuni, ha ritenuto irrilevante l'abrogazione normativa citata e ha escluso conflitto con il diritto UE. Per l'incertezza giurisprudenziale le spese sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni avevano chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari per gli anni 2007-2010. L'Ufficio ha rigettato le richieste ritenendo che gli enti locali siano soggetti passivi della tassa. La questione ha riguardato se i Comuni potessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 13‑bis, comma 1, del d.P.R. n. 641/1972 (esenzione a favore dell'Amministrazione dello Stato), nonché l'effetto dell'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 operata dal d.lgs. n. 259/2003. La corte ha ritenuto che l'esenzione sia norma di stretta interpretazione e non estendibile agli enti locali (inesistenza di assimilazione generalizzata tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), che l'abrogazione dell'art. 318 non ha eliminato l'assoggettabilità dei telefoni cellulari alla tassa perché la previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003, e che la normativa nazionale non risulta in contrasto con il diritto comunitario (anche in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia C-335/2013 e della Cassazione).
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (tariffa e art.13-bis)
art. 13-bis, comma 1; art. 21 della tariffa
L'esenzione prevista dall'art.13-bis a favore dell'Amministrazione dello Stato è di stretta interpretazione e non si estende agli enti locali; l'assoggettabilità all'art.21 (tassa sulle stazioni radioelettriche/abbonamenti) rimane applicabile tramite il richiamo normativo
d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
art. 160; art. 219; art. 218 (che ha abrogato art. 318 del d.P.R. n.156/1973)
La disposizione sull'assoggettabilità dei servizi radiomobili è riprodotta nell'art.160 e l'abrogazione dell'antica norma non ha eliminato l'onere fiscale. L'art.219 esclude nuovi o maggiori oneri per lo Stato a seguito della liberalizzazione, sostenendo la continuità degli introiti preesistenti
d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156
L'abrogazione dell'art.318 non rileva ai fini dell'assoggettabilità perché la materia è disciplinata ora dal d.lgs. n.259/2003 (art.160)
d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269
Riguarda i requisiti tecnici per la messa in commercio delle apparecchiature radiomobili; contribuisce a mostrare che telefoni cellulari e radio-trasmittenti sono disciplinati nell'ambito del medesimo quadro normativo
d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50
Norma interpretativa che amplia la nozione di stazioni radioelettriche includendo il servizio radiomobile terrestre, confermando la soggezione alla disciplina del d.lgs. n.259/2003
d.lgs. n.165/2001
Sottolinea l'assenza di una assimilazione automatica tra amministrazioni pubbliche; l'estensione di agevolazioni a pubbliche amministrazioni richiede scelta legislativa specifica
Giurisprudenza nazionale e comunitaria
Cass. civ. sez. un. n.9560/2014; Cass. civ. n.30244/2018; Cass. civ. n.23081/2019; CGUE, C-335/2013 (12/12/2013)
La Suprema Corte ha confermato la non estensione dell'esenzione agli enti locali; la Corte di Giustizia ha escluso incompatibilità della tassa con il diritto UE
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali a favore della "Amministrazione dello Stato" vanno interpretate in modo restrittivo e non si estendono automaticamente ad altri enti pubblici: l'assimilazione richiede una norma espressa.
- L'abrogazione di una disposizione formale non elimina l'onere fiscale se la sostanziale previsione è ripresa nella normativa successiva (verificare riferimenti sostanziali come l'art.160 del d.lgs. n.259/2003).
- Nelle controversie sui tributi relativi a servizi radiomobili occorre considerare il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n.259/2003) e le interpretazioni giurisprudenziali consolidate.
- Il diritto comunitario non impedisce, di per sé, l'imposizione di tale tassa a enti locali se la normativa nazionale è compatibile con le direttive e la giurisprudenza europea.
- In caso di incertezza giurisprudenziale sulla devonoza del tributo, i giudici possono compensare le spese processuali; chi contesta l'imposizione dovrebbe valutare la giurisprudenza più recente prima di chiedere rimborsi.
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