L.R. Lazio 4/2005
Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 4/2005 disciplina autorizzazioni, requisiti, modalità di vendita e pianificazione comunale dei punti vendita di giornali e periodici. È oggi abrogata dalla l.r. 22/2019, quindi non più applicabile, salvo rilievi storici o transitori riferiti al periodo di vigenza.
Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio
Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio
La legge regionale disciplina, per il territorio del Lazio, l’organizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica e fissa gli indirizzi per i piani comunali di localizzazione dei punti vendita. Il testo è oggi superato perché la legge è stata espressamente abrogata nel 2019.
Ambito e struttura della rete di vendita
La disciplina regionale articola il sistema distributivo in due categorie:
- punti vendita esclusivi, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- punti vendita non esclusivi, inseriti in esercizi che vendono anche altre merci o in specifiche tipologie di attività abilitate.
L’attività è soggetta, di regola, ad autorizzazione comunale nel rispetto dei piani comunali, con possibilità di autorizzazioni stagionali nei casi previsti.
Soggetti autorizzabili e casi particolari
Possono essere autorizzati come punti vendita non esclusivi:
- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di carburanti e oli minerali con superficie minima di 1.500 mq;
- bar, inclusi quelli in aree di servizio autostradali e in stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, con esclusione di altri punti ristoro e attività analoghe;
- medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali;
- librerie con superficie minima di 120 mq;
- esercizi a prevalente specializzazione, limitatamente a riviste della stessa specializzazione.
Per gli esercizi che abbiano effettivamente venduto il prodotto editoriale in fase di sperimentazione per almeno sei mesi dopo la comunicazione prevista dalla normativa statale, l’autorizzazione è rilasciata di diritto per la stessa tipologia di prodotto.
L’autorizzazione può essere intestata sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.
Esenzioni dall’autorizzazione
Non è richiesta autorizzazione per alcune vendite “speciali” o accessorie, tra cui:
- pubblicazioni specializzate vendute in sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni;
- vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi con volontari a fini di propaganda;
- vendita nelle sedi di società editrici e redazioni distaccate dei giornali editi;
- pubblicazioni specializzate non immesse nel canale delle edicole;
- consegna porta a porta e vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- vendita in alberghi e pensioni quando sia un servizio diretto ai soli clienti;
- vendita dentro strutture pubbliche o private rivolta solo al pubblico che vi accede.
Regole di vendita e parità di trattamento
La legge impone la parità di trattamento tra testate e canali di vendita. In particolare:
- i punti vendita esclusivi devono garantire pari trattamento a tutte le testate;
- i punti vendita non esclusivi devono garantire pari trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani o periodici prescelta;
- le regole si applicano anche alla stampa estera venduta in Italia.
Il prezzo stabilito dall’editore non può variare in base al punto vendita. Anche le condizioni economiche e commerciali di cessione, compresi i compensi ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi. I punti vendita devono inoltre assicurare un adeguato spazio espositivo ed è vietata l’esposizione al pubblico di materiale pornografico insieme a giornali e riviste.
Punti vendita esclusivi e prodotti non editoriali
Nei punti vendita esclusivi è consentita anche la vendita di pastigliaggi confezionati e di prodotti alimentari e non alimentari, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
La superficie destinata a tali prodotti non può superare il 40% dell’area di vendita. Se cessa la vendita di tali prodotti, la vendita di stampa deve svolgersi sull’intera superficie. La vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente dall’attività non editoriale; inoltre, nei punti vendita esclusivi, la cessazione dell’attività editoriale comporta anche la cessazione della vendita dei prodotti diversi.
Pianificazione comunale: obiettivi e criteri
I piani comunali devono perseguire tre obiettivi principali:
- aumentare la diffusione della stampa, anche ampliando reti e superfici di vendita;
- distribuire in modo omogeneo la rete sul territorio comunale, tenendo conto delle diverse realtà sociali e insediative;
- rendere agevole l’accesso dell’utenza ai punti vendita.
Per predisporre i piani, i comuni devono suddividere il territorio in zone omogenee e considerare centri storici, periferie, aree residenziali, industriali, terziarie, rurali e montane. Devono inoltre rilevare:
- presenza di scuole, università, centri culturali, uffici, strutture produttive, commerciali e ricettive, stazioni e infrastrutture similari;
- assetto viario e comunicazioni;
- flussi di popolazione non residente, compreso il turismo.
Devono poi valutare, per l’ultimo biennio, numero e densità dei punti vendita, loro localizzazione e andamento delle vendite.
Contenuto dei piani e parametri di localizzazione
I comuni del Lazio adottano i piani previa consultazione delle associazioni nazionali più rappresentative di editori, distributori e rivenditori. I piani definiscono rete e ambiti di localizzazione, nonché i criteri per:
- apertura di nuovi punti vendita;
- trasferimento di quelli esistenti;
- ottimizzazione dei punti vendita esclusivi già operanti.
È previsto un rapporto minimo di almeno 1.000 famiglie residenti per ciascun punto vendita esclusivo o non esclusivo. Se il territorio viene suddiviso in zone, il rapporto si applica alla singola zona, tenendo conto dell’influenza delle aree limitrofe e dei comuni confinanti.
In assenza di punti vendita e con meno di 1.000 famiglie residenti, è comunque consentita l’apertura di un punto vendita. Se dall’applicazione del parametro residuano almeno 700 famiglie, può essere previsto un ulteriore punto vendita.
I piani possono inoltre:
- individuare zone turistiche per autorizzazioni temporanee, esclusivo o non esclusivo, per periodi non superiori a quattro mesi annui, con parametro ridotto del 20%;
- disciplinare la vendita nei casi di esenzione previsti per alberghi/pensioni e strutture aperte al pubblico;
- stabilire criteri sulla superficie più idonea per nuovi punti vendita o trasferimenti.
Validità e aggiornamento dei piani
Il piano comunale ha durata quadriennale. Il comune può aggiornarlo in qualsiasi momento, sentite le parti interessate, in presenza di documentate variazioni della rete distributiva o della situazione demografica.
Autorizzazioni: requisiti e priorità
Le domande di autorizzazione vanno presentate al comune competente. Il richiedente deve:
- possedere i requisiti di accesso all’attività previsti dalla disciplina statale del commercio;
- non svolgere lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- non essere iscritto ad albi professionali.
Alla domanda va allegata documentazione su:
- ubicazione dell’esercizio;
- disponibilità dei locali o dello spazio;
- per i punti vendita non esclusivi, titolarità di una delle attività commerciali ammesse.
In caso di domande concorrenti, i comuni devono dare preferenza:
- ai soggetti che trasferiscono un esercizio, rispetto a nuove aperture nella stessa area;
- ai soggetti che chiedono l’esercizio esclusivo, rispetto ai non esclusivi.
A parità di condizioni vale l’ordine cronologico di presentazione.
Subingresso, ferie e riposi
Il trasferimento dell’esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta la voltura dell’autorizzazione, se il passaggio effettivo e il possesso dei requisiti sono provati al comune.
Le chiusure domenicali, nei riposi infrasettimanali e per ferie devono essere organizzate con turni, d’intesa con le organizzazioni di categoria, così da garantire il servizio nelle varie zone del comune. Il calendario deve essere comunicato a tutte le organizzazioni interessate.
Sanzioni, regime transitorio e abrogazioni
Le violazioni della legge e dei piani sono punite con le sanzioni previste dalla normativa statale sul commercio.
Sul piano transitorio, i comuni dovevano adottare i piani entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Fino a tale adozione restavano efficaci i piani comunali già vigenti. In mancanza di piano, se nel comune o in una frazione non esistevano punti vendita, l’autorizzazione poteva essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli ordinari previsti dalla legge.
I punti vendita autorizzati prima della legge statale del 1999 per la vendita congiunta di quotidiani e periodici con altri prodotti sono considerati punti vendita esclusivi. Le disposizioni sui piani non si applicavano ai punti vendita già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale.
La legge regionale ha inoltre abrogato due precedenti leggi regionali del 1985 in materia di rivendite di quotidiani e periodici.
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