Sentenza del 15/01/2016 n. 579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per il 1997. L'accertamento riguardava, tra l'altro, la mancata contabilizzazione di interessi attivi derivanti da un contratto di collaborazione e affidamento di attività in conto lavorazione, ritenuto dall'Ufficio un finanziamento dissimulato tra società controllante e controllata. L'Agenzia ha denunciato anche vizi di motivazione e la motivazione per relationem della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi relativi alla presunta carenza formale della sentenza e all'uso della motivazione per relationem, ritenendo che la decisione contenesse gli elementi essenziali della controversia e che il rinvio a un'altra sentenza potesse essere valido se le ragioni della decisione risultavano chiare e attribuibili al giudice. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Commissione regionale non aveva motivato adeguatamente sull'esistenza dell'operazione di finanziamento e degli interessi attivi non dichiarati. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4
La sentenza tributaria deve consentire di individuare le parti, l'oggetto della controversia, lo svolgimento essenziale del processo e le ragioni della decisione. L'assenza di una riproduzione formale completa non determina nullità se gli elementi essenziali risultano comunque comprensibili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
La disciplina delle sentenze e della motivazione si applica anche al giudizio tributario d'appello, nei limiti compatibili.
Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5
Consente di denunciare in cassazione, rispettivamente, la nullità della sentenza o del procedimento e l'omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere una motivazione, purché effettiva, chiara e riferibile al giudice; la motivazione per relationem è ammissibile quando l'atto richiamato consente di comprendere il percorso decisionale.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5
La norma riguarda le sanzioni relative a violazioni in materia di dichiarazione dei redditi, richiamate nel contenzioso riguardante il legale rappresentante.
Massime di principio
- Una sentenza non è nulla solo perché omette una descrizione formalmente completa dello svolgimento del processo o riproduce parti degli atti: è sufficiente che siano comprensibili i fatti essenziali, le domande e le ragioni della decisione.
- La motivazione per relationem è valida se il provvedimento richiamato è identificabile e contiene gli elementi necessari a ricostruire il ragionamento del giudice; il semplice rinvio non è invece sufficiente quando impedisce di comprendere l'iter logico seguito.
- Quando l'Amministrazione contesta che un contratto formalmente qualificato come collaborazione dissimuli un finanziamento, il giudice deve esaminare concretamente gli indizi economici e societari, tra cui rapporti di controllo o parentela, difficoltà finanziarie, obblighi di esclusiva, assenza di ricarico e ritardi sistematici nei pagamenti.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione sul merito: elimina la sentenza viziata e demanda a un diverso collegio il riesame della questione, con motivazione completa e valutazione degli elementi probatori rilevanti.
- Il giudizio relativo alla società e quello relativo al suo legale rappresentante restano distinti, anche quando riguardano il medesimo avviso di accertamento; l'esito di uno può incidere sull'altro, ma non elimina automaticamente la necessità di una valutazione autonoma.
Testo integrale
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