Cassazione Civile, Ordinanza n. 15636/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti quali fideiussori di una società, per il pagamento del saldo residuo di un mutuo chirografario concesso alla debitrice principale. In primo grado il Tribunale aveva accolto l’eccezione di nullità parziale delle fideiussioni, ritenendo invalida la clausola di rinuncia/rinvio all’art. 1957 c.c. e rilevando che la banca non aveva iniziato azioni verso il debitore principale entro il termine semestrale. La banca aveva appellato deducendo, tra l’altro, la tardività dell’eccezione di nullità/decadenza sollevata dai fideiussori oltre il termine di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., nonché l’erronea qualificazione della garanzia come omnibus. La Corte d’appello ha ritenuto fondato il primo motivo di appello e ha qualificato l’eccezione ex art. 1957 c.c. come eccezione di decadenza non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali. In cassazione i fideiussori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che si fosse formato giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato dalla banca; 2) violazione dell’art. 1957 c.c., degli artt. 101 e 294 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la questione fosse emersa dagli atti e fosse stata comunque sottoposta alle parti dal giudice, con conseguente tempestività dell’eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non colpiva adeguatamente la ratio della decisione impugnata, poiché la Corte d’appello aveva distinto correttamente tra la nullità parziale della clausola e la diversa eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., eccezione proposta tardivamente e quindi preclusa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato il difetto di interesse e comunque la mancata impugnazione dell’affermazione decisiva della Corte territoriale secondo cui l’eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e rimessa all’allegazione della parte. La circostanza che dagli atti risultasse la mancata iniziativa della banca entro sei mesi è stata ritenuta inconferente, poiché la questione decisiva era la tardività dell’eccezione. Nessuna pronuncia sulle spese in cassazione, non avendo l’intimata svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
L’eccezione di decadenza del fideiussore per mancata tempestiva iniziativa del creditore nei confronti del debitore principale è trattata come eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Le eccezioni che introducono nuovi temi difensivi devono essere proposte nei termini di trattazione; se dedotte oltre tale termine sono tardive e precluse.
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente ne invoca la violazione per dedurre omessa considerazione del giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su un capo non impugnato.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale.
art. 101 c.p.c.
Richiamato per sostenere che il giudice avesse sottoposto la questione alle parti; la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo rispetto alla tardività dell’eccezione.
art. 294 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti nel secondo motivo, senza incidere sulla decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’eccezione di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto: deve essere tempestivamente allegata dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla tardività di un’eccezione preclusa, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tale ratio decisoria.
- La deduzione della mancata attivazione del creditore nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi è irrilevante se l’eccezione ex art. 1957 c.c. è stata proposta oltre i termini di preclusione processuale.
- Il giudicato interno non può essere utilmente invocato se la censura non individua con precisione il capo della decisione effettivamente non impugnato e non si confronta con la motivazione della sentenza di appello.
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