Circolare INAIL n. 61 del 23 ottobre 1986
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani titolari esercenti la stessa attività lavorativa in località diverse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento assicurativo degli artigiani titolari che svolgono la stessa attività in sedi diverse situate in Comuni di province differenti. In tali casi, se l’attività è effettivamente la stessa e svolta dal titolare con le modalità indicate, può essere aperta una posizione assicurativa unica presso la sede INAIL competente per la residenza dell’interessato, con applicazione di un solo premio speciale unitario. La sede che riceve la denuncia deve poi trasmetterne copia all’altra sede interessata, mentre in caso di assunzione di personale dipendente opera la procedura di accentramento della posizione assicurativa.
Assicurazione infortuni e malattie professionali per artigiani titolari che operano in più località
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani titolari che operano in località diverse
La circolare disciplina il regime assicurativo degli artigiani titolari che svolgono la medesima attività in sedi distinte situate in Comuni di province diverse. L’intervento mira a uniformare la gestione contributiva e assicurativa nei casi in cui l’attività sia effettivamente esercitata dal titolare in più luoghi, chiarendo quando sia possibile mantenere una sola posizione assicurativa e come debbano essere gestiti gli adempimenti tra le sedi INAIL interessate.
Presupposti per l’applicazione della disciplina
La soluzione indicata dall’Istituto si applica solo se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
- la attività professionale è la stessa in tutte le località;
- l’attività è effettivamente svolta dall’artigiano titolare secondo le modalità descritte nella circolare.
La disciplina richiama inoltre il regime dei premi speciali unitari previsto dall’articolo 42 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Posizione assicurativa unica e determinazione del premio
In presenza dei presupposti sopra indicati, può essere istituita una posizione assicurativa unica presso l’unità operativa dell’Istituto competente per territorio in base alla residenza dell’interessato. Su tale posizione viene applicato un solo premio speciale unitario, che deve essere:
- rapportato alla classe di rischio corrispondente;
- commisurato alla classe di retribuzione prescelta.
La circolare, quindi, esclude la necessità di aperture multiple di posizione per le diverse località di esercizio, purché si tratti sempre della medesima attività svolta dal titolare.
Adempimenti della sede competente e rapporti tra sedi
Una volta acquisita la denuncia di esercizio relativa al titolare artigiano e istituita la posizione assicurativa, la sede INAIL competente deve trasmettere all’altra sede interessata una copia della denuncia, contenente almeno:
- il numero della posizione assicurativa istituita;
- la classe di rischio adottata;
- la classe di retribuzione prescelta;
- l’indicazione che la posizione è stata emessa secondo le presenti disposizioni.
La sede ricevente, ai fini delle consultazioni in caso di infortunio e delle rilevazioni di carattere statistico-attuariale, deve istituire una sottoposizione con prefisso "901".
Assunzione di personale dipendente
La circolare disciplina infine l’ipotesi in cui l’artigiano comunichi anche l’assunzione di personale dipendente che opera nelle diverse località in cui svolge attività il titolare. In tale evenienza, l’interessato deve essere invitato a presentare una formale istanza di accentramento della posizione assicurativa, completa degli elementi indicati dalla lettera circolare n. 30/1986.
Punti principali
Ambito della disciplina
La circolare riguarda gli artigiani titolari che esercitano la stessa attività lavorativa in luoghi distinti, ubicati in Comuni appartenenti a province diverse, e che rientrano nel regime dei premi speciali unitari previsto dall’articolo 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Posizione assicurativa unica e premio speciale unitario
Quando l’attività professionale è la stessa ed è effettivamente svolta dal titolare nelle modalità descritte, è possibile istituire una posizione assicurativa unica presso l’unità operativa INAIL territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato. A questa posizione si applica un solo premio speciale unitario, determinato in base alla classe di rischio e alla classe di retribuzione prescelta.
Adempimenti operativi tra le sedi INAIL
Dopo aver acquisito la denuncia di esercizio e istituito la posizione assicurativa, la sede competente deve inviare all’altra sede interessata copia della denuncia, indicando il numero della posizione assicurativa, la classe di rischio, la classe di retribuzione scelta e la precisazione che la posizione è stata emessa secondo le presenti disposizioni. La sede destinataria deve istituire una sottoposizione con prefisso "901" per le verifiche in caso di infortunio e per le rilevazioni statistiche attuariali.
Caso di assunzione di personale dipendente
Se l’artigiano denuncia anche l’assunzione di personale dipendente, operante nelle diverse località in cui svolge attività il titolare, quest’ultimo deve essere invitato a presentare formale istanza di accentramento della posizione assicurativa, corredata degli elementi richiesti dalla lettera circolare n. 30/1986.
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