Sentenza n. 4417/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio-diniego serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di Milano sull’istanza di accesso documentale formulata dalla ricorrente in data 8 aprile 2026, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione e al rilascio di copia degli atti richiesti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale relativa alla pratica di conversione della patente bosniaca
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo aver incaricato un’autoscuola di curare come intermediaria la conversione della propria patente bosniaca presso la Motorizzazione civile di Milano e non avendo ricevuto riscontri sullo stato della pratica, ha presentato l’8 aprile 2026 un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990. Ha chiesto la documentazione sulla presentazione, protocollazione e gestione della pratica, sugli atti e pagamenti allegati, su eventuali rilievi o anomalie, sulle comunicazioni con l’autoscuola, nonché sullo stato del procedimento e sulla riferita anomalia della stampa dei bollini. Ha dedotto un interesse diretto, concreto e attuale, anche per verificare eventuali responsabilità dell’intermediario. Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. In via preliminare ha eccepito la tardività della produzione documentale depositata dal Ministero il 4 settembre 2026 alle ore 16:12.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha espunto dal fascicolo il documento depositato dal Ministero il 4 settembre 2026 alle ore 16:12: benché il 4 settembre fosse l’ultimo giorno utile per il deposito, la regola sul deposito telematico oltre le ore 12:00 comporta che esso si consideri effettuato il giorno successivo, quindi oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima della camera di consiglio del 25 settembre, dimezzato nel rito di accesso. Nel merito, il Ministero era rimasto silente sull’istanza e aveva sostenuto soltanto nella memoria difensiva che presso la Motorizzazione non si era radicato alcun procedimento e che i documenti non esistevano. Tale allegazione processuale non equivale a una formale attestazione dell’amministrazione circa l’inesistenza o la non disponibilità degli atti. Il Ministero deve quindi consentire l’accesso e consegnare copia dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; qualora non ne disponga, deve trasmettere nello stesso termine una dichiarazione formale di non disponibilità, proveniente dall’amministrazione e sottoscritta da un dirigente dotato dei relativi poteri. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 116, commi 1 e 4, c.p.a.
Considerato che i ricorsi in materia di accesso devono essere definiti con sentenza in forma semplificata, ex art. 116, commi 1 e 4, cpa;
La tutela giurisdizionale contro il silenzio sull’istanza di accesso è esercitata con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.; il giudice definisce la controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 73, comma 1, c.p.a.
in particolare: l’art. 73, comma 1, c.p.a., prevede che le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, ma nel rito in materia di accesso tale termine è dimezzato ex art. 87, comma 3, c.p.a. e si riduce a venti giorni liberi prima della camera di consiglio.
Il termine ordinario per la produzione documentale è dimezzato nel rito in materia di accesso e, nel caso deciso, scadeva venti giorni liberi prima della camera di consiglio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
l’art. 73, comma 1, c.p.a., prevede che le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, ma nel rito in materia di accesso tale termine è dimezzato ex art. 87, comma 3, c.p.a. e si riduce a venti giorni liberi prima della camera di consiglio.
Nel rito in materia di accesso il termine per il deposito dei documenti previsto dall’art. 73 c.p.a. è dimezzato.
art. 4, comma 4, Allegato 2 al d.lgs. 104/2010
Nondimeno, l’art. 4, comma 4, dell’Allegato 2 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (norme di attuazione del c.p.a.), dispone che il deposito telematico effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
Il deposito telematico eseguito dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile è imputato al giorno successivo; se così supera il termine perentorio di deposito, la produzione è tardiva.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
solo l’amministrazione interessata può certificare l’inesistenza dei documenti per i quali è stata proposta la domanda di accesso agli atti, non essendo a tal fine sufficiente quanto riportato nelle memorie difensive depositate in giudizio
La non esistenza o non disponibilità dei documenti richiesti deve risultare da una formale attestazione dell’amministrazione interessata; la sola dichiarazione contenuta in una memoria difensiva non è sufficiente a definire la domanda di accesso.
Massime di principio
- Nel rito in materia di accesso, i termini processuali per il deposito documentale sono dimezzati; il deposito telematico effettuato dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile si considera eseguito il giorno successivo e, se oltre il termine perentorio, il documento va espunto dal fascicolo.
- Quando l’amministrazione non risponde a un’istanza di accesso e in giudizio sostiene soltanto che gli atti non esistono o non sono nella sua disponibilità, tale allegazione in memoria non basta: l’inesistenza o la non disponibilità deve essere attestata formalmente dall’amministrazione interessata.
- Accolta l’azione contro il silenzio sull’istanza di accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione di ostendere i documenti entro un termine e, in alternativa, di rilasciare entro lo stesso termine una dichiarazione formale di non disponibilità sottoscritta da un dirigente munito dei necessari poteri.
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