Sentenza n. 3869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 83 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR per il Veneto che aveva respinto il ricorso contro l'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di AGEA, relativa a prelievi per quote-latte delle annate 1999/2000 e 2000/2001
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo: 1) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, per mancata allegazione della cartella, mancata indicazione della campagna lattiera e insufficiente indicazione delle ragioni della pretesa; ha inoltre lamentato la diversa numerazione della cartella indicata nell'intimazione rispetto a quella notificata; 2) l'erroneità della decisione sull'eccezione di prescrizione, sostenendo che AGEA, costituitasi tardivamente, fosse decaduta dalla possibilità di dedurre l'interruzione della prescrizione; 3) il difetto di motivazione in ordine alle compensazioni operate da AGEA sui contributi PAC e la discrasia tra il debito risultante dal registro SIAN e quello indicato nell'intimazione. In primo grado erano state inoltre dedotte la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi e l'incompatibilità della pretesa con il diritto unionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la contestazione relativa alla diversa numerazione della cartella e comunque l'ha giudicata infondata: il diverso numero non ha inciso sul diritto di difesa, poiché l'intimazione conteneva gli elementi necessari a identificare la pretesa. È stata esclusa anche la necessità di allegare nuovamente la cartella, essendo stata ritualmente notificata, e si è ritenuta sufficiente l'indicazione della cartella presupposta, dell'annualità e dell'importo del credito. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che il termine dell'art. 46, comma 1, c.p.a. per la costituzione dell'amministrazione intimata è ordinatorio e non comporta le preclusioni dell'art. 167 c.p.c.; inoltre, l'interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio sulla base degli elementi acquisiti al processo. AGEA poteva quindi produrre documentazione sull'interruzione e il TAR poteva esaminarla. Quanto al terzo motivo, la censura sulle compensazioni PAC è stata ritenuta generica ed esplorativa: l'appellante non ha indicato specifici errori nel quantum debeatur né ha confrontato il debito con i dati del Registro nazionale dei debiti previsto dall'art. 8-ter d.l. n. 5/2009. La documentazione analitica prodotta da AGEA non è stata contestata. La dedotta discrasia con il registro SIAN è stata inoltre introdotta solo in appello e quindi è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.a. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, in favore di AGEA.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, c.p.a.
Il termine per la costituzione delle parti intimate ha natura ordinatoria; la tardiva costituzione non determina, di per sé, le preclusioni previste dall'art. 167 c.p.c., ferma la necessità di rispettare i diversi termini connessi all'udienza pubblica previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La tardiva costituzione resta soggetta ai termini processuali stabiliti in vista dell'udienza pubblica.
art. 104 c.p.a.
In appello non possono essere introdotte censure nuove, come la dedotta discrasia tra i dati del registro SIAN e quelli dell'intimazione, se non formulate in primo grado.
art. 8-ter d.l. n. 5/2009
Il Registro nazionale dei debiti costituisce uno strumento attraverso il quale il debitore può conoscere l'entità delle compensazioni e deve essere utilizzato per formulare contestazioni puntuali sul quantum.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi rilevanti; l'omesso esame espresso di argomenti non decisivi non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento fondata su una cartella ritualmente notificata è sufficientemente motivata quando consente di identificare il titolo della pretesa, l'annualità di riferimento e l'importo dovuto; non è necessario allegare nuovamente la cartella già conosciuta dal debitore.
- Nel processo amministrativo il termine per la costituzione della parte intimata previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a. è ordinatorio e la sua inosservanza non determina automaticamente le preclusioni dell'art. 167 c.p.c.; restano applicabili i termini stabiliti in vista dell'udienza pubblica.
- La contestazione dell'interruzione della prescrizione non integra un'eccezione in senso stretto: l'interruzione può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo.
- Le contestazioni relative a compensazioni o rideterminazioni del debito pubblico devono essere specifiche e documentate mediante il confronto con i registri e gli atti dai quali il debitore può conoscere le operazioni effettuate; una generica deduzione di difetto di motivazione è inammissibile.
- In appello è inammissibile la censura nuova, non dedotta in primo grado, relativa alla discrasia tra diverse risultanze documentali concernenti l'importo del debito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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