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Sentenza

Sentenza n. 404/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 215/24 emessa e pubblicata il 25.6.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 27.6.2024, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Udine, successivamente eseguita in corso di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto domanda per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione il 27 giugno 2024, non impugnata e passata in giudicato. La domanda si fondava sulla mancata ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza, sebbene dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato e che, pertanto, non residuava una controversia da decidere. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione della domanda, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, condannandola al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la controversia deve essere dichiarata cessata per venir meno della materia del contendere, anche se l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda.
  • Se l'adempimento del giudicato interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell'amministrazione, in quanto la sua condotta ha reso necessaria l'iniziativa giudiziale del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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